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Document 32004R0992

    Regolamento (CE) n. 992/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 3068/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Bielorussia, della Russia e dell’Ucraina

    GU L 182 del 19.5.2004, p. 23–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 30.5.2006, p. 24–28 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/992/oj

    19.5.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 182/23


    REGOLAMENTO (CE) N. 992/2004 DEL CONSIGLIO

    del 17 maggio 2004

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3068/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafo 3, 21 e 22, lettera c),

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Dazi in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 969/2000 (2), il Consiglio ha modificato e prorogato i dazi istituiti dal regolamento (CE) n. 3068/922 (3), sulle importazioni nella Comunità di cloruro di potassio («prodotto in esame») originario della Repubblica di Bielorussia («Bielorussia»), della Federazione russa («Russia») e dell’Ucraina.

    (2)

    Si tratta di dazi a importo fisso, stabiliti per categoria e qualità di prodotto, che vanno da 19,51 a 48,19 EUR/t nel caso della Bielorussia, da 19,61 a 40,63 EUR/t nel caso della Russia e da 19,61 a 48,19 EUR/t nel caso dell’Ucraina.

    2.   Inchiesta

    (3)

    Il 20 marzo 2004, la Commissione ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), l’avvio di un riesame intermedio parziale dei dazi in vigore («dazi»), a norma degli articoli 11, paragrafo 3, e 22, lettera (c), del regolamento di base.

    (4)

    Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’ampliamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 («ampliamento») e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

    3.   Parti interessate dall’inchiesta

    (5)

    Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o di utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10») sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

    (6)

    Le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:

    a)

    associazione dei produttori comunitari:

     

    Associazione europea dei produttori di potassio

    b)

    Produttori esportatori:

     

    Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Bielorussia

     

    JSC Silvinit, Solikamsk, Russia

     

    JSC Uralkali, Berezniki, Russia

    c)

    Esportatore:

     

    IPC, Mosca, Russia (collegato alla JSC Silvinit e alla Production Amalgamation Belaruskali).

    B.   PRODOTTO IN ESAME

    (7)

    Il prodotto in esame è il cloruro di potassio (KCl), generalmente utilizzato come fertilizzante in agricoltura, sia direttamente, mescolato ad altri fertilizzanti, sia previa trasformazione in un fertilizzante composto noto come NPK (azoto, fosforo, potassio). Il tenore di potassio è variabile e viene espresso in percentuale di ossido di potassio (K2O) del peso del prodotto anidro allo stato secco. Il cloruro di potassio viene usato anche come materia prima per la fabbricazione di certi prodotti industriali e farmaceutici.

    (8)

    Il cloruro di potassio viene commercializzato generalmente sotto forma standard (polvere) o sotto forma «non standard», che comprende anche la forma granulare. Di norma, il prodotto è suddiviso in tre categorie di base a seconda del tenore di K2O:

    tenore di K2O inferiore o pari al 40 % - codice NC 3104 20 10,

    tenore di K2O superiore al 40 % ma pari o inferiore al 62 % - codice NC 3104 20 50,

    tenore di K2O superiore al 62 % - codice NC 3104 20 90.

    (9)

    I dazi antidumping in vigore sono stati fissati a livelli diversi per il cloruro di potassio di qualità standard e per le altre forme di cloruro di potassio, compresa la qualità granulare. A tale proposito, va ricordato che nell’ultima inchiesta di riesame del 2000 si è riscontrato che le importazioni di miscugli o miscele speciali con un tenore di cloruro di potassio insolitamente elevato, che non rientrano nei codici NC indicati più sopra per il cloruro di potassio, dovevano essere considerate importazioni del prodotto in questione, in quanto hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse utilizzazioni delle categorie di base di cui sopra. Visto che dall’inchiesta attuale non sono emersi elementi tali da giustificare una diversa impostazione, per garantire un’applicazione coerente delle misure antidumping ed evitare errori di classificazione si è ritenuto opportuno specificare, nel presente regolamento, che i miscugli e le miscele in questione hanno un tenore massimo di K2O pari o superiore al 35 %, fino ad un tenore del 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco.

    C.   RISULTANZE DELL’INCHIESTA

    1.   Comunicazioni delle parti interessate nei paesi esportatori

    (10)

    Due produttori esportatori russi, un produttore esportatore bielorusso, un esportatore russo e le autorità russe hanno dichiarato che, a causa del livello elevato dei dazi antidumping, l’estensione di queste misure all’UE10 avrebbe considerevolmente perturbato i loro flussi commerciali tradizionali nell’UE10.

    (11)

    È stato affermato in particolare che i notevoli e repentini aumenti di prezzo causati dall’alto livello dei dazi antidumping avevano reso proibitivo il prodotto per gli utilizzatori finali dei settori agricolo, industriale e farmaceutico dell’UE10.

    (12)

    Va osservato che non si sono avute reazioni né dai produttori esportatori né dalle autorità dell’Ucraina.

    2.   Osservazioni dell'industria comunitaria

    (13)

    L’industria comunitaria ha dichiarato che, sebbene i prezzi medi nell'UE10 fossero inferiori di oltre il 30 % a quelli dell’Unione europea nella sua composizione fino al 1o maggio 2004 («UE15»), non si sarebbe opposta ad alcuna proposta di istituire dazi intermedi per un periodo transitorio, sempre che non si ripercuota negativamente sulla sua struttura attuale degli scambi nell'UE15.

    3.   Osservazioni degli Stati membri

    (14)

    Secondo le autorità di alcuni Stati membri dell’UE10, tra cui la Repubblica ceca, l’Ungheria, la Lituania e Repubblica slovacca, dopo l’allargamento si dovrebbe applicare un regime transitorio speciale alle importazioni del prodotto in esame dalla Bielorussia e dalla Russia.

    (15)

    Si è affermato al riguardo che il prodotto in esame ha un’importanza strategica per gli utilizzatori industriali e agricoli dell’UE10, poiché non viene prodotto in questi paesi né può essere sostituito agevolmente con un altro prodotto. Inoltre, i produttori del prodotto in esame nell’UE15 non sarebbero in grado di soddisfare la domanda degli utilizzatori dell’UE10.

    (16)

    Occorre evitare un aumento forte e repentino dei prezzi dei fertilizzanti al potassio per gli agricoltori dell’UE10, per i quali altrimenti sarebbe ancora più difficile adeguarsi alla concorrenza dei produttori agricoli nell’UE15. L’importanza di questo aspetto è confermata dal notevole valore delle esportazioni (circa 87 milioni di euro all’anno) dalla Bielorussia e dalla Russia nell’UE10 rispetto alle esportazioni nell’UE15 da questi paesi, pari a circa 45 milioni di euro all’anno.

    (17)

    Si è quindi affermato che per questi utilizzatori finali dell’UE10 è assolutamente indispensabile poter importare il prodotto in esame nell’UE10 senza che i prezzi subiscano un aumento forte e repentino.

    (18)

    Secondo le autorità suddette, quindi, le importazioni nell’UE10 del prodotto in esame originario della Bielorussia e della Russia devono beneficiare di un trattamento speciale per quanto riguarda i dazi antidumping.

    4.   Valutazione

    (19)

    L'analisi eseguita in base ai dati e alle informazioni disponibili ha confermato che esisteva una differenza del 32 % circa tra i prezzi prevalenti per le stesse qualità del prodotto in esame nell’UE10 e nell’UE15 (ad esempio, il prezzo della qualità standard di potassio praticato nell’UE10 nel 2003 era di circa 79 euro/t, contro una media di 117 euro/t nell’UE15).

    (20)

    L’analisi ha rivelato inoltre la notevole entità dei volumi importati nel 2003 nell’UE10 dalla Bielorussia e dalla Russia (circa 1,1 milioni di tonnellate, pari al 14 % circa del consumo stimato complessivo dell’UE10 e dell’UE15).

    (21)

    Si è riscontrato altresì che il prodotto in esame non viene fabbricato nell’UE10 e che i produttori dell’UE15 non dispongono di una capacità inutilizzata sufficiente per rifornire i clienti dell’UE10. Considerata la natura del prodotto, infine, sarebbe difficile per gli acquirenti dell’UE10 rinunciare di punto in bianco alle loro fonti di approvvigionamento tradizionali.

    5.   Conclusioni

    (22)

    Dall’esame globale dei diversi aspetti e interessi suddetti è emerso che applicando immediatamente i dazi in vigore, senza adeguarli temporaneamente, si sarebbe causato un grave pregiudizio agli interessi degli importatori e degli utilizzatori dell'UE10.

    (23)

    D’altro canto, la stessa industria comunitaria ha confermato che un adeguamento temporaneo dei dazi non avrebbe leso indebitamente i suoi interessi, poiché attualmente tale industria non è in grado di soddisfare integralmente la domanda dei clienti dell’UE10.

    (24)

    Ne consegue che non è nell’interesse della Comunità applicare i dazi esistenti senza adeguarli, e che l’adeguamento temporaneo dei dazi esistenti per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame nell’UE10 non avrebbe compromesso in misura considerevole il livello di difesa commerciale auspicato.

    (25)

    Si è quindi cercato il modo migliore di tutelare l'industria comunitaria dalle pratiche di dumping pregiudizievoli attenuando al tempo stesso l’impatto economico dei dazi antidumping per gli acquirenti tradizionali dell’UE10 durante la fase di adeguamento economico successiva all’allargamento.

    (26)

    Si è deciso a tal fine di esentare dai dazi antidumping, per un periodo transitorio, i volumi tradizionalmente importati dalla Bielorussia e dalla Russia nell’UE10 a condizione che, anziché riscuotere dazi antidumping, si aumentino i prezzi all’esportazione applicati a questi Stati membri portandoli, mediante prezzi minimi all’importazione («MIP»), a livelli tali da eliminare buona parte del pregiudizio. Tutte le esportazioni nell'UE10 superiori a questi volumi tradizionali sarebbero soggette a dazi antidumping normali come le esportazioni nell’UE15.

    6.   Impegni

    (27)

    Avendo esaminato le diverse possibilità, si è deciso che il modo migliore per non interrompere questi flussi di esportazione tradizionali nell'UE10 consisteva nell’accettare impegni volontari, con prezzi minimi all’importazione e contingenti quantitativi, dalle parti che hanno collaborato. A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, pertanto, la Commissione può proporre impegni ai produttori esportatori interessati.

    (28)

    In tale contesto va osservato che, a norma dell’articolo 22, lettera c) del regolamento di base, nel definire le condizioni degli impegni si è tenuto conto delle particolari circostanze dell’ampliamento, che costituiscono una misura speciale poiché servono ad adeguare temporaneamente i dazi esistenti per UE 25.

    (29)

    Va osservato inoltre che gli impegni non equivarranno direttamente a un dazio antidumping, poiché i prezzi minimi all’importazione potrebbero essere fissati a livelli inferiori alla norma. Diversamente, infatti, il prezzo del prodotto in esame sarebbe proibitivo per gli utilizzatori finali dell’UE10 e, pertanto, contrario all’interesse della Comunità. I produttori esportatori, tuttavia, dovrebbero impegnarsi a portare i loro prezzi a livelli tali da eliminare buona parte del pregiudizio.

    (30)

    I volumi d'importazione («massimali») per i produttori esportatori della Bielorussia e della Russia devono quindi essere stabiliti in base alla media dei loro volumi tradizionali di esportazione nell’UE10 per gli anni 2001, 2002 e 2003. Va sottolineato, tuttavia, che gli aumenti anormali dei volumi di esportazione nell’UE10 rilevati negli ultimi mesi del 2003 e nei primi mesi del 2004 devono essere detratti dai volumi tradizionali utilizzati per determinare i massimali.

    (31)

    Per le vendite effettuate nell’UE10 nel quadro dei loro impegni, i produttori esportatori devono accettare di mantenere sostanzialmente invariate le loro strutture tradizionali di vendita a clienti individuali nell’UE10. I produttori esportatori devono quindi essere consapevoli che gli impegni offerti possono essere considerati realizzabili, e quindi accettabili, solo se mantengono, per le vendite da essi coperte, le strutture commerciali tradizionalmente applicate ai clienti dell'UE10.

    (32)

    I produttori esportatori devono inoltre tener presente che qualora si riscontrasse, nel quadro degli impegni, che le strutture di vendita suddette sono notevolmente cambiate, o che è diventato difficile o impossibile verificare gli impegni, la Commissione potrebbe revocare l'accettazione dell'impegno della società, sostituendolo con dazi antidumping definitivi al livello indicato nel regolamento (CE) n. 3068/92, adeguare il livello del massimale o prendere altre misure correttive.

    (33)

    Tutte le offerte di impegni che rispettano le condizioni suddette possono quindi essere accettate dalla Commissione con regolamento della Commissione.

    D.   MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 3068/92

    (34)

    In considerazione di quanto precede si deve prevedere, qualora la Commissione accetti gli impegni in un successivo regolamento della Commissione, la possibilità di esentare le importazioni nella Comunità effettuate nel quadro di tali impegni dal dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 3068/92, modificando il regolamento in questione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CE) n. 3068/92 è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 1 bis

    1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’articolo 1 a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento della Commissione pertinente, modificato periodicamente, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni del medesimo regolamento della Commissione.

    2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:

    a)

    le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui all’articolo 1;

    b)

    venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato e

    c)

    le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.»

    Articolo 2

    Il testo figurante in allegato al presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 3068/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. COWEN


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 112 dell’11.5.2000, pag. 4.

    (3)  GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 969/2000.

    (4)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.


    ALLEGATO

    «

    ALLEGATO

    Nella fattura commerciale relativa al cloruro di potassio venduto nella Comunità dalla società assoggettata all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni:

    1.

    Intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO”

    2.

    Nome della società di cui all'articolo 1 del regolamento [INSERIRE NUMERO] della Commissione che rilascia la fattura commerciale

    3.

    Numero della fattura commerciale

    4.

    Data di rilascio della fattura commerciale

    5.

    Codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria

    6.

    Descrizione esatta delle merci, in particolare:

    numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (NCP 1, NCP 2, ecc.),

    descrizione in parole semplici delle merci corrispondenti all’NCP in questione,

    eventualmente, numero di codice del prodotto della società (CPS),

    codice NC,

    quantità (espressa in tonnellate).

    7.

    Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

    il prezzo alla tonnellata,

    le condizioni di pagamento applicabili,

    le condizioni di consegna applicabili,

    sconti e riduzioni complessivi.

    8.

    Nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.

    9.

    Nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

    “Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento [INSERIRE NUMERO]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”

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