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Document 32004D0674

2004/674/CE: Decisione della Commissione, del 15 settembre 2004, relativa alla partecipazione finanziaria delle Comunità ai costi sostenuti dai Paesi Bassi nel 2001 per la vaccinazione contro l'afta epizootica [notificata con il numero C(2004) 3453](Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 307 del 5.10.2004, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 267M del 12.10.2005, p. 176–177 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/674/oj

5.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2004

relativa alla partecipazione finanziaria delle Comunità ai costi sostenuti dai Paesi Bassi nel 2001 per la vaccinazione contro l'afta epizootica

[notificata con il numero C(2004) 3453]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/674/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A partire dalla conferma ufficiale della presenza dell'afta epizootica nel 2001, i Paesi Bassi hanno segnalato di aver attuato immediatamente le misure di lotta da applicarsi in caso di apparizione di tale malattia, a norma del disposto della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (2), al fine di ottenere un contributo finanziario della Comunità in vista dell'eradicazione della malattia in applicazione della decisione 90/424/CEE.

(2)

In virtù della decisione 2001/652/CE della Commissione (3), è stato accordato un contributo finanziario della Comunità per indennizzare i proprietari costretti ad abbattere i loro animali nel quadro delle misure di eradicazione dei focolai di afta epizootica apparsi nel 2001.

(3)

La decisione 2003/182/CE della Commissione (4), ha previsto inoltre una partecipazione finanziaria della Comunità ai costi operativi sostenuti per l'eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi nel 2001.

(4)

In virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2001/246/CE della Commissione, del 27 marzo 2001, che fissa le condizioni in materia di controllo ed eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE (5), i Paesi Bassi sono stati autorizzati a ricorrere alla vaccinazione soppressiva alle condizioni stabilite nell'allegato di detta decisione.

(5)

In virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2001/279/CE, che modifica la decisione 2001/246/CE, i Paesi Bassi possono inoltre decidere di ricorrere alla vaccinazione preventiva nel quadro delle decisioni di cui agli allegati di detta decisione.

(6)

La vaccinazione degli animali va considerata come uno strumento addizionale ed essenziale per evitare la propagazione dell'afta epizootica, nonché per combattere ed eradicare tale malattia.

(7)

Occorre pertanto che l'Unione europea contribuisca alle spese sostenute dai Paesi Bassi per l'esecuzione di tale operazione.

(8)

Il 21 marzo 2003, i Paesi Bassi hanno presentato una domanda relativa alle spese operative sostenute per l'eradicazione dell'afta epizootica. Tali spese includevano anche i costi della vaccinazione degli animali.

(9)

Conformemente ai dati forniti dai Paesi Bassi, sono stati iniettati 380 150 vaccini, i costi d'acquisto del vaccino e di modifica della sua composizione ammontano a 0,39 EUR per dose, le spese sovvenzionabili per il personale impiegato allo scopo specifico ammontano a 608 826 EUR e l'importo sovvenzionabile per il materiale corrente di laboratorio ammonta a 513 726 EUR.

(10)

Dai rapporti e dalla richieste presentate dai Paesi Bassi risulta che la vaccinazione è stata effettivamente realizzata.

(11)

In applicazione della decisione 90/424/CEE, la partecipazione finanziaria a tale operazione ammonta al 60 % delle spese ammissibili. La partecipazione dell'UE ai costi di vaccinazione contro l'afta epizootica deve pertanto ammontare a 762 487 EUR.

(12)

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul finanziamento della politica agricola comune (6), le misure veterinarie e fitosanitarie adottate conformemente alle norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo di garanzia e di orientamento agricolo. Per il controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(13)

Le misure adottate dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Concessione di un aiuto finanziario della Comunità ai Paesi Bassi

Ai Paesi Bassi sarà versato un importo pari a 762 487 EUR come contributo finanziario della Comunità pari al 60 % della spesa ammissibile per la vaccinazione degli animali in applicazione della decisione 2001/246/CE.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(3)  GU L 230 del 28.8.2001, pag. 8.

(4)  GU L 71 del 15.3.2003, pag. 19.

(5)  GU L 88 del 28.3.2001, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 2001/279/CE (GU L 96 del 6.4.2001, pag. 19).

(6)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


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