Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1161

Regolamento (CE) n. 1161/2004 della Commissione, del 24 giugno 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d’importazione presentate nel mese di giugno 2004 nel quadro dei contingenti tariffari d’importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2004

GU L 224 del 25.6.2004, pp. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1161/oj

25.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 224/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1161/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2004 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre del 2004 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004, presentate ai sensi del regolamanto (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2004

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100


ALLEGATO II

(in t)

Gruppo

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004

G2

15 742,5

G3

2 500,0

G4

1 500,0

G5

3 050,0

G6

7 500,0

G7

2 750,0


Top