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Document 32003D0608

2003/608/CE: Decisione della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Mayotte (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2976]

GU L 210 del 20.8.2003, p. 25–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/608/oj

32003D0608

2003/608/CE: Decisione della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Mayotte (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2976]

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 20/08/2003 pag. 0025 - 0029


Decisione della Commissione

del 18 agosto 2003

che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Mayotte

[notificata con il numero C(2003) 2976]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/608/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio(2), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta a Mayotte per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

(2) Le disposizioni della legislazione di Mayotte in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

(3) In particolare, la "Direction des Services Vétérinaires (DSV) de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt (DAF)", che fa capo al ministero francese dell'Agricoltura e della Pesca, è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

(4) La DSV ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nell'allegato V della direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

(5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Mayotte, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

(6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto I, della direttiva 91/493/CEE(3). Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della DSV alla Commissione.

(7) Gli ispettori della Comunità non hanno potuto tuttavia verificare le capacità ispettive della DSV per quanto concerne le navi fattoria o le navi congelatrici poiché al momento dell'ispezione le due navi congelatrici proposte battevano bandiera francese e non vi era alcuna nave fattoria per le quale si proponesse l'autorizzazione. L'inclusione di nuovi pescherecci nell'elenco presuppone pertanto una nuova ispezione in loco da parte degli esperti della Commissione.

(8) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La "Direction des Services Vétérinaires (DSV) de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt (DAF)", che fa capo al ministero francese dell'Agricoltura e della Pesca, è l'autorità competente designata da Mayotte per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Mayotte sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

2. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

3. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DSV, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

Articolo 5

Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini "Mayotte" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 6

L'inclusione di nuovi pescherecci nell'elenco dell'allegato II si effettua solamente dopo aver conosciuto l'esito dell'ispezione in loco da parte di ispettori della Comunità.

Articolo 7

La presente decisione si applica a partire dal 4 ottobre 2003.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

>SPAZIO PER TABELLA>

ZV: (Freezer vessel) Nave congelatrice

PP: (Processing Plant) Stabilimento di trasformazione

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