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Document 32004R1032

Regolamento (CE) n. 1032/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di maggio 2004 per determinati prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

GU L 190 del 28.5.2004, pp. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1032/oj

28.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1032/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2004

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di maggio 2004 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o al 10 maggio 2004, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A, I.B, punti 5 e 6 e alle parti I.F e I.H dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 748/2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 3).


ALLEGATO I. A

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4590

1,0000

09.4599

0,1888

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0079

09.4596

1,0000


ALLEGATO I. B

5.   Prodotti originari della Romania

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4758

0,3641


6.   Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4660

1,0000

09.4675


ALLEGATO I. F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4155

1,0000

09.4156

1,0000


ALLEGATO I. H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4781

1,0000

09.4782

0,9028


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