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Document 32004D0119

2004/119/CE: Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di decisione specifica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 146]

GU L 36 del 7.2.2004, p. 56–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/119(1)/oj

32004D0119

2004/119/CE: Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di decisione specifica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 146]

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 07/02/2004 pag. 0056 - 0056


Decisione della Commissione

del 29 gennaio 2004

che modifica la decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di decisione specifica

[notificata con il numero C(2004) 146]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/119/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi(1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 96/333/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di decisione specifica(2), si applica fino al 31 dicembre 2003.

(2) La decisione 97/20/CE(3) fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini. Nella parte II di tale elenco figurano i paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria basata sulla decisione 95/408/CE del Consiglio(4).

(3) Ai sensi della decisione 95/408/CE, l'elenco dei paesi terzi è valido fino al 31 dicembre 2005. Occorre pertanto modificare la data di validità della decisione 96/333/CE affinché coincida con la data di validità dell'elenco provvisorio.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 96/333/CE, i termini "fino al 31 dicembre 2003" sono sostituiti dai termini "fino al 31 dicembre 2005".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/65/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 38).

(3) GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).

(4) GU L 243 dell'11.1.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/912/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 112).

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