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Document 32003R0411
Commission Regulation (EC) No 411/2003 of 5 March 2003 amending Regulation (EC) No 805/1999 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EC) No 718/1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport
Regolamento (CE) n. 411/2003 della Commissione, del 5 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile
Regolamento (CE) n. 411/2003 della Commissione, del 5 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile
GU L 62 del 6.3.2003, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2008; abrogato da 32008R0181
Regolamento (CE) n. 411/2003 della Commissione, del 5 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile
Gazzetta ufficiale n. L 062 del 06/03/2003 pag. 0018 - 0018
Regolamento (CE) n. 411/2003 della Commissione del 5 marzo 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile(1), in particolare l'articolo 7, considerando quanto segue: (1) La Commissione fissa in virtù del regolamento (CE) n. 718/1999, previa consultazione degli Stati membri e delle organizzazioni che rappresentano la navigazione interna a livello comunitario, i coefficienti della regola "vecchio per nuovo" concernenti i battelli da carico secco, le navi cisterna e gli spintori. (2) Il regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999(2), ha stabilito i coefficienti della regola "vecchio per nuovo", a decorrere dal 29 aprile 1999. (3) Questi coefficienti devono essere ridotti continuamente per essere ricondotti quanto prima e secondo tappe regolari ad un livello zero, al più tardi il 29 aprile 2003, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 718/1999. (4) I coefficienti "vecchio per nuovo" sono stati ridotti nel 2000, 2001 e 2002 dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1532/2000(3), (CE) n. 997/2001(4) e (CE) n. 336/2002(5). (5) I coefficienti della regola "vecchio per nuovo" devono ora essere stabiliti ad un livello zero per i battelli da carico secco, le navi cisterna e gli spintori, a decorrere dal 29 aprile 2003, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 718/1999. (6) Bisogna pertanto modificare in questo senso il regolamento (CE) n. 805/1999. (7) Le misure previste nel presente regolamento sono state oggetto di una consultazione del "Gruppo di esperti - Politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie", previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 805/1999, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 805/1999 è modificato come segue: 1) all'articolo 4, punto 1, le cifre "0,30:1" sono sostituite dalle cifre "0:1"; 2) all'articolo 4, punto 2, le cifre "0,45:1" sono sostituite dalle cifre "0:1"; 3) all'articolo 4, punto 3, le cifre "0,125:1" sono sostituite dalle cifre "0:1". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2003. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente (1) GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1. (2) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64. (3) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 74. (4) GU L 142 del 29.5.2001, pag. 18. (5) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 11.