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Document 32003R1510

Regolamento (CE) n. 1510/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 730000 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco

GU L 217 del 29.8.2003, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1510/oj

32003R1510

Regolamento (CE) n. 1510/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 730000 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 29/08/2003 pag. 0011 - 0013


Regolamento (CE) n. 1510/2003 della Commissione

del 27 agosto 2003

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 730000 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000(4), prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.

(2) La Germania dispone tuttora di scorte d'intervento di segala.

(3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.

(4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2003 della Commissione(5), al fine di utilizzarle sul mercato interno nel settore dell'alimentazione animale e di abrogare detto regolamento.

(5) Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di trasformazione, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.

(6) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96(7), stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento.

(7) Ai fini della gestione precisa dei quantitativi aggiudicati, è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.

(8) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento tedesco alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

(9) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.

(10) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di circa 730000 tonnellate di segala da esso detenute, destinate a essere trasformate in mangimi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinata la segala figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;

b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

Le offerte sono valide unicamente se corredate:

a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione per l'offerta che, in deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è fissata a 10 EUR per tonnellata;

b) dell'impegno scritto dell'offerente di utilizzare i cereali per l'alimentazione degli animali o per trasformarli in mangimi entro il 30 aprile 2004 e di costituire una cauzione di 30 EUR per tonnellata entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara;

c) dell'impegno a tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare il rispetto dell'obbligo di incorporare la segala nell'alimentazione degli animali.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

BLE

Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main ( Telex 4-11475, 4-16044 ).

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui all'allegato II, secondo il modello di cui allo stesso allegato.

Articolo 6

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92.

Articolo 7

1. La cauzione di cui all'articolo 3, lettera a), è svincolata integralmente in relazione ai quantitativi per i quali:

a) l'offerta non è stata presa in considerazione;

b) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 3, lettera b).

2. La cauzione di cui all'articolo 3, lettera b), è svincolata entro e non oltre il 30 aprile 2004 proporzionalmente ai quantitativi utilizzati nell'alimentazione animale all'interno della Comunità.

3. La prova dell'incorporazione della segala nei mangimi, di cui al presente regolamento, è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

Articolo 8

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve fare riferimento, se del caso, all'impegno di cui all'articolo 3, lettera b), e recare una o più delle seguenti menzioni:

- Destinados a la transformación prevista en el Reglamento (CE) n° 1510/2003

- Til forarbejdning som fastsat i forordning (EF) nr. 1510/2003

- Zur Verarbeitung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1510/2003 bestimmt

- Προορίζονται για μεταποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1510/2003

- For processing provided for in Regulation (EC) No 1510/2003

- Destinés à la transformation prévue au règlement (CE) n° 1510/2003

- Destinati alla trasformazione prevista dal regolamento (CE) n. 1510/2003

- Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1510/2003

- Para a transformação prevista no Regulamento (CE) n.o 1510/2003

- Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1510/2003 liitteessä ... säädettyyn jalostukseen

- För bearbetning enligt förordning (EG) nr 1510/2003.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 864/2003 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

(3) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

(4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

(5) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 12.

(6) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

(7) GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

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