Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0494

    Azione comune 2004/494/PESC del Consiglio, del 17 maggio 2004, relativa al sostegno dell’Unione europea alla creazione di un’unità integrata di polizia nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

    GU L 182 del 19.5.2004, p. 41–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/494/oj

    19.5.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 182/41


    AZIONE COMUNE 2004/494/PESC DEL CONSIGLIO

    del 17 maggio 2004

    relativa al sostegno dell'Unione europea alla creazione di un'unità integrata di polizia nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 26 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/85/PESC sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa (1).

    (2)

    L'Unione europea, attraverso l'operazione Artemis condotta nella RDC nel 2003, sulla base dell'azione comune 2003/423/PESC del 5 giugno 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (2), ha già compiuto passi concreti per contribuire a ristabilire la sicurezza nella RDC.

    (3)

    Il 14 dicembre 2000, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2000/792/PESC (3), relativa alla nomina del sig. Aldo Ajello a rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa e che ha abrogato l'azione comune 96/250/PESC. L'azione comune è stata modificata e prorogata da ultimo dall'azione comune 2003/869/PESC dell'8 dicembre 2003 (4).

    (4)

    Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/680/PESC (5) che modifica la posizione comune 2002/829/PESC relativa alla fornitura di talune attrezzature alla Repubblica democratica del Congo.

    (5)

    L'accordo globale e completo sulla transizione nella Repubblica democratica del Congo, firmato a Pretoria il 17 dicembre 2002, e il memorandum in materia di sicurezza e di forze armate, del 29 giugno 2003, hanno previsto la creazione di un'unità integrata di polizia. (UIP)

    (6)

    Il 28 luglio 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1493 (2003) nella quale esprime soddisfazione per la promulgazione, il 4 aprile 2003, della Costituzione di transizione nella Repubblica democratica del Congo e per la formazione, annunciata il 30 giugno 2003, del governo di transizione e di unità nazionale. Incoraggia altresì i donatori a sostenere la creazione di un'unità integrata di polizia congolese e approva la fornitura da parte della missione delle Nazioni unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) dell'assistenza supplementare che potrebbe essere necessaria per il suo addestramento.

    (7)

    L'attuale situazione nella RDC per quanto riguarda la sicurezza può deteriorarsi, con potenziali gravi ripercussioni sul processo di consolidamento democratico, lo stato di diritto e la sicurezza internazionale e regionale. Un impegno dell'UE in termini di azione politica e di risorse contribuirà a rinsaldare la stabilità nella regione.

    (8)

    Il 20 ottobre 2003 il governo della RDC ha rivolto all'Alto rappresentante per la PESC una domanda ufficiale di assistenza dell'Unione europea per la creazione dell'UIP, che dovrebbe contribuire ad assicurare la protezione delle istituzioni statali e a rafforzare l'apparato di sicurezza interna.

    (9)

    La Commissione ha adottato una decisione di finanziamento a titolo del Fondo europeo di sviluppo (FED) per un progetto che comprende assistenza tecnica, riabilitazione del centro di addestramento e fornitura di attrezzature all'UIP (eccetto armi e attrezzature antisommossa) nonché un addestramento adeguato.

    (10)

    Quale presupposto all'addestramento dell'UIP e al suo ulteriore funzionamento, gli Stati membri dell'UE hanno convenuto di fornire contributi, in denaro o in natura. Oltre ai contributi degli Stati membri, l'Unione europea fornirà un aiuto finanziario, a carico del bilancio dell'UE, destinato alla creazione dell'UIP.

    (11)

    Tutti i contributi e l'assistenza dovrebbero essere subordinati a condizioni d'uso relative alla verifica, alla responsabilità e alla rintracciabilità da stabilire in un memorandum d'intesa fra i contributori e la RDC.

    (12)

    Il Consiglio può decidere che il progetto FES e la fornitura, ove opportuno, di attrezzature per il mantenimento dell'ordine, di armi e di munizioni all'UIP siano seguiti da una componente PESD con funzioni di controllo, guida e consulenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    1.   L'Unione europea sostiene il processo di consolidamento della sicurezza interna nella RDC, che costituisce un fattore essenziale per il processo di pace e lo sviluppo del paese, fornendo un sostegno alla creazione di un'unità integrata di polizia (UIP) a Kinshasa.

    2.   A tal fine, e in aggiunta alle attività finanziate tramite il FES, l'Unione europea ed i suoi Stati membri forniranno contributi in denaro e/o in natura per dotare il governo della RDC delle attrezzature per il mantenimento dell'ordine, delle armi e delle munizioni di cui all'allegato I ritenute necessarie per la creazione dell'UIP, compresi, se del caso, i costi di trasporto per Kinshasa.

    Articolo 2

    1.   Ai fini dell'articolo 1 e fatte salve determinate condizioni, segnatamente l'esistenza di solide garanzie per la verifica, la responsabilità e la rintracciabilità delle attrezzature per il mantenimento dell'ordine, delle armi e delle munizioni:

    a)

    gli Stati membri hanno stabilito di fornire contributi;

    b)

    l'Unione europea fornisce assistenza finanziaria al governo della RDC, oltre ai contributi degli Stati membri, sotto forma di aiuto non rimborsabile.

    2.   Per le condizioni applicate ai contributi e all'assistenza di cui al paragrafo 1 si cerca di ottenere la massima coerenza possibile.

    Articolo 3

    1.   Il gruppo di assistenza tecnica della Commissione a Kinshasa predispone un memorandum di intesa, in stretta consultazione con gli Stati membri contributori, relativo alle condizioni che disciplinano l'uso dei contributi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Detto memorandum sarà firmato dal governo della RDC, da una parte, e dalla Presidenza, dall'altra.

    2.   Il memorandum di intesa prevederà in particolare:

    le condizioni relative alla verifica, alla responsabilità e alla rintracciabilità, compreso il deposito in condizioni di sicurezza, dei contributi degli Stati membri di cui all'allegato II, che non saranno meno rigorose di quelle applicabili all'accordo di finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

    che le condizioni per l'amministrazione e la gestione dei fondi in questione, comprese le procedure di acquisizione, siano per quanto possibile identiche a quelle previste per gli aiuti non rimborsabili di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

    che tutti i contributi finanziari siano versati direttamente al ministero dell'interno della RDC, sullo stesso conto bancario su cui è versata l'assistenza finanziaria dell'UE a favore del governo della RDC. E' d'applicazione un dispositivo di triplice firma (governo della RDC, assistente tecnico/capo del progetto di polizia e Presidenza dell'UE in carica). Le acquisizioni effettuate con detti fondi risulteranno formalmente come acquisizioni del governo della RDC;

    che tutti i contributi in natura degli Stati membri sono forniti al governo della RDC, di cui diventano proprietà, e sono destinati esclusivamente ai fini previsti all'articolo 1;

    che l'assistente tecnico/capo del progetto di polizia assista gli Stati membri che hanno consentito a fornire contributi in natura fornendo tutte le informazioni pratiche necessarie per incanalare senza ostacoli tali contributi al ministero degli interni della RDC;

    che è istituito un comitato direttivo locale, composto dell'assistente tecnico/capo del progetto di polizia, di rappresentanti della Presidenza, degli Stati membri contributori, della Commissione, del ministero degli interni della RDC e della MONUC, incaricato di provvedere al monitoraggio globale. In particolare esso controlla che siano rispettate le disposizioni del memorandum di intesa. Il ministero degli interni della RDC è responsabile dell'attuazione del progetto.

    Articolo 4

    L'assistente tecnico/capo del progetto di polizia, nominato dalla Commissione sulla base di una proposta degli Stati membri, controlla attentamente l'uso dei contributi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), da parte del governo della RDC. In stretto coordinamento con le autorità della RDC, egli assicura in particolare che siano rispettate le condizioni previste nel memorandum di intesa, comprese quelle relative alla verifica, alla responsabilità e alla rintracciabilità. L'assistente tecnico/capo del progetto di polizia riferisce periodicamente alla Presidenza in carica e al comitato direttivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 5

    1.   L'importo finanziario di riferimento per l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è di 585 000 EUR.

    2.   La Commissione è incaricata dell'esecuzione dell'aiuto non rimborsabile di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). A tal fine, conclude con il governo della RDC un accordo di finanziamento.

    3.   La gestione delle spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 è soggetta alle procedure comunitarie e alle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, tranne che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. La partecipazione a gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi.

    Articolo 6

    La Presidenza e la Commissione riferiscono periodicamente al Consiglio tramite i suoi pertinenti organi, in particolare il Comitato politico e di sicurezza, sull'attuazione della presente azione comune, e soprattutto sulle attività del comitato direttivo.

    Nell'attuazione politica della presente azione comune, la Presidenza in carica si avvale a Kinshasa dello stretto supporto della Commissione.

    Il Rappresentante speciale dell'UE è informato degli sviluppi del presente progetto.

    Articolo 7

    La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Essa è riesaminata al termine del progetto FES oppure in un qualsiasi altro momento, se del caso.

    Articolo 8

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2004.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. COWEN


    (1)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 25.

    (2)  GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 50.

    (3)  GU L 318 del 16.12.2000, pag. 1.

    (4)  GU L 326 del 13.12.2003, pag. 37.

    (5)  GU L 249 del 1.10.2003, pag. 64.


    ALLEGATO I

    ELENCO INDICATIVO DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

    Il seguente elenco è indicativo: potrebbero essere necessarie alcune aggiunte o sostituzioni.

     

    Attrezzature per il mantenimento dell'ordine

    Elmetti tattici

    1 008

    Scudi antisommossa

    240

    Calzature tattiche

    1 008

    Paia di parastinchi

    950

    Paraspalle

    950

    Paia di parabraccia

    950

    Manganelli

    1 008

    Portamanganelli

    1 008

    Cinturoni

    1 008

    Manette individuali

    1 000

    Maschere

    950

    Abbigliamento antisommossa

    1 008

    Zaini per il trasporto di granate

    193

    Manette di plastica (riserva)

    1 000

    Estintori

    100

     

    Armi

    Pistole automatiche

    1 008

    Pistole mitragliatrici

    300

    Fucili antisommossa

    100

    Fucili lanciagranate

    100

     

    Munizioni (per unità)

    Cartucce lacrimogene

    2 000

    Granate per fucile

    5 000

    Granate a mano

    5 000

    Munizioni 9 mm

    500

     

    Varie

    Portadocumenti

    200

    Binocoli

    116

    Giacche fluorescenti (circolazione)

    200

    Fischietti

    1 008

    Bussole

    1 000

    Giubbotti antiproiettile

    400


    ALLEGATO II

    CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

    1.

    I seguenti Stati membri hanno convenuto di fornire contributi in natura: Belgio, Germania e Ungheria.

    2.

    I seguenti Stati membri hanno convenuto di fornire contributi finanziari: Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia (1), Lussemburgo, Irlanda e Danimarca.

    3.

    Gli Stati membri hanno convenuto di fornire contributi, siano essi finanziari o in natura, a condizione che siano instaurate solide garanzie per garantire:

    a)

    la piena conformità con le procedure e gli obblighi degli Stati membri e dell'UE in materia di esportazione delle attrezzature per il mantenimento dell'ordine, delle armi e delle munizioni;

    b)

    la piena rintracciabilità di tutte le attrezzature per il mantenimento dell'ordine, delle armi e delle munizioni fornite all'UIP. Tutte le attrezzature per il mantenimento dell'ordine, le armi e le munizioni donate o acquistate con contributi finanziari sono elencate in un inventario che è continuamente aggiornato e che contiene i numeri di serie. Tutte le attrezzature per il mantenimento dell'ordine, le armi e le munizioni devono essere rintracciabili per l'intera durata del progetto. Tutte le attrezzature per il mantenimento dell'ordine, le armi e le munizioni fornite sono destinata ad essere utilizzate esclusivamente dall'UIP e non devono essere deviate verso altre unità o altri gruppi o utenti non di polizia o riesportate;

    c)

    la più rigorosa responsabilità per tutti i fondi e tutte le attrezzature per il mantenimento dell'ordine, le armi e le munizioni. Il governo della RDC risponde appieno dell'uso dei contributi finanziari o in natura forniti dagli Stati membri ai soli fini di cui all'articolo 1;

    d)

    la corretta ed efficiente verifica delle spese. L'uso dei fondi conforme all'unico scopo indicato all'articolo 1 è certificato da un revisore contabile esterno.

    4.

    Il contributo finanziario danese è soggetto all'ulteriore condizione che sia utilizzato in conformità degli orientamenti del DAC dell'OCSE in materia di assistenza allo sviluppo e sarà notificato al DAC come aiuto ufficiale danese allo sviluppo.


    (1)  Fatte salve le necessarie procedure nazionali.


    Top