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Document 32004D0624

    2004/624/CE: Decisione della Commissione, del 19 agosto 2004, che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati [notificata con il numero C(2004) 3071](Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 280 del 31.8.2004, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 267M del 12.10.2005, p. 109–110 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/11/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/624/oj

    31.8.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 280/34


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 agosto 2004

    che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati

    [notificata con il numero C(2004) 3071]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/624/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 7 dicembre 1999 la Commissione ha adottato la decisione 1999/815/CE (2), fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio (3), che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).

    (2)

    Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE il periodo di validità della decisione 1999/815/CE si limitava a tre mesi. La decisione scadeva quindi l’8 marzo 2000.

    (3)

    Con l'adozione della decisione 1999/815/CEE è stata prevista la possibilità di prorogare, all’occorrenza, il periodo di validità della decisione. Il periodo di applicabilità dei provvedimenti adottati con la decisione 1999/815/CE è stato prorogato più volte mediante decisioni diverse, ogni volta per un ulteriore periodo di tre mesi e l'ultima volta per un ulteriore periodo di sei mesi. L’ultima proroga scade il 20 agosto 2004.

    (4)

    Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti per quanto riguarda la convalida dei metodi di verifica della migrazione dei ftalati, la valutazione della sicurezza delle sostanze sostitutive e la valutazione globale dei rischi di detti ftalati a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (4). Provvedimenti permanenti riguardanti i rischi connessi ai prodotti in questione sono all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, ma occorre più tempo per completare le delibere e, in particolare, per tenere conto di tutti gli sviluppi in campo scientifico.

    (5)

    Nell’attesa dell'adozione di provvedimenti permanenti da parte del Parlamento e del Consiglio e al fine di garantire gli obiettivi della decisione 1999/815/CE e delle relative proroghe, è necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti in questione.

    (6)

    Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE mediante provvedimenti applicabili fino al 20 agosto 2004. È necessario garantire la proroga di tali provvedimenti.

    (7)

    È pertanto necessario prorogare il periodo di validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto imposto da tale decisione.

    (8)

    L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, che abroga e sostituisce la direttiva 92/59/CEE a decorrere dal 15 gennaio 2004, dispone che le decisioni della Commissione che impongono agli Stati membri di adottare provvedimenti per prevenire seri rischi presentati da taluni prodotti si applicano per un periodo non superiore ad un anno e possono essere confermate per ulteriori periodi ciascuno dei quali non superi un anno. È opportuno prorogare l’applicabilità della decisione 1999/815/CE per un periodo di tre mesi al fine di consentire un tempo sufficiente per lo sviluppo dei provvedimenti di cui al considerando 4 e garantire nel contempo la possibilità di riesaminare a tempo debito la durata della validità della decisione.

    (9)

    I provvedimenti disposti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 5 della decisione 1999/815/CE si sostituisce «20 agosto 2004» con «20 novembre 2004».

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2004.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

    (2)  GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/178/CE (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 66).

    (3)  GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 24. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (4)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


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