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Document 32004R0604

    Regolamento (CE) n. 604/2004 della Commissione, del 29 marzo 2004, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000

    GU L 97 del 1.4.2004, p. 34–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogato da 32005R2095

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/604/oj

    32004R0604

    Regolamento (CE) n. 604/2004 della Commissione, del 29 marzo 2004, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000

    Gazzetta ufficiale n. L 097 del 01/04/2004 pag. 0034 - 0038


    Regolamento (CE) n. 604/2004 della Commissione

    del 29 marzo 2004

    relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003(2), in particolare l'articolo 21,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2636/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1771/93(3) è stato modificato a più riprese e in maniera sostanziale(4). Ai fini di chiarezza e razionalità, occorre procedere alla codificazione di tale regolamento.

    (2) Occorre precisare i dati da comunicare nel quadro del regolamento (CEE) n. 2075/92 e dei relativi regolamenti attuativi.

    (3) Ai fini del buon funzionamento amministrativo è opportuno raggruppare tali dati e stabilire un calendario per la loro trasmissione.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I, II e III alle scadenze indicate negli stessi.

    Tali dati debbono essere forniti per raccolto e per gruppo di varietà.

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli operatori economici trasmettano loro le informazioni necessarie entro i termini previsti.

    Articolo 3

    I dati relativi agli stock che si trovano presso le imprese di prima trasformazione sono comunicati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 4

    Il regolamento (CE) n. 2636/1999 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Romano Prodi

    (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

    (2) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17.

    (3) GU L 323 del 15.12.1999, pag. 4.

    (4) Cfr. allegato IV.

    ALLEGATO I

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    ALLEGATO II

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    ALLEGATO III

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    ALLEGATO IV

    Regolamento abrogato e relative modifiche

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO V

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    >SPAZIO PER TABELLA>

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