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Document 32003R0995
Commission Regulation (EC) No 995/2003 of 11 June 2003 derogating from Regulation (EC) No 43/2003 and amending it as regards the period for the submission of applications for aid for the ageing of Madeira liqueur wine and Azores wine
Regolamento (CE) n. 995/2003 della Commissione, dell'11 giugno 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 43/2003 e che modifica tale regolamento per quanto riguarda il periodo di presentazione delle domande di aiuto per l'invecchiamento del vino liquoroso a Madera e del vino nelle Azzorre
Regolamento (CE) n. 995/2003 della Commissione, dell'11 giugno 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 43/2003 e che modifica tale regolamento per quanto riguarda il periodo di presentazione delle domande di aiuto per l'invecchiamento del vino liquoroso a Madera e del vino nelle Azzorre
GU L 144 del 12.6.2003, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrogato da 32006R0793
Regolamento (CE) n. 995/2003 della Commissione, dell'11 giugno 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 43/2003 e che modifica tale regolamento per quanto riguarda il periodo di presentazione delle domande di aiuto per l'invecchiamento del vino liquoroso a Madera e del vino nelle Azzorre
Gazzetta ufficiale n. L 144 del 12/06/2003 pag. 0003 - 0003
Regolamento (CE) n. 995/2003 della Commissione dell'11 giugno 2003 recante deroga al regolamento (CE) n. 43/2003 e che modifica tale regolamento per quanto riguarda il periodo di presentazione delle domande di aiuto per l'invecchiamento del vino liquoroso a Madera e del vino nelle Azzorre LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)(1), in particolare l'articolo 34, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione(2), le domande di aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi devono essere presentate agli organismi competenti nel corso dei primi due mesi di ogni anno. (2) Per il 2003 è opportuno prorogare il periodo di introduzione delle domande di aiuto per l'invecchiamento dei vini nelle Azzorre in modo da consentire alle autorità competenti di prendere le disposizioni amministrative necessarie in materia di gestione e di controllo, in particolare riguardo all'aiuto per l'invecchiamento del vino "verdelho" di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1453/2001. (3) Allo scopo di garantire una buona amministrazione e di armonizzare le disposizioni concernenti la presentazione delle domande di aiuto, è opportuno disporre, analogamente alle modalità previste dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 43/2003 per le domande di aiuto per superficie, che le autorità competenti dello Stato membro stabiliscano anche i periodi di presentazione delle domande di aiuto per l'invecchiamento dei vini. (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 43/2003. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il 2003 le domande di aiuto per l'invecchiamento dei vini delle Azzorre devono essere presentate entro il 31 luglio 2003. Articolo 2 Il testo dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 43/2003 è sostituito dal seguente: "2. L'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di Madera e dei vini delle Azzorre è concesso ai produttori di tali regioni che ne presentano domanda all'organismo competente nel corso del periodo stabilito dalle autorità competenti dello Stato membro. Tale periodo è fissato in modo da consentire l'esecuzione dei necessari controlli sul posto." Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. (2) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 25.