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Document 32004E0533
Council Joint Action 2004/533/CFSP of 28 June 2004 extending the mandate of the Special Representative of the European Union for Afghanistan and amending Joint Action 2003/871/CFSP
Azione comune 2004/533/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2004, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan e che modifica l’azione comune 2003/871/PESC
Azione comune 2004/533/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2004, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan e che modifica l’azione comune 2003/871/PESC
GU L 234 del 3.7.2004, p. 17–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 96–96
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2005
3.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/17 |
AZIONE COMUNE 2004/533/PESC DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2004
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan e che modifica l'azione comune 2003/871/PESC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/871/PESC (1) che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan sino al 30 giugno 2004. |
(2) |
In base al riesame dell'azione comune 2003/871/PESC è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale. |
(3) |
Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell’Unione europea. |
(4) |
Il rappresentante speciale dell'Unione europea eseguirà il suo mandato nel contesto di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della PESC quali riportati nell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Francesc VENDRELL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Afghanistan, quale riportato nell'azione comune 2003/871/PESC, è prorogato sino al 28 febbraio 2005.
Articolo 2
L'azione comune 2003/871/PESC è modificata come segue:
1) |
Il secondo trattino di cui alla lettera e) dell'articolo 3 è soppresso. |
2) |
L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE è pari a 794 000 EUR.» |
Articolo 3
La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2004.
Articolo 4
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. CULLEN
(1) GU L 326 del 13.12.2003, p. 41.