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Document 32004D0241
2004/241/EC: Commission Decision of 5 March 2004 amending Decisions 92/260/EEC and 93/197/EEC as regards the temporary admission and imports into the European Union of registered horses from South Africa (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2004) 668)
2004/241/CE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 2004, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 668]
2004/241/CE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 2004, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 668]
GU L 74 del 12.3.2004, p. 19–20
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No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659
2004/241/CE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 2004, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 668]
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 12/03/2004 pag. 0019 - 0020
Decisione della Commissione del 5 marzo 2004 recante modifica delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica [notificata con il numero C(2004) 668] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/241/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), in particolare l'articolo 15, lettera a), e l'articolo 16, considerando quanto segue: (1) La decisione 92/260/CEE della Commissione(2) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati. Essa definisce un modello di certificato sanitario per l'ammissione temporanea nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica. (2) La decisione 93/197/CEE della Commissione(3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. Essa definisce un modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica. (3) La decisione 97/10/CE della Commissione(4) si applica alla regionalizzazione del Sudafrica ai fini dell'ammissione temporanea e dell'importazione nella Comunità di cavalli registrati. Le garanzie supplementari stabilite nella decisione 97/10/CE sono state di recente modificate dalla decisione 2004/117/CE. (4) A fini di coerenza è opportuno armonizzare i requisiti in materia di informazioni sulla vaccinazione contro la peste equina dei cavalli registrati, quali stabiliti nei modelli di certificati sanitari che figurano nelle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE, con le garanzie supplementari previste dalla decisione 97/10/CE. (5) Le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE devono essere modificate di conseguenza. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato II della decisione 92/260/CEE, alla sezione III del certificato sanitario F, il testo della lettera g) è sostituito dal seguente: " >PIC FILE= "L_2004074IT.002001.TIF">" Articolo 2 Nell'allegato II della decisione 93/197/CEE, alla sezione III del certificato sanitario F, il testo della lettera g) è sostituito dal seguente: " >PIC FILE= "L_2004074IT.002002.TIF">" Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/117/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 20). (3) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/117/CE. (4) GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/117/CE.