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Document 32003H0868

    Raccomandazione n. 22, del 18 giugno 2003, relativa alla giurisprudenza Gottardo, secondo la quale i vantaggi derivanti da una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra uno Stato membro e uno Stato terzo prevista per i lavoratori nazionali devono essere concessi ai lavoratori cittadini di altri Stati membri

    GU L 326 del 13.12.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/868/oj

    32003H0868

    Raccomandazione n. 22, del 18 giugno 2003, relativa alla giurisprudenza Gottardo, secondo la quale i vantaggi derivanti da una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra uno Stato membro e uno Stato terzo prevista per i lavoratori nazionali devono essere concessi ai lavoratori cittadini di altri Stati membri

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 13/12/2003 pag. 0035 - 0036


    Raccomandazione n. 22

    del 18 giugno 2003

    relativa alla giurisprudenza Gottardo, secondo la quale i vantaggi derivanti da una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra uno Stato membro e uno Stato terzo prevista per i lavoratori nazionali devono essere concessi ai lavoratori cittadini di altri Stati membri

    (2003/868/CE)

    LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

    visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(1), in virtù del quale è tenuta a trattare ogni questione amministrativa di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71 e ai regolamenti ulteriori,

    visto l'articolo 81, lettera c) del medesimo regolamento, in virtù del quale è incaricata di promuovere e di sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 approvato sulla base dell'articolo 42 costituisce uno strumento essenziale al servizio dell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal trattato.

    (2) Il principio di non discriminazione a causa della nazionalità costituisce una garanzia essenziale all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori dipendenti, prevista dall'articolo 39 del trattato. Esso comporta l'abolizione di qualsiasi forma di discriminazione tra i lavoratori sedentari degli Stati membri e i lavoratori migranti per quanto concerne l'occupazione, la retribuzione e altre condizioni di lavoro.

    (3) Nella causa Gottardo(2), la Corte di giustizia ha tratto le conseguenze dell'applicazione di questo principio nel contesto dell'articolo 39 nella situazione di una persona residente nella Comunità e che abbia lavorato in Francia, Italia e Svizzera. Tale persona, che non fruisce di diritti sufficienti per ottenere una pensione in Italia, ha chiesto di beneficiare del cumulo dei periodi compiuti in Svizzera e in Italia previsto dall'accordo bilaterale italo-svizzero per i cittadini.

    (4) La Corte ha stabilito in questa causa che quando uno Stato membro conclude con uno Stato terzo una convenzione internazionale bilaterale di sicurezza sociale che prevede la considerazione dei periodi assicurativi compiuti nello Stato terzo per l'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, il principio fondamentale della parità di trattamento impone a detto Stato membro di accordare ai cittadini degli altri Stati membri gli stessi vantaggi di cui beneficiano i propri cittadini in virtù della convenzione, a meno che non possa presentare una giustificazione obiettiva (punto 34).

    (5) In tal senso, la Corte ha indicato che l'interpretazione da essa data della nozione di "legislazione" di cui all'articolo 1, lettera j), del regolamento (CEE) n. 1408/71(3) non può avere l'effetto di recare pregiudizio all'obbligo di ciascuno Stato membro di rispettare il principio della parità di trattamento previsto dall'articolo 39 CE.

    (6) La Corte ha ritenuto che una revoca in causa dell'equilibrio e della reciprocità di una convenzione bilaterale conclusa tra uno Stato membro e un paese terzo non costituisse una giustificazione obiettiva del rifiuto dello Stato membro partecipe di detta convenzione di estendere ai cittadini degli altri Stati membri i vantaggi che i suoi cittadini ricavano dalla convenzione.

    (7) Essa non ha neppure ammesso le obiezioni derivanti dall'aumento eventuale degli oneri finanziari, né le difficoltà amministrative legate alla collaborazione con le autorità competenti del paese terzo in questione, per giustificare il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal trattato da parte dello Stato membro che fa parte della convenzione bilaterale.

    (8) Occorre trarre tutte le conseguenze di questa sentenza di essenziale importnza per i cittadini comunitari che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro.

    (9) Occorre pertanto precisare che le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale esistenti tra uno Stato membro e uno Stato terzo devono essere interpretate nel senso che i vantaggi previsti per i cittadini dello Stato membro che ne fa parte sono in linea di massima concessi ad un cittadino comunitario che si trova nella stessa situazione obiettiva.

    (10) Indipendentemente dall'applicazione uniforme della giurisprudenza Gottardo alle situazioni particolari, occorre procedere ad un esame delle convenzioni bilaterali esistenti. A tale riguardo, l'articolo 307 CE prevede che "lo gli Stati membri in causa ricorrono a tutti i mezzi adeguati per eliminare le incompatibilità constatate", trattandosi di convenzioni concluse anteriormente, e l'articolo 10 CE ordina a questi stessi Stati membri di "astenersi da qualsiasi provvedimento suscettibile di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi del presente trattato", in quanto si tratta di convenzioni concluse successivamente al 1o gennaio 1958 o alla data della loro adesione alla Comunità europea.

    (11) Per quanto riguarda le nuove convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse tra uno Stato membro e uno Stato terzo, occorre rammentare che queste ultime dovrebbero contenere un espresso riferimento al principio di non discriminazione a motivo della nazionalità dei cittadini di un altro Stato membro che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione nello Stato membro partecipe della convenzione in questione.

    (12) L'applicazione della sentenza Gottardo ai casi specifici dipende in gran parte dalla collaborazione degli Stati terzi, in quanto sono essi a dover certificare i periodi assicurativi che l'interessato ha acquisito.

    (13) La commissione amministrativa dovrebbe trattare questo tema per il fatto che la giurisprudenza Gottardo concerne l'applicazione della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale,

    RACCOMANDA:

    1. I vantaggi derivanti, in materia di pensioni, da una convenzione di sicurezza sociale tra uno Stato membro e uno Stato terzo prevista per i lavoratori nazionali (autonomi e dipendenti) sono di massima concessi ai lavoratori (autonomi e dipendenti) cittadini di altri Stati membri nella stessa situazione obiettiva in applicazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione tra lavoratori nazionali e cittadini di altri Stati membri che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione in virtù dell'articolo 39 CE.

    2. Le nuove convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse tra uno Stato membro e uno Stato terzo dovrebbero contenere un riferimento specifico al principio di non discriminazione a motivo della nazionalità dei cittadini di un altro Stato membro che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione nello Stato membro partecipe della convenzione in questione.

    3. Gli Stati membri informano le istituzioni degli Stati con i quali hanno firmato convenzioni di sicurezza sociale, il cui campo di applicazione personale o materiale include unicamente i cittadini, circa le implicazioni della giurisprudenza Gottardo e chiedono la loro collaborazione per applicare la decisione della Corte. Gli Stati membri che intrattengono convenzioni bilaterali con uno stesso Stato terzo possono prendere iniziative congiunte per effettuare la richiesta di collaborazione. È ovvio che tale collaborazione rappresenta una condizione indispensabile per il rispetto della giurisprudenza.

    Il presidente della commissione amministrativa

    Théodora Tsotsorou

    (1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

    (2) Sentenza del 15.1.2002, causa C-55/00.

    (3) Nella causa C23/92, Grana- Novoa, sentenza del 2 agosto 1993 racc. pag. I 4505.

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