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Document 32003R0579

Regolamento (CE) n. 579/2003 del Consiglio, del 27 marzo 2003, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese

GU L 83 del 1.4.2003, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/579/oj

32003R0579

Regolamento (CE) n. 579/2003 del Consiglio, del 27 marzo 2003, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 01/04/2003 pag. 0032 - 0033


Regolamento (CE) n. 579/2003 del Consiglio

del 27 marzo 2003

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (il "regolamento base"), in particolare gli articoli 9 e 11,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel novembre del 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2402/98(2), che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese.

(2) I dazi in questione sono stati imposti in esito ad un'inchiesta avviata in seguito a una denuncia presentata dal Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages ("il denunziante") per conto dell'unico produttore comunitario di magnesio greggio puro.

(3) Nel giugno del 2002 è stato avviato un riesame intermedio parziale(3) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento base. La portata del riesame era limitata all'adeguatezza dei dazi antidumping definitivi imposti.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA

(4) Con lettera 18 giugno 2002 il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia. Ha inoltre informato la Commissione che l'unico produttore comunitario noto del magnesio greggio puro ne aveva cessato la produzione, e ha dichiarato che le misure in vigore non risultavano più necessarie.

(5) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento base, in caso di ritiro della denuncia un procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

(6) Con un avviso pubblicato il 27 settembre 2002(4) la Commissione ha annunciato di voler esaminare se l'abrogazione delle misure era giustificata. Le parti interessate sono state invitate a manifestarsi e a fornire informazioni alla Commissione, allegando prove a sostegno. Alla Commissione sono pervenute sette risposte da parte dell'industria utilizzatrice che appoggia l'abrogazione delle misure. Inoltre, l'unico produttore della Comunità ha confermato che le misure non risultano più adeguate. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva proporre al Consiglio l'abrogazione del dazio antidumping in vigore e la chiusura del procedimento, essendo stato ritirato il sostegno. Non sono state presentate ulteriori osservazioni relative agli aspetti dell'interesse della Comunità. Si ritiene pertanto che la chiusura del procedimento non sia contraria all'interesse della Comunità.

(7) Alcune parti interessate hanno chiesto l'abrogazione retroattiva delle misure, sostenendo che l'imposizione dei dazi antidumping non era giustificata dal momento che il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia.

(8) A tale proposito, è opportuno osservare che le conclusioni di un riesame ai sensi dell'articolo 11 del regolamento base si applicano di norma a partire dalla data in cui è terminato il riesame stesso. Anzi, è ormai prassi comunitaria consolidata che i dazi antidumping rimangano in vigore finché non venga accertato che la loro abrogazione o modifica risulti giustificata. Di conseguenza, le parti non avevano alcun motivo di supporre legittimamente che, nella fattispecie, le misure esistenti venissero abrogate con effetto retroattivo. Si è ritenuto di dover adottare un'impostazione giuridica coerente per evitare di creare, in futuro, un contesto instabile e imprevedibile per gli operatori economici. Inoltre, l'abrogazione delle misure antidumping con effetto retroattivo inciderebbe in modo discriminatorio sul mercato del magnesio greggio puro. In caso di effetto retroattivo, infatti, gli operatori economici che hanno acquistato magnesio greggio puro proveniente da paesi non soggetti ai dazi antidumping in questione scoprirebbero di aver agito con prudenza non giustificata. Si è considerato che gli operatori che hanno acquistato il prodotto in esame in Cina ne ricaverebbero un utile imprevisto, in quanto non verrebbero riscossi i dazi antidumping sulle importazioni effettuate nel periodo compreso tra la cessazione della produzione del magnesio greggio puro da parte dell'industria comunitaria e la pubblicazione del presente regolamento. Per tutti i motivi suesposti, la richiesta di chiusura retroattiva del procedimento deve essere respinta.

(9) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che il procedimento antidumping relativo alle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese dovrebbe essere chiuso.

C. RIESAME INTERMEDIO

(10) Sulla scorta di quanto precede, dovrebbe essere chiuso anche il riesame intermedio attualmente in corso relativo alle medesime misure antidumping,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping, compresa l'inchiesta di riesame delle misure antidumping, relativo alle importazioni di magnesio greggio puro, attualmente classificabile ai codici NC 8104 11 00 ed ex 8104 19 00, originario della Repubblica popolare cinese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Stratakis

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU L 298 del 7.11.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2788/2000 (GU L 324 del 21.12.2000, pag. 4).

(3) GU C 140 del 13.6.2002, pag. 14.

(4) GU C 230 del 27.9.2002, pag. 2.

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