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Document 32003R0434

    Regolamento (CE) n. 434/2003 della Commissione, del 7 marzo 2003, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002

    GU L 65 del 8.3.2003, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/434/oj

    32003R0434

    Regolamento (CE) n. 434/2003 della Commissione, del 7 marzo 2003, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002

    Gazzetta ufficiale n. L 065 del 08/03/2003 pag. 0023 - 0023


    Regolamento (CE) n. 434/2003 della Commissione

    del 7 marzo 2003

    relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1895/2002 della Commissione(5) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.

    (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

    (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Non è dato seguito alle offerte presentate dal 3 al 6 marzo 2003 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

    (2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

    (3) GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

    (4) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

    (5) GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

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