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Document 32004D0820
2004/820/EC: Commission Decision of 7 May 2004 on the state aid granted by Germany to Fairchild Dornier GmbH (Dornier) (notified under document number C(2004) 1621)Text with EEA relevance
2004/820/CE: Decisione della Commissione, del 7 maggio 2004, relativa all'aiuto di stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Fairchild Dornier GmbH (Dornier) [notificata con il numero C(2004) 1621]Testo rilevante ai fini del SEE
2004/820/CE: Decisione della Commissione, del 7 maggio 2004, relativa all'aiuto di stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Fairchild Dornier GmbH (Dornier) [notificata con il numero C(2004) 1621]Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 357 del 2.12.2004, pp. 36–37
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
|
2.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 357/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2004
relativa all'aiuto di stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Fairchild Dornier GmbH (Dornier)
[notificata con il numero C(2004) 1621]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/820/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
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(1) |
Il 19 luglio 2002 la Commissione ha approvato un aiuto al salvataggio (2) a favore di Fairchild Dornier GmbH (in appresso «Dornier»), consistente in una garanzia di tre mesi. Il 6 agosto 2002 la Germania ha notificato alla Commissione l'intenzione di prolungare la garanzia approvata, comunicando ulteriori misure a favore di Dornier. |
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(2) |
Il 5 febbraio 2003 è stato avviato un procedimento formale di esame in relazione alla proroga della garanzia e alle ulteriori misure di aiuto (3). La Commissione ha ricevuto la risposta delle autorità tedesche all'avvio del procedimento in data 2 aprile 2003 e le ultime informazioni il 3 dicembre 2003. Nel corso del procedimento di esame formale non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati. |
2. DESCRIZIONE DELL'AIUTO
2.1. Dornier
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(3) |
Dal 1996 l’impresa tedesca Dornier, costruttrice di aeromobili, ha fatto capo alla società statunitense Fairchild Aerospace. Con un personale di circa 3 600 addetti, l’impresa produceva nello stabilimento bavarese di Oberpfaffenhofen-Wessling aeromobili e strutture per aeromobili. Gli impianti produttivi e gli uffici commerciali negli Stati Uniti sono stati liquidati. Nel marzo del 2002 Dornier ha presentato istanza di fallimento. |
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(4) |
Il procedimento concorsuale è stato avviato il 1o luglio 2002. In coincidenza con tale misura, le maestranze sono state suddivise in «attive» e «inattive», prevedendo per queste ultime — circa la metà degli addetti — il licenziamento. I dipendenti appartenenti a quest'ultimo gruppo hanno cessato l'attività lavorativa e sono stati inseriti in un piano sociale, parzialmente finanziato da un ente statale. Il 20 dicembre 2002, il curatore fallimentare ha deciso di liquidare l'azienda e di venderne separatamente i cespiti. |
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(5) |
Sono stati conclusi due accordi distinti per la cessione delle attività: uno per la vendita dei rami per la produzione di aeromobili e assistenza ai clienti ad AvCraft Aerospace GmbH e AvCraft International Ltd., l’altro per la cessione delle divisioni addette alla costruzione di componenti per Airbus e ai servizi di manutenzione di aeroplani a Ruag Holding (Svizzera). Secondo quanto dichiarato dalle autorità tedesche, tale operazione è avvenuta in modo aperto e trasparente. |
2.2. Misure finanziarie
Proroga di una garanzia
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(6) |
Il 19 luglio 2002 la Commissione aveva autorizzato la concessione da parte del governo federale e del Land della Baviera di una fideiussione a copertura del 50 % di un prestito di 90 milioni di USD. Tale garanzia è stata autorizzata, conformemente a quanto richiesto, per il periodo di tre mesi, a decorrere dalla data di approvazione, a titolo di aiuto al salvataggio e avrebbe dovuto estinguersi il 20 settembre 2002. |
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(7) |
In data 6 agosto 2002, le autorità tedesche hanno notificato la proroga della fideiussione fino al 20 dicembre 2002, ossia per altri tre mesi, onde consentire a Dornier di continuare la propria attività in attesa di trovare un socio finanziario. Le condizioni della fideiussione, afferente al medesimo prestito, non ancora esaurito, erano immutate. La garanzia è stata formalmente estinta il 20 dicembre 2002. La proroga della fideiussione fino a tale data è oggetto della presente decisione. |
Misure sociali
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(8) |
Con la seconda notifica del 6 agosto 2002, la Commissione è stata informata che il Bundesanstalt für Arbeit (Ente federale del lavoro) si era accollato una parte, circa 12,6 milioni di EUR, dei costi complessivi del piano sociale previsto per i 1 800 dipendenti da licenziare, che ammontavano a 20,6 milioni di EUR. Il restante importo di 8 milioni di EUR è stato finanziato dall'impresa. Anche la misura dell'Ente federale del lavoro è oggetto della presente decisione. |
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(9) |
Secondo quanto comunicato dalle autorità tedesche, le suddette misure non sono servite a sostenere i costi degli stipendi o delle indennità di licenziamento, bensì a finanziare le seguenti voci di costo: misure individuali a sostegno dei dipendenti, determinazione dei loro punti di forza e dei loro punti deboli, fissazione di obiettivi, formazione, misure a favore della mobilità, esternalizzazione, allestimento di una borsa del lavoro, ecc. I dipendenti inseriti nel piano sociale hanno cessato l'attività lavorativa. |
3. CONCLUSIONE
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(10) |
La garanzia si è estinta dopo un periodo complessivo di sei mesi, nel dicembre 2002. Il piano sociale istituito a favore dei dipendenti «inattivi» si è anch'esso concluso nel dicembre 2002. Dornier è stata successivamente liquidata e i suoi cespiti sono stati venduti a diversi investitori. Pertanto il beneficiario delle misure non esiste più. Considerando che, secondo quanto dichiarato dalle autorità tedesche, il processo di liquidazione è stato condotto in modo aperto e trasparente e i cespiti sono stati ceduti a prezzo di mercato, la valutazione delle suddette misure non ha più ragione d’essere. |
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(11) |
Il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alle misure descritte in precedenza è quindi privo di oggetto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento di esame formale avviato, in data 5 febbraio 2003, nei confronti di Fairchild Dornier GmbH in base all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE è chiuso.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
(1) GU C 67 del 20.3.2003, pag. 2.
(2) GU C 239 del 4.10.2002, pag. 2.
(3) Cfr. nota 2.