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Document 32004R0117

    Regolamento (CE) n. 117/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2003 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer

    GU L 17 del 24.1.2004, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/117/oj

    32004R0117

    Regolamento (CE) n. 117/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2003 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer

    Gazzetta ufficiale n. L 017 del 24/01/2004 pag. 0004 - 0006


    Regolamento (CE) n. 117/2004 della Commissione

    del 23 gennaio 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2003 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002(2) (di seguito denominato "il regolamento di base"), in particolare gli articoli 7 e 8,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    IMPEGNI

    (1) Con il regolamento (CE) n. 1628/2003(3) (di seguito denominato "il regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer.

    (2) In seguito all'adozione delle misure antidumping provvisorie, due gruppi di società delle Isole Faerøer che hanno collaborato, ossia i) la P/F PRG Export insieme al suo produttore collegato P/F Luna e ii) la P/F Vestsalmon insieme al suo produttore collegato P/F Vestlax (di seguito denominate "le società"), hanno offerto impegni sui prezzi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Nell'ambito di tali impegni, le società si sono dette disposte a vendere il prodotto in questione ad un livello di prezzo tale da eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping o al di sopra di tale livello.

    (3) Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità, nonché sulla rivendita del prodotto in questione effettuata dalle parti collegate nella Comunità, in modo che la Commissione possa controllare efficacemente il rispetto degli impegni. Inoltre, la struttura delle vendite di queste società è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione degli impegni concordati è limitato.

    (4) Alla luce di tali considerazioni, gli impegni sono ritenuti accettabili.

    (5) Per permettere alla Commissione di verificare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della richiesta all'autorità doganale d'immissione in libera pratica in conformità dell'impegno, l'esenzione dai dazi è subordinata alla presentazione di una fattura che contenga almeno gli elementi elencati in allegato al presente regolamento. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra le spedizioni ed i documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota di dazio antidumping.

    (6) In caso di violazione o di revoca dell'impegno, o di sospetta violazione, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Al regolamento (CE) n. 1628/2003 viene aggiunto il seguente articolo:

    "Articolo 2

    1. Sono accettati gli impegni offerti dalle società menzionate qui di seguito in relazione al presente procedimento antidumping. Le importazioni del prodotto in questione di cui ai seguenti codici addizionali TARIC fabbricato e direttamente esportato (ossia, spedito e fatturato) da dette società ad un'altra impresa nella Comunità che funge da importatore sono esenti dai dazi antidumping istituiti in virtù dell'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti da dazio a condizione che:

    a) all'atto della dichiarazione per l'immissione in libera pratica, venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del presente regolamento; e

    b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura commerciale."

    2. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1628/2003 è rinumerato "Articolo 3".

    3. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1628/2003 è rinumerato "Articolo 4".

    4. L'allegato del presente regolamento viene aggiunto come allegato del regolamento (CE) n. 1628/2003.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2004.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

    (3) GU L 232 del 18.9.2003, pag. 29.

    ALLEGATO

    Informazioni da riportare nella fattura commerciale di cui all'articolo 2

    Nella fattura commerciale che accompagna le vendite di trote grosse arcobaleno nella Comunità assoggettate all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni:

    1) L'intestazione "FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO"

    2) Il nome della società menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale

    3) Il numero della fattura commerciale

    4) La data di rilascio della fattura commerciale

    5) Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria

    6) L'esatta descrizione delle merci, compresi:

    - il numero di codice del prodotto (NCP), ad esempio 1 o 2,

    - la descrizione delle merci corrispondente al NCP (ad esempio "NCP 1: trota grossa arcobaleno refrigerata o fresca, con testa", "NCP 2: trota grossa arcobaleno surgelata, senza testa"),

    - il numero di codice del prodotto della società (ove opportuno),

    - il codice NC,

    - il quantitativo (obbligatoriamente in chilogrammi).

    7) La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

    - il prezzo al chilogrammo,

    - le condizioni di pagamento applicabili,

    - le condizioni di consegna applicabili,

    - sconti e riduzioni complessivi.

    8) Il nome della società che funge da importatore e alla quale la società rilascia direttamente la fattura.

    9) Il nome del responsabile della società che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

    "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con [regolamento (CE) n. 117/2004]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte."

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