Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1022

Regolamento (CE) n. 1022/2004 della Commissione, del 26 maggio 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di maggio 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

GU L 188 del 27.5.2004, pp. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1022/oj

27.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1022/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di maggio 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 333/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 12).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o maggio al 30 giugno 2004

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0


Top