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Document 32003R1407

Regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione, del 7 agosto 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

GU L 201 del 8.8.2003, pp. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrog. impl. da 32009R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1407/oj

32003R1407

Regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione, del 7 agosto 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 08/08/2003 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione

del 7 agosto 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 31 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1091/2003(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IC del regolamento (CE) n. 2341/2002 stabilisce a titolo provvisorio le possibilità di pesca del capelin per il 2003 nelle zone V e XIV (acque della Groenlandia).

(2) Ai sensi del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro(3), la Comunità riceve il 70 % della parte del totale ammissibile di catture (TAC) di capelin della Groenlandia nelle zone V e XIV.

(3) Con lettera datata 17 giugno 2003, le autorità della Groenlandia hanno informato la Commissione che, per il 2003, la quota di TAC di capelin spettante al loro paese era stata fissata a 91850 t. È opportuno pertanto fissare le possibilità definitive di pesca del capelin concesse alla Comunità nel 2003 a 64295 tonnellate nelle zone V e XIV (acque della Groenlandia).

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2341/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IC del regolamento (CE) n. 2341/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

(2) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 1.

(3) GU L 209 del 2.8.2001, pag. 2.

ALLEGATO

All'allegato IC del regolamento (CE) n. 2341/2002, la rubrica relativa alla specie Capelin nelle zone V e XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dalla seguente:

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