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Document 32003D0638

2003/638/CE: Decisione della Commissione, del 5 settembre 2003, che fissa la ripartizione finanziaria definitiva per Stato membro della campagna 2002/2003, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2003) 3147]

GU L 224 del 6.9.2003, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/638/oj

32003D0638

2003/638/CE: Decisione della Commissione, del 5 settembre 2003, che fissa la ripartizione finanziaria definitiva per Stato membro della campagna 2002/2003, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2003) 3147]

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 06/09/2003 pag. 0032 - 0033


Decisione della Commissione

del 5 settembre 2003

che fissa la ripartizione finanziaria definitiva per Stato membro della campagna 2002/2003, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 3147]

(2003/638/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Le norme concernenti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti sono fissate dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1203/2003(4), in particolare in ordine al potenziale produttivo.

(2) Le disposizioni particolareggiate sulla pianificazione finanziaria e sulla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti ad un dato esercizio finanziario riguardino i pagamenti realmente effettuati dagli Stati membri nel periodo che va dal 16 ottobre di un anno al 15 ottobre dell'anno successivo.

(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengono conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell'obiettivo del regime.

(4) La Commissione ha fissato la ripartizione finanziaria indicativa per la campagna 2002/2003 con la decisione 2002/666/CE(5).

(5) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l'obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili.

(6) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1227/2000, le spese sostenute e liquidate degli Stati membri sono limitate all'importo delle loro assegnazioni che figurano nella decisione 2002/666/CE. Questa limitazione si applica per il presente esercizio alla Spagna, alla Francia, all'Italia, all'Austria e al Portogallo.

(7) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1227/2000, gli Stati membri possono presentare un'altra domanda nel quadro dell'esercizio finanziario in corso. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento, tale domanda è accettata, per gli Stati membri che hanno speso la dotazione iniziale, in proporzione alle loro richieste utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, del totale degli importi notificati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento e corrette, se del caso, in applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, dalla dotazione complessiva assegnata agli Stati membri. Questa disposizione si applica per il presente esercizio alla Spagna, alla Francia, all'Italia, all'Austria e al Portogallo.

(8) Per il presente esercizio, le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, si applicano al Lussemburgo.

(9) Per il presente esercizio, le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, non si applicano a nessun Stato membro.

(10) La Commissione ha ricevuto da parte della Spagna informazioni supplementari per quanto riguarda il numero di ettari che è stato assegnato a questo paese dalla decisione 2002/666/CE. Sulla base di queste informazioni è opportuno procedere ad una correzione dell'assegnazione della superficie di questo Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ripartizione finanziaria definitiva per Stato membro della campagna 2002/2003, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, per il periodo dell'esercizio finanziario 2003, è riportata in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

(4) GU L 168 del 5.7.2003, pag. 9.

(5) GU L 227 del 23.8.2002, pag. 49.

ALLEGATO

Ripartizione finanziaria definitiva per Stato membro della campagna 2002/2003, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999, per l'esercizio finanziario 2003

>SPAZIO PER TABELLA>

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