This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004D0316
2004/316/EC: Commission Decision of 5 April 2004 terminating the investigation into the alleged circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 2320/97, as last amended by Council Regulation (EC) No 235/2004, on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating in Russia and of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 348/2000, as last amended by Council Regulation (EC) No 1515/2002 on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating in Ukraine by wrong declaration of imports of the same product and by imports of certain seamless pipes and tubes of alloy steel, other than stainless steel, originating in Russia and Ukraine and terminating the registration of such imports imposed by Commission Regulation (EC) No 1264/2003
2004/316/CE: Decisione della Commissione, del 5 aprile 2004, che chiude l'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004, sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 348/2000, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002, sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari dell'Ucraina, realizzata mediante scorretta dichiarazione delle importazioni dello stesso prodotto e mediante importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, originari della Russia e dell'Ucraina e che chiude la registrazione di tali importazioni, istituita con il regolamento (CE) n. 1264/2003 della Commissione
2004/316/CE: Decisione della Commissione, del 5 aprile 2004, che chiude l'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004, sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 348/2000, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002, sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari dell'Ucraina, realizzata mediante scorretta dichiarazione delle importazioni dello stesso prodotto e mediante importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, originari della Russia e dell'Ucraina e che chiude la registrazione di tali importazioni, istituita con il regolamento (CE) n. 1264/2003 della Commissione
GU L 100 del 6.4.2004, pp. 45–47
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2004/316/CE: Decisione della Commissione, del 5 aprile 2004, che chiude l'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004, sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 348/2000, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002, sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari dell'Ucraina, realizzata mediante scorretta dichiarazione delle importazioni dello stesso prodotto e mediante importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, originari della Russia e dell'Ucraina e che chiude la registrazione di tali importazioni, istituita con il regolamento (CE) n. 1264/2003 della Commissione
Gazzetta ufficiale n. L 100 del 06/04/2004 pag. 0045 - 0047
Decisione della Commissione del 5 aprile 2004 che chiude l'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004, sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 348/2000, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002, sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari dell'Ucraina, realizzata mediante scorretta dichiarazione delle importazioni dello stesso prodotto e mediante importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, originari della Russia e dell'Ucraina e che chiude la registrazione di tali importazioni, istituita con il regolamento (CE) n. 1264/2003 della Commissione (2004/316/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004(2), in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO 1. Misure in vigore (1) Con il regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004(4) e con il regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002(6) (i regolamenti originari), il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive del 26,8 % sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari, tra gli altri paesi, della Russia e del 38,5 % sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari, tra gli altri paesi, dell'Ucraina. (2) Il 23 novembre 2002, la Commissione ha aperto un riesame intermedio e un riesame in previsione della scadenza di tali misure relativi alle importazioni originarie della Russia(7), ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (il regolamento di base) e un riesame intermedio di tali misure relativo alle importazioni provenienti dall'Ucraina(8) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tali inchieste sono ancora in corso. 2. Domanda (3) Il 2 giugno 2003, la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina. La domanda è stata presentata dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi senza saldature in acciaio dell'Unione europea (il richiedente) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria di più del 50 % della produzione comunitaria totale di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati. (4) La richiesta conteneva sufficienti elementi di prova di modificazione significativa della configurazione degli scambi, in quanto, a fronte di una decisa diminuzione delle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina, successiva all'istituzione delle misure applicabili ai prodotti in questione, sono aumentate, nello stesso periodo, le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, dichiarati ai codici 7304 59 91 e 7304 59 93 della nomenclatura combinata(9) (NC) e originari della Russia e dell'Ucraina. (5) Tale modificazione della configurazione degli scambi sarebbe attribuibile o all'aggiunta al prodotto in questione di quantità minime di altre sostanze, in modo che gli articoli non rientrino più nei codici NC corrispondenti alla definizione dei prodotti soggetti alle misure (codici NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 e 7304 39 93 ), ma lasciando inalterati gli impieghi e le caratteristiche di base dei prodotti, ovvero utilizzando scorrettamente, per il prodotto in questione, codici NC a cui non si applicano le misure antidumping. Secondo il richiedente, inoltre, non esisterebbe una motivazione o una giustificazione economica sufficiente per tali pratiche, a parte l'esistenza dei dazi antidumping applicabili ad alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina. (6) Secondo il richiedente, infine, gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore su alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina risultavano compromessi in termini di quantità e di prezzi e si riscontrava un dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza. 3. Apertura (7) Con regolamento (CE) n. 1264/2003 della Commissione(10) (il regolamento di apertura), la Commissione ha aperto un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina e, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, chiedendo alle autorità doganali di registrare, a partire dal 17 luglio 2003, le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati e di alcuni tubi senza saldature di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, di cui ai codici NC 7304 59 91 e 7304 59 93 originari della Russia e dell'Ucraina. 4. Inchiesta (8) La Commissione ha avvisato dell'apertura dell'inchiesta le autorità della Russia e dell'Ucraina. Sono stati inviati questionari ai produttori ed esportatori in Russia e in Ucraina e agli importatori comunitari menzionati nella richiesta o noti alla Commissione dalle inchieste precedenti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. (9) Cinque produttori in Russia, tre produttori in Ucraina, un esportatore in Russia, due esportatori in Ucraina e un operatore commerciale in Svizzera hanno risposto al questionario. Anche otto operatori commerciali/importatori comunitari hanno inviato risposte al questionario. La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società: Produttori russi: - Taganrog Metallurgical Works, Taganrog, Russia - OJSC Volzhsky Pipe Works, Volzskhy, Russia Esportatore russo: - CJSC Trade House TMK, Mosca, Russia Produttori ucraini: - Dnepropetrovsk Tube Works, Dnepropetrovsk, Ucraina - Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, Dnepropetrovsk, Ucraina - Nikopolsky Seamless Tubes Plant, Dnepropetrovsk, Ucraina Esploratori ucraini: - Scientific Production Investment Group, Dnepropetrovsk, Ucraina - AACS, Dnepropetrovsk, Ucraina Operatore commerciale collegato alla società ucraina Scientific Production Investment Group: - Sepco SA, Lugano, Svizzera Operatori commerciali/importatori indipendenti nella Comunità: - RWH, Germania - Eurosinara S.R.L, Italia - Merigo S.P.A, Italia. 5. Periodo dell'inchiesta (10) L'inchiesta ha riguardato il periodo 1o luglio 2002-30 giugno 2003. Per studiare la modificazione della configurazione degli scambi, si sono raccolti dati riguardanti il periodo compreso tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta. B. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DELL'INCHIESTA (11) Con lettera del 9 febbraio 2004, il richiedente ha formalmente ritirato la domanda di apertura di inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina. (12) Nel caso di ritiro della domanda di inchiesta, un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping può essere chiusa. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta può essere chiusa a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. (13) La Commissione ha ritenuto che, in mancanza di dati che dimostrino che la chiusura dell'inchiesta sia contraria all'interesse della Comunità, l'inchiesta vada chiusa. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state formulate osservazioni secondo cui la chiusura non sarebbe nell'interesse della Comunità. (14) La Commissione conclude pertanto che l'inchiesta intesa a verificare l'elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina tramite l'importazione di alcuni tubi senza saldatura di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di norma dichiarati ai codici NC 7304 59 91 e 7304 59 93 o tramite scorretta dichiarazione alle autorità doganali debba essere chiusa. (15) La registrazione delle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati e di alcuni tubi senza saldatura di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili dichiarati ai codici 7304 59 91 e 7304 59 93 originari della Russia e dell'Ucraina, introdotta dal regolamento di apertura deve pertanto essere chiusa e il regolamento di apertura deve essere abrogato, DECIDE: Articolo 1 L'inchiesta aperta con regolamento (CE) n. 1264/2003 relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2320/97, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004, sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia e delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ucraina, realizzata mediante scorretta dichiarazione delle importazioni dello stesso prodotto e mediante importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura e di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, dichiarati ai codici 7304 59 91 e 7304 59 93 originari della Russia e dell'Ucraina, e che dispone la registrazione di tali importazioni è chiusa. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 1264/2003 è abrogato. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12. (3) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1. (4) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 11. (5) GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1. (6) GU L 228 del 24.8.2002, pag. 8. (7) GU C 288 del 23.11.2002, pag. 2. (8) GU C 288 del 23.11.2002, pag. 11. (9) GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1. (10) GU L 178 del 17.7.2003, pag. 9.