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Document 32004R0332

    Regolamento (CE) n. 332/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1432/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

    GU L 60 del 27.2.2004, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/332/oj

    32004R0332

    Regolamento (CE) n. 332/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1432/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 060 del 27/02/2004 pag. 0010 - 0011


    Regolamento (CE) n. 332/2004 della Commissione

    del 26 febbraio 2004

    recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1432/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1 e l'articolo 22, secondo comma,

    visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui(2), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1) L'adesione all'Unione europea, il 1o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia deve permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine aperti dal regolamento (CE) n. 774/94, a condizioni eque rispetto a quelle applicabili agli attuali Stati membri. Dal momento dell'adesione gli operatori economici di tali Stati devono quindi poter pienamente partecipare alla ripartizione dei suddetti contingenti.

    (2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1o maggio 2004 è necessario modificare il calendario relativo alle quote previste per il 2004 dal regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione(3) e adeguare la ripartizione dei quantitativi corrispondenti, lasciando tuttavia invariati i quantitativi totali previsti dal regolamento (CE) n. 774/94. Occorre parimenti modificare il termine per la presentazione delle domande.

    (3) È pertanto necessario procedere, per il 2004, ad alcune modifiche e adeguamenti delle misure previste dall'articolo 2 e dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1432/94.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1432/94, per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2004 i contingenti sono ripartiti come segue:

    a) 8 % per il periodo dal 1o aprile al 30 aprile 2004;

    b) 17 % per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004.

    2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1432/94, per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004 la domanda di titoli è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso è applicabile dal 1o aprile al 30 giugno 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

    (2) GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

    (3) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 (GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13).

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