Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1349

    Regolamento (CE) n. 1349/2003 della Commissione, del 29 luglio 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    GU L 192 del 31.7.2003, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1349/oj

    32003R1349

    Regolamento (CE) n. 1349/2003 della Commissione, del 29 luglio 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    Gazzetta ufficiale n. L 192 del 31/07/2003 pag. 0003 - 0006


    Regolamento (CE) n. 1349/2003 della Commissione

    del 29 luglio 2003

    che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2),

    visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003(4), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

    (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2003.

    Per la Commissione

    Erkki Liikanen

    Membro della Commissione

    (1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

    (3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (4) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top