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Document 32004D0239

2004/239/CE,Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra

GU L 84 del 20.3.2004, pp. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/239/oj

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32004D0239

2004/239/CE,Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 20/03/2004 pag. 0001 - 0002


Decisione del Consiglio e della Commissione

del 23 febbraio 2004

relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra

(2004/239/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma(1),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere conforme del Parlamento europeo(3),

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea a Lussemburgo il 9 aprile 2001, a norma della decisione del Consiglio del 4 aprile 2001, con riserva della sua conclusione.

(2) Le disposizioni commerciali contenute in tale accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi diversi da quelli dei Balcani occidentali.

(3) Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notifichino all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che essi sono vincolati in quanto membri della Comunità europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.

(4) L'accordo in questione dovrebbe essere approvato,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, gli allegati e i protocolli ad esso relativi e le dichiarazioni annesse all'atto finale.

I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione, se agisce su delega del consiglio di stabilizzazione e di associazione, è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.

2. A norma dell'articolo 109 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di stabilizzazione e di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione, ai sensi del suo regolamento interno.

3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è adottata, secondo i casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare l'atto di notifica di cui all'articolo 127 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione deposita i suddetti atti di notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Cowen

Per la Commissione

Il Presidente

Romano Prodi

(1) La Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio dopo la scadenza di quest'ultima in data 23 luglio 2002 (GU L 194 del 23.7.2002, pag. 35).

(2) GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 23.

(3) GU C 27 E del 31.1.2002, pag. 59.

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