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Document 32004R0604
Commission Regulation (EC) No 604/2004 of 29 March 2004 on the communication of information on tobacco from the 2000 harvest onwards
Regolamento (CE) n. 604/2004 della Commissione, del 29 marzo 2004, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000
Regolamento (CE) n. 604/2004 della Commissione, del 29 marzo 2004, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000
GU L 97 del 1.4.2004, p. 34–38
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogato da 32005R2095
Regolamento (CE) n. 604/2004 della Commissione, del 29 marzo 2004, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000
Gazzetta ufficiale n. L 097 del 01/04/2004 pag. 0034 - 0038
Regolamento (CE) n. 604/2004 della Commissione del 29 marzo 2004 relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003(2), in particolare l'articolo 21, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2636/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1771/93(3) è stato modificato a più riprese e in maniera sostanziale(4). Ai fini di chiarezza e razionalità, occorre procedere alla codificazione di tale regolamento. (2) Occorre precisare i dati da comunicare nel quadro del regolamento (CEE) n. 2075/92 e dei relativi regolamenti attuativi. (3) Ai fini del buon funzionamento amministrativo è opportuno raggruppare tali dati e stabilire un calendario per la loro trasmissione. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I, II e III alle scadenze indicate negli stessi. Tali dati debbono essere forniti per raccolto e per gruppo di varietà. Articolo 2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli operatori economici trasmettano loro le informazioni necessarie entro i termini previsti. Articolo 3 I dati relativi agli stock che si trovano presso le imprese di prima trasformazione sono comunicati conformemente all'allegato III del presente regolamento. Articolo 4 Il regolamento (CE) n. 2636/1999 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2004. Per la Commissione Il Presidente Romano Prodi (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. (2) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17. (3) GU L 323 del 15.12.1999, pag. 4. (4) Cfr. allegato IV. ALLEGATO I >PIC FILE= "L_2004097IT.003502.TIF"> ALLEGATO II >PIC FILE= "L_2004097IT.003602.TIF"> ALLEGATO III >PIC FILE= "L_2004097IT.003702.TIF"> ALLEGATO IV Regolamento abrogato e relative modifiche >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V TAVOLA DI CONCORDANZA >SPAZIO PER TABELLA>