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Document 32004D0066

2004/66/CE: Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/126/CE per quanto concerne l'aiuto finanziario a favore di due laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) in Spagna e nel Regno Unito per l'anno 2003 [notificata con il numero C(2003) 5231]

GU L 13 del 20.1.2004, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/66(1)/oj

32004D0066

2004/66/CE: Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/126/CE per quanto concerne l'aiuto finanziario a favore di due laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) in Spagna e nel Regno Unito per l'anno 2003 [notificata con il numero C(2003) 5231]

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 20/01/2004 pag. 0041 - 0042


Decisione della Commissione

del 30 dicembre 2003

che modifica la decisione 2003/126/CE per quanto concerne l'aiuto finanziario a favore di due laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) in Spagna e nel Regno Unito per l'anno 2003

[notificata con il numero C(2003) 5231]

(I testi in lingua spagnola e inglese sono i soli facenti fede)

(2004/66/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/126/CE della Commissione concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2003(2), prevede un aiuto finanziario della Comunità affinché essi possano espletare talune funzioni e compiti.

(2) Il Laboratorio de biotoxinas marinas del Area de sanidad di Vigo (Spagna) ha informato la Commissione che nel 2003 non verranno impiegati 33000 EUR. Il bilancio annuale dovrebbe pertanto essere ridotto di conseguenza.

(3) Nel quadro dei normali compiti del laboratorio comunitario di riferimento per le TSE di Weybridge nel Regno Unito (Community reference laboratory for TSEs - CRL), la Commissione aveva chiesto al CRL l'espletamento di un'analisi comparativa dei tre test rapidi per le TSE originariamente valutati nel 1999. Considerato che questa specifica analisi comparativa non era stata prevista nel bilancio annuale del 2003, si dovrebbe incrementare il bilancio annuale in misura tale da consentire al CRL di espletare questa analisi.

(4) Si dovrebbero applicare le norme previste dal regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione, del 20 febbraio 2003, che stabilisce i criteri di ammissibilità per la spesa dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e stabilisce le procedure per la dichiarazione di spesa e l'effettuazione di audit(3).

(5) La decisione 2003/126/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(6) Le disposizioni di cui presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/126/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 77000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003."

2) L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 556500 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Nei limiti dell'importo massimo di cui al primo comma e fatti salvi i limiti di tempo previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione, un importo di 170000 EUR è riservato al progetto finalizzato allo sviluppo di orientamenti sullo statuto dei paesi rispetto alla BSE mediante l'impiego di dati di sorveglianza e una valutazione dei rischi di esposizione. Detto importo è concesso al laboratorio comunitario di riferimento per le TSE alle seguenti condizioni:

a) presentazione di relazioni intermedie mensili relative all'andamento del progetto;

b) presentazione di una relazione finale entro il 30 settembre 2003;

c) presentazione entro il 31 dicembre 2003 di una relazione riassuntiva finale e del programma informatico per l'espletamento delle valutazioni, corredati dei documenti giustificativi delle spese sostenute.

Nei limiti dell'importo massimo di cui al primo comma e fatti salvi i limiti di tempo previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione, un importo di 26500 EUR è riservato all'espletamento di un'analisi comparativa dei tre test rapidi approvati nel 1999. Detto importo è concesso al laboratorio comunitario di riferimento per le TSE fatta salva la presentazione di una relazione finale riassuntiva corredata dei documenti giustificativi delle spese sostenute."

Articolo 2

Il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 25. Decisione modificata dalla decisione 2003/332/CE (GU L 116 del 13.5.2003, pag. 26).

(3) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 14.

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