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Document 32004D0241

    2004/241/CE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 2004, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 668]

    GU L 74 del 12.3.2004, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/241/oj

    32004D0241

    2004/241/CE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 2004, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 668]

    Gazzetta ufficiale n. L 074 del 12/03/2004 pag. 0019 - 0020


    Decisione della Commissione

    del 5 marzo 2004

    recante modifica delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica

    [notificata con il numero C(2004) 668]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/241/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), in particolare l'articolo 15, lettera a), e l'articolo 16,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 92/260/CEE della Commissione(2) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati. Essa definisce un modello di certificato sanitario per l'ammissione temporanea nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica.

    (2) La decisione 93/197/CEE della Commissione(3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. Essa definisce un modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica.

    (3) La decisione 97/10/CE della Commissione(4) si applica alla regionalizzazione del Sudafrica ai fini dell'ammissione temporanea e dell'importazione nella Comunità di cavalli registrati. Le garanzie supplementari stabilite nella decisione 97/10/CE sono state di recente modificate dalla decisione 2004/117/CE.

    (4) A fini di coerenza è opportuno armonizzare i requisiti in materia di informazioni sulla vaccinazione contro la peste equina dei cavalli registrati, quali stabiliti nei modelli di certificati sanitari che figurano nelle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE, con le garanzie supplementari previste dalla decisione 97/10/CE.

    (5) Le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE devono essere modificate di conseguenza.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'allegato II della decisione 92/260/CEE, alla sezione III del certificato sanitario F, il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:

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    Articolo 2

    Nell'allegato II della decisione 93/197/CEE, alla sezione III del certificato sanitario F, il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:

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    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/117/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 20).

    (3) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/117/CE.

    (4) GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/117/CE.

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