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Document 32004D0331

2004/331/CE: Decisione della Commissione, del 5 aprile 2004, relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri inteso a rafforzare le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2004) 1225]

GU L 105 del 14.4.2004, p. 35–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/331/oj

32004D0331

2004/331/CE: Decisione della Commissione, del 5 aprile 2004, relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri inteso a rafforzare le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2004) 1225]

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 14/04/2004 pag. 0035 - 0038


Decisione della Commissione

del 5 aprile 2004

relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri inteso a rafforzare le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2004) 1225]

(I testi in lingua danese, italiana, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2004/331/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/31/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 13 quater, paragrafo 5, sesto comma,

considerando quanto segue:

(1) In base alla direttiva 2000/29/CE, deve essere concesso agli Stati membri un contributo finanziario della Comunità inteso a rafforzare le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.

(2) La Danimarca, la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi e l'Austria hanno predisposto ciascuna un programma inteso a rafforzare le rispettive infrastrutture d'ispezione sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi. Gli Stati membri suddetti hanno chiesto una partecipazione finanziaria della Comunità a questi programmi in virtù del regolamento (CE) n. 998/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, che stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi(3).

(3) Le informazioni tecniche fornite dalla Danimarca, dalla Germania, dall'Italia, dai Paesi Bassi e dall'Austria hanno permesso alla Commissione di effettuare un'analisi esauriente e accurata della situazione. La Commissione ha redatto un elenco dei programmi di rafforzamento dei posti d'ispezione che potevano essere ammessi, recante gli importi del contributo comunitario proposto per ciascun programma. Tali informazioni sono state prese in esame anche dal comitato fitosanitario permanente. Tutti i programmi compresi nell'elenco sono stati individualmente approvati. La Commissione ha concluso che le condizioni e i criteri indicati nella direttiva 2000/29/CE e nel regolamento (CE) n. 998/2002 per la concessione di un contributo finanziario della Comunità erano rispettati.

(4) È pertanto opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute nell'ambito di tali programmi.

(5) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire le spese sostenute dalla Danimarca, dalla Germania, dall'Italia, dai Paesi Bassi e dall'Austria per i rispettivi programmi di rafforzamento dei posti d'ispezione.

Articolo 2

1. L'importo totale del contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è pari a 155022 EUR.

2. L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità ai singoli Stati membri interessati è il seguente:

a) 15547 EUR alla Danimarca;

b) 33246 EUR alla Germania;

c) 51673 EUR all'Italia;

d) 40480 EUR ai Paesi Bassi;

e) 14076 EUR all'Austria.

3. L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di rafforzamento dei posti d'ispezione è indicato nell'allegato.

Articolo 3

Il contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di cui all'allegato è versato soltanto se:

a) lo Stato membro interessato ha fornito alla Commissione, attraverso l'opportuna documentazione, la prova dell'acquisto e/o del miglioramento degli impianti e/o delle attrezzature elencati nel programma;

b) lo Stato membro interessato ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario della Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 998/2002.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2) GU L 85 del 23.3.2004, pag. 18.

(3) GU L 152 del 12.6.2002, pag. 19 (regolamento rettificato nella GU L 153 del 13.6.2002, pag. 18).

ALLEGATO

Programmi di rafforzamento dei posti d'ispezione

Programmi e rispettivi contributi finanziari della Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>

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