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Document 32004D0231

2004/231/CE: Decisione della Commissione, dell'8 marzo 2004, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America

GU L 70 del 9.3.2004, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/03/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/231/oj

32004D0231

2004/231/CE: Decisione della Commissione, dell'8 marzo 2004, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 09/03/2004 pag. 0043 - 0044


Decisione della Commissione

dell'8 marzo 2004

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America

(2004/231/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) In data 4 novembre 2002, la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America sarebbero oggetto di un dumping pregiudizievole.

(2) La denuncia è stata presentata dalla Confederazione europea della siderurgia (Eurofer) per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 ("regolamento di base").

(3) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio tali da essere ritenuti sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

(4) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2), la Commissione ha annunciato la conseguente apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, segnatamente l'acciaio inossidabile al cromo ferritico, con un tenore di carbonio inferiore allo 0,15 % e un tenore di cromo pari o superiore al 10,5 % e pari o inferiore al 18 %, semplicemente laminato a freddo, contenente in peso meno dello 0,25 % di nichel e appartenente alle categorie standard AISI 409/409L (EN 1.4512), AISI 441 (EN 1.4509) e AISI 439 (EN 1.4510), attualmente classificabili ai codici NC ex 7219 31 00, ex 7219 32 90, ex 7219 33 90, ex 7219 34 90, ex 7219 35 90, ex 7220 20 29, ex 7220 20 49 ed ex 7220 20 89, originari degli Stati Uniti d'America.

(5) Il regolamento (CE) n. 1611/2003 della Commissione(3) ("regolamento provvisorio") ha istituito un dazio antidumping provvisorio pari al 20,6 % per l'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta ("produttore esportatore"), nonché un dazio residuo del 25 % sulle importazioni di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America.

(6) In seguito all'istituzione di dazi antidumping provvisori, le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni alla base del regolamento provvisorio. È stato inoltre loro concesso un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(7) Sono state esaminate le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.

(8) Ulteriori visite di verifica sono state effettuate presso le sedi delle seguenti società collegate al produttore esportatore statunitense che ha collaborato all'inchiesta:

- AK Steel, SARL (Francia),

- AK Steel GmbH (Germania)

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(9) Con lettera del 27 gennaio 2004 indirizzata alla Commissione, l'Eurofer ha formalmente ritirato la denuncia.

(10) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

(11) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state formulate osservazioni secondo cui la chiusura non era nell'interesse della Comunità.

(12) La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America debba chiudersi senza l'istituzione di provvedimenti antidumping.

(13) Eventuali dazi depositati provvisoriamente a norma del regolamento (CE) n. 1611/2003 della Commissione devono essere liberati,

DECIDE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'america e attualmente classificabili ai codici NC ex 7219 31 00, ex 7219 32 90, ex 7219 33 90, ex 7219 34 90, ex 7219 35 90, ex 7220 20 29, ex 7220 20 49 ed ex 7220 20 89 è chiuso.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1611/2003 è abrogato.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio imposto ai sensi del regolamento (CE) n. 1611/2003 sono liberati.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2004.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU C 314 del 17.12.2002, pag. 3.

(3) GU L 230 del 16.9.2003, pag. 9.

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