Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1842

Regolamento (CE) n. 1842/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003, che stabilisce, per l'esercizio contabile 2004 del FEAOG, sezione "garanzia", i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio

GU L 268 del 18.10.2003, p. 60–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1842/oj

32003R1842

Regolamento (CE) n. 1842/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003, che stabilisce, per l'esercizio contabile 2004 del FEAOG, sezione "garanzia", i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 18/10/2003 pag. 0060 - 0060


Regolamento (CE) n. 1842/2003 della Commissione

del 17 ottobre 2003

che stabilisce, per l'esercizio contabile 2004 del FEAOG, sezione "garanzia", i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEOAG, sezione "garanzia"(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96(2), in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2623/1999(4), il tasso d'interesse uniforme utilizzato per calcolare le spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi Euribor a termine di tre e di dodici mesi applicando rispettivamente una ponderazione di 1/3 e 2/3.

(2) La Commissione fissa questo tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione "garanzia", sulla base dei tassi d'interesse constatati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa.

(3) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone che, se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico. In mancanza della comunicazione di tali tassi da parte di uno Stato membro prima della fine dell'esercizio, il tasso dei costi d'interesse da applicare viene calcolato in base ai tassi d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le spese imputabili dell'esercizio 2004 del FEOAG, sezione garanzia:

1) il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,3 %;

2) il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,2 % per l'Italia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.

(2) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10.

(3) GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25.

(4) GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 14.

Top