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Document 32003D0907

    2003/907/PESC: Decisione 2003/907/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

    GU L 340 del 24.12.2003, p. 81–93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/907/oj

    32003D0907

    2003/907/PESC: Decisione 2003/907/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

    Gazzetta ufficiale n. L 340 del 24/12/2003 pag. 0081 - 0093


    Decisione 2003/907/PESC del Consiglio

    del 22 dicembre 2003

    che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    vista la posizione comune 2003/297/PESC, del 28 aprile 2003, relativa alla Birmania/Myanmar(1), in particolare l'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato dell'Unione europea,

    considerato quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 8 della posizione comune 2003/297/PESC il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui all'allegato di detta posizione comune, ove necessario.

    (2) Con la decisione 2003/461/PESC(2), il Consiglio ha aggiornato l'elenco che figura nell'allegato della posizione comune 2003/297/PESC.

    (3) A seguito della nomina dei nuovi membri del governo della Birmania/Myanmar, avvenuta il 25 agosto 2003, è necessario aggiornare ulteriormente tale elenco,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2003/297/PESC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato.

    Articolo 2

    La presente decisione ha effetto a decorrere dalla sua adozione.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. Costa

    (1) GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36. Posizione comune modificata dalla decisione 2003/461/PESC (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 116).

    (2) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 116.

    ALLEGATO

    Elenco delle persone di cui all'articolo 1

    1. Consiglio di Stato per la pace e lo Sviluppo (SPDC)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Comandanti regionali

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Vicecomandanti regionali

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. Ministri

    >SPAZIO PER TABELLA>

    5. Vice-ministri

    >SPAZIO PER TABELLA>

    6. Ex membri del governo

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7. Altre autorità in materia di turismo

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8. Alti ufficiali del Ministero della difesa

    >SPAZIO PER TABELLA>

    9. Membri dell'ufficio del capo dei servizi di informazione militare (OCMI)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    10. Ufficiali militari incaricati delle prigioni e della polizia

    >SPAZIO PER TABELLA>

    11. Associazione per l'unione, lo sviluppo, la solidarietà (USDA)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    12. Persone che beneficiano delle politiche economiche del governo

    >SPAZIO PER TABELLA>

    13. Imprese economiche statali

    >SPAZIO PER TABELLA>

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