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Document 32003R0632

Regolamento (CE) n. 632/2003 della Commissione, dell'8 aprile 2003, che abroga il regolamento (CE) n. 149/98 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2007/97 del Consiglio che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Libano

GU L 92 del 9.4.2003, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/632/oj

32003R0632

Regolamento (CE) n. 632/2003 della Commissione, dell'8 aprile 2003, che abroga il regolamento (CE) n. 149/98 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2007/97 del Consiglio che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Libano

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 09/04/2003 pag. 0007 - 0007


Regolamento (CE) n. 632/2003 della Commissione

dell'8 aprile 2003

che abroga il regolamento (CE) n. 149/98 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2007/97 del Consiglio che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Libano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITà EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Libano(1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 18 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese(2), un regime speciale è applicato all'importazione nella Comunità di alcuni oli d'oliva originari del Libano. Tale regime comporta una diminuzione dell'aliquota del dazio doganale applicabile alle importazioni di olio d'oliva per le quali l'importatore fornisca la prova, all'atto dell'importazione, che la tassa speciale all'esportazione è stata trasferita sul prezzo all'importazione.

(2) Il regolamento (CE) n. 149/98 della Commissione(3) reca le modalità di applicazione del regime speciale con riguardo alla presentazione delle prove attestanti che la tassa speciale all'esportazione è stata trasferita sul prezzo all'importazione.

(3) L'articolo 18 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese è sostituito da un accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica libanese(4) che entrerà in vigore il 1o marzo 2003. A partire da tale data, in forza del protocollo n. 1 di detto accordo interinale, un dazio doganale zero per un contingente tariffario di 1000 t di olio d'oliva sostituirà il regime speciale per quanto riguarda l'importazione nella Comunità di olio d'oliva originario della Repubblica libanese.

(4) Per motivi di chiarezza giuridica occorre abrogare il regolamento (CE) n. 149/98, che non deve più essere applicabile a decorrere dal 1o marzo 2003.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 149/98 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 284 del 16.10.1997, pag. 15.

(2) GU L 267 del 27.9.1978, pag. 2.

(3) GU L 18 del 23.1.1998, pag. 4.

(4) GU L 262 del 30.9.2002, pag. 2.

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