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Document 32004R0847R(01)

Rettifica del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157 del 30.4.2004)

GU L 195 del 2.6.2004, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/847/corrigendum/2004-06-02/oj

2.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/3


Rettifica del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 847/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 847/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni aeronautiche internazionali tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state tradizionalmente disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con paesi terzi, dai loro allegati e da altre intese bilaterali o multilaterali correlate.

(2)

A seguito delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98, la Comunità ha competenza esclusiva per quanto riguarda vari aspetti di tali accordi.

(3)

La Corte ha anche chiarito il diritto dei vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento all'interno della Comunità, compreso il diritto ad un accesso non discriminatorio al mercato.

(4)

Qualora risulti che l'oggetto di un determinato accordo rientra in parte nella competenza della Comunità e in parte in quella di uno dei suoi Stati membri, è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sia durante il processo di negoziazione e conclusione di tali accordi sia in sede di attuazione degli impegni assunti con tali accordi. L'obbligo di cooperazione scaturisce dall'esigenza della rappresentanza unitaria della Comunità a livello internazionale. Le istituzioni della Comunità e gli Stati membri dovrebbero intraprendere tutte le iniziative necessarie per garantire la migliore cooperazione possibile sotto questo profilo.

(5)

La procedura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione istituita dal presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia.

(6)

Tutti gli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e i paesi terzi che contengono disposizioni in contrasto con il diritto comunitario dovrebbero essere modificati o sostituiti da nuovi accordi interamente compatibili con il diritto comunitario.

(7)

Senza pregiudizio delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 300, gli Stati membri hanno facoltà di apportare modifiche agli accordi vigenti e di prendere le opportune disposizioni per assicurarne l'attuazione fino al momento in cui entri in vigore un accordo concluso dalla Comunità.

(8)

È essenziale assicurare che lo Stato membro che conduce negoziati tenga conto del diritto comunitario, degli interessi della Comunità in senso lato e dei negoziati in corso da parte della Comunità.

(9)

Se uno Stato membro intende associare vettori aerei al processo negoziale, tutti i vettori aerei stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato dovrebbero ricevere parità di trattamento.

(10)

Lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale di un'attività di trasporto aereo mediante un'organizzazione stabile. La forma giuridica di tale stabilimento, si tratti di una succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non dovrebbe essere il fattore determinante a questo riguardo. Quando un'impresa è stabilita nel territorio di diversi Stati membri, come definito nel trattato, essa dovrebbe assicurare, per evitare che il diritto nazionale venga eluso, che ognuno degli stabilimenti adempia agli obblighi che, conformemente al diritto comunitario, possono essere previsti dal diritto nazionale applicabile alle sue attività.

(11)

Per garantire che i diritti dei vettori aerei comunitari non siano oggetto di indebite restrizioni, negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei non dovrebbe essere inserita nessuna nuova clausola che riduca il numero di vettori aerei comunitari che possono essere designati per fornire servizi in un determinato mercato.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero istituire procedure trasparenti e non discriminatorie ai fini della distribuzione dei diritti di traffico fra i vari vettori aerei comunitari. Nell'applicare tali procedure gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto della necessità di mantenere la continuità dei servizi aerei.

(13)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(14)

Qualsiasi Stato membro, adducendo a motivo la riservatezza delle disposizioni degli accordi bilaterali da esso negoziati, può chiedere alla Commissione di non comunicare agli altri Stati membri le informazioni ottenute.

(15)

Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno Unito e la Spagna hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.

(16)

Poiché gli scopi del presente regolamento, segnatamente il coordinamento dei negoziati con paesi terzi intesi a concludere accordi in materia di servizi aerei, la necessità di garantire un approccio armonizzato nell'attuazione e nell’applicazione degli accordi e la verifica della loro conformità con il diritto comunitario, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario, a motivo dell'ambito di applicazione comunitario del presente regolamento, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Notifica alla Commissione

1.   Uno Stato membro può, senza pregiudizio delle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri, avviare negoziati con un paese terzo al fine di concludere un nuovo accordo in materia di servizi aerei o modificare un accordo vigente, i suoi allegati o qualsiasi altra intesa bilaterale o multilaterale, il cui oggetto rientri in parte nelle competenze della Comunità, purché:

in tali negoziati siano incluse tutte le clausole tipo pertinenti, elaborate e sancite congiuntamente dagli Stati membri e dalla Commissione,

sia rispettata la procedura di notifica prevista nei paragrafi 2, 3 e 4.

La Commissione è, se del caso, invitata a partecipare a tali negoziati in qualità di osservatore.

2.   Lo Stato membro che intende avviare siffatti negoziati notifica per iscritto alla Commissione questa sua intenzione. La notifica comprende una copia dell'accordo esistente, se disponibile, e altra documentazione pertinente nonché l'indicazione delle disposizioni che saranno oggetto del negoziato, le finalità del negoziato e ogni altra informazione pertinente. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri tali notifiche e, su richiesta, la documentazione d'accompagnamento, fatti salvi gli obblighi di riservatezza.

Le informazioni sono trasmesse almeno un mese prima del previsto inizio dei negoziati formali con il paese terzo interessato. Se a causa di circostanze eccezionali l'inizio dei negoziati formali è fissato con un preavviso inferiore ad un mese, lo Stato membro trasmette le informazioni quanto prima.

3.   Gli Stati membri possono formulare osservazioni allo Stato membro che ha notificato la sua intenzione di avviare negoziati ai sensi del paragrafo 2. Lo Stato membro in questione tiene conto per quanto possibile di tali osservazioni nel corso dei negoziati.

4.   Se entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione giunge alla conclusione che i negoziati potrebbero:

pregiudicare gli obiettivi di negoziati in corso tra la Comunità e il paese terzo interessato,

e/o

sfociare in un accordo incompatibile con il diritto comunitario,

essa informa di conseguenza lo Stato membro.

Articolo 2

Consultazione dei soggetti interessati e partecipazione ai negoziati

Qualora i vettori aerei e altre parti interessate debbano essere coinvolti nei negoziati di cui all'articolo 1, gli Stati membri garantiscono parità di trattamento a tutti i vettori aerei comunitari stabiliti nei loro rispettivi territori a cui si applica il trattato.

Articolo 3

Divieto di introdurre disposizioni più restrittive

Uno Stato membro non conclude alcun nuovo accordo con un paese terzo che riduca il numero dei vettori aerei comunitari che possono, conformemente alle disposizioni vigenti, essere designati per fornire servizi tra il suo territorio e tale paese terzo, né in relazione all'intero mercato del trasporto aereo tra le due parti né in base a specifiche coppie di città.

Articolo 4

Conclusione degli accordi

1.   All'atto della firma di un accordo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il risultato dei negoziati, con tutta la documentazione pertinente.

2.   Se i negoziati sono sfociati in un accordo che include le pertinenti clausole tipo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lo Stato membro è autorizzato a concludere l'accordo.

3.   Se i negoziati sono sfociati in un accordo che non include le pertinenti clausole tipo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lo Stato membro è autorizzato a concludere l'accordo secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, purché la conclusione dello stesso non pregiudichi l'oggetto e lo scopo della politica comune dei trasporti della Comunità. Lo Stato membro può applicare l'accordo in via provvisoria in attesa dell'esito di tale procedura.

4.   Nonostante i paragrafi 2 e 3, se la Commissione sta negoziando attivamente con lo stesso paese terzo in base a un mandato specifico relativo a tale paese o alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad aprire negoziati con paesi terzi in merito alla sostituzione di determinate disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali mediante un accordo comunitario, lo Stato membro interessato può essere autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ad applicare in via provvisoria e/o a concludere l'accordo.

Articolo 5

Ripartizione dei diritti di traffico

Quando uno Stato membro conclude un accordo o conviene modifiche ad un accordo esistente o ai suoi allegati che prevedano limitazioni all'uso dei diritti di traffico o al numero dei vettori aerei comunitari che possono essere designati per l'utilizzo dei diritti di traffico, tale Stato membro ripartisce tali diritti di traffico tra i vettori aerei comunitari ammessi a fruirne mediante una procedura trasparente e non discriminatoria.

Articolo 6

Pubblicazione delle procedure

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le procedure di cui si avvalgono ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 e, se del caso, dell'articolo 2. La Commissione provvede a che tali procedure siano pubblicate a fini informativi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro otto settimane dalla ricezione della comunicazione. Le procedure nuove e le eventuali successive modifiche delle procedure esistenti sono comunicate alla Commissione almeno otto settimane prima della loro entrata in vigore in modo che questa possa provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il suddetto termine di otto settimane.

Articolo 7

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (4).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Riservatezza

Nel notificare alla Commissione i negoziati e il loro esito come disposto dagli articoli 1 e 4, gli Stati membri comunicano alla stessa se determinati elementi debbano considerarsi riservati e se possano essere condivisi con altri Stati membri. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5).

Articolo 9

Gibilterra

1.   Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche della Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.

2.   L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri della Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU C 234 del 30.9.2003, pag. 21.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 (GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 33), posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2004.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


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