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Document 32003D0907
2003/907/CFSP: Council Decision 2003/907/CFSP of 22 December 2003 implementing Common Position 2003/297/CFSP on Burma/Myanmar
2003/907/PESC: Decisione 2003/907/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar
2003/907/PESC: Decisione 2003/907/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar
GU L 340 del 24.12.2003, p. 81–93
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2004
2003/907/PESC: Decisione 2003/907/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar
Gazzetta ufficiale n. L 340 del 24/12/2003 pag. 0081 - 0093
Decisione 2003/907/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2003 che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, vista la posizione comune 2003/297/PESC, del 28 aprile 2003, relativa alla Birmania/Myanmar(1), in particolare l'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato dell'Unione europea, considerato quanto segue: (1) A norma dell'articolo 8 della posizione comune 2003/297/PESC il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui all'allegato di detta posizione comune, ove necessario. (2) Con la decisione 2003/461/PESC(2), il Consiglio ha aggiornato l'elenco che figura nell'allegato della posizione comune 2003/297/PESC. (3) A seguito della nomina dei nuovi membri del governo della Birmania/Myanmar, avvenuta il 25 agosto 2003, è necessario aggiornare ulteriormente tale elenco, DECIDE: Articolo 1 L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2003/297/PESC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato. Articolo 2 La presente decisione ha effetto a decorrere dalla sua adozione. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. Costa (1) GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36. Posizione comune modificata dalla decisione 2003/461/PESC (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 116). (2) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 116. ALLEGATO Elenco delle persone di cui all'articolo 1 1. Consiglio di Stato per la pace e lo Sviluppo (SPDC) >SPAZIO PER TABELLA> 2. Comandanti regionali >SPAZIO PER TABELLA> 3. Vicecomandanti regionali >SPAZIO PER TABELLA> 4. Ministri >SPAZIO PER TABELLA> 5. Vice-ministri >SPAZIO PER TABELLA> 6. Ex membri del governo >SPAZIO PER TABELLA> 7. Altre autorità in materia di turismo >SPAZIO PER TABELLA> 8. Alti ufficiali del Ministero della difesa >SPAZIO PER TABELLA> 9. Membri dell'ufficio del capo dei servizi di informazione militare (OCMI) >SPAZIO PER TABELLA> 10. Ufficiali militari incaricati delle prigioni e della polizia >SPAZIO PER TABELLA> 11. Associazione per l'unione, lo sviluppo, la solidarietà (USDA) >SPAZIO PER TABELLA> 12. Persone che beneficiano delle politiche economiche del governo >SPAZIO PER TABELLA> 13. Imprese economiche statali >SPAZIO PER TABELLA>