Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0040

    2004/40/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Guyana (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5044]

    GU L 8 del 14.1.2004, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/40(1)/oj

    32004D0040

    2004/40/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Guyana (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5044]

    Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/2004 pag. 0027 - 0031


    Decisione della Commissione

    del 23 dicembre 2003

    che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Guyana

    [notificata con il numero C(2003) 5044]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/40/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), in particolare l'articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Guyana per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

    (2) Le disposizioni legislative della Guyana in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

    (3) In particolare, il "Veterinary Public Health Unit (VPHU)" è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

    (4) Il VPHU ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

    (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Guyana, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

    (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE(2). Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del VPHU alla Commissione.

    (7) Poiché l'importazione dei prodotti della pesca provenienti dalla Guyana sarà autorizzata per la prima volta dalla presente decisione non è necessario un periodo di transizione ed un termine di tre giorni è sufficiente per assicurare la pubblicità dell'autorizzazione. Le importazioni da questo paese possono quindi essere autorizzate tre giorni dopo la pubblicazione di questa decisione nella Gazzetta ufficiale.

    (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il "Veterinary Public Health Unit (VPHU)" è l'autorità competente in Guyana per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

    Articolo 2

    I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Guyana sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

    Articolo 3

    1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

    2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

    3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del VPHU, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

    Articolo 4

    I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

    Articolo 5

    Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini "GUYANA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

    Articolo 6

    La presente decisione si applica a partire dal 17 gennaio 2004.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

    ALLEGATO I

    >PIC FILE= "L_2004008IT.002902.TIF">

    >PIC FILE= "L_2004008IT.003001.TIF">

    ALLEGATO II

    ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Legenda delle categorie:

    PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant)

    Top