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Document 32003R1740

Regolamento (CE) n. 1740/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

GU L 249 del 1.10.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2003; abrog. impl. da 32003R1916

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1740/oj

32003R1740

Regolamento (CE) n. 1740/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

Gazzetta ufficiale n. L 249 del 01/10/2003 pag. 0043 - 0044


Regolamento (CE) n. 1740/2003 della Commissione

del 30 settembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1487/2003(4), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003(6).

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura(7) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2000, il 2001 e il 2002, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica decorrere dal 1o ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

(3) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

(4) GU L 213 del 23.8.2003, pag. 7.

(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(6) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

(7) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

>SPAZIO PER TABELLA>"

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