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Document 32003R1353

    Regolamento (CE) n. 1353/2003 della Commissione, del 30 luglio 2003, relativo alla sospensione della pesca del capelin da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

    GU L 192 del 31.7.2003, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1353/oj

    32003R1353

    Regolamento (CE) n. 1353/2003 della Commissione, del 30 luglio 2003, relativo alla sospensione della pesca del capelin da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

    Gazzetta ufficiale n. L 192 del 31/07/2003 pag. 0018 - 0018


    Regolamento (CE) n. 1353/2003 della Commissione

    del 30 luglio 2003

    relativo alla sospensione della pesca del capelin da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1091/2003(4), stabilisce le quote dei totali ammissibili di cattura di capelin attribuite alla Comunità per il 2003.

    (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito la quota del totale ammissibile di cattura assegnata alla Comunità.

    (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di capelin nelle acque della zona V, XIV (acque della Groenlandia) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro hanno esaurito la quota del totale ammissibile di cattura assegnata alla Comunità per il 2003. Poiché la Groenlandia ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 13 luglio 2003, è opportuno fissare questa data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di capelin nelle acque della zona V, XIV (acque della Groenlandia) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro abbiano esaurito la quota del totale ammissibile di cattura assegnata alla Comunità per il 2002.

    La pesca del capelin nelle acque della zona V, XIV (acque della Groenlandia) praticata da navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di tale stock da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a partire dal 13 luglio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2003.

    Per la Commissione

    Jörgen Holmquist

    Direttore generale della Pesca

    (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

    (3) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

    (4) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 1.

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