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Document 32004R0859R(01)

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 859/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze (GU L 161 del 30.4.2004.)»

GU L 206 del 9.6.2004, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/859/corrigendum/2004-06-09/oj

9.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/10


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 859/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 30 aprile 2004 .)»

Il regolamento (CE, Euratom) n. 859/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 859/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 , in particolare l'articolo 56 ter, secondo comma, dello statuto,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 495/77 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)

« l'indennità è espressa in punti; ciascun punto è pari allo 0,032 % dello stipendio base di un funzionario di grado 1, primo scatto (3). All'indennità è applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario;

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il presente regolamento si applica per analogia agli agenti temporanei, agli agenti ausiliari e agli agenti contrattuali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 66 del 12.3.1977, pag. 1.

(3)  Per il periodo dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2006: grado D*1, primo scatto.»


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