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Document 32003R0636

Regolamento (CE) n. 636/2003 della Commissione, dell'8 aprile 2003, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame

GU L 92 del 9.4.2003, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/636/oj

32003R0636

Regolamento (CE) n. 636/2003 della Commissione, dell'8 aprile 2003, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 09/04/2003 pag. 0013 - 0013


Regolamento (CE) n. 636/2003 della Commissione

dell'8 aprile 2003

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore del pollame(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1383/2001(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione(4), e/o le relative spese durante il periodo considerato.

(2) Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore del pollame. La modifica imminente delle restituzioni applicabili a tali prodotti ha provocato la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi speculativi. Il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 31 marzo al 4 aprile e dal 7 all'8 aprile 2003 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati. È necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i prodotti considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame, non è dato seguito alle domande pendenti dei periodi dal 31 marzo al 4 aprile e dal 7 all'8 aprile 2003, i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati, rispettivamente, a partire dal 9 e 16 aprile 2003 per la categoria tre di prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.

(2) GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26.

(3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

(4) GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

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