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Document 32003D0587
2003/587/EC: Commission Decision of 5 August 2003 on compliance of the fire-extinguishing system used on the ro-ro ferry "Finnsailor" (IMO No 8401444) with Council Directive 1999/35/EC of 29 April 1999 (notified under document number C(2003) 2819)
2003/587/CE: Decisione della Commissione, del 5 agosto 2003, relativa alla conformità dell'impianto di estinzione incendi utilizzato a bordo del traghetto roll-on/roll-off "Finnsailor" (n. IMO 8401444) alle disposizioni della direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999 [notificata con il numero C(2003) 2819]
2003/587/CE: Decisione della Commissione, del 5 agosto 2003, relativa alla conformità dell'impianto di estinzione incendi utilizzato a bordo del traghetto roll-on/roll-off "Finnsailor" (n. IMO 8401444) alle disposizioni della direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999 [notificata con il numero C(2003) 2819]
GU L 198 del 6.8.2003, pp. 17–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2003/587/CE: Decisione della Commissione, del 5 agosto 2003, relativa alla conformità dell'impianto di estinzione incendi utilizzato a bordo del traghetto roll-on/roll-off "Finnsailor" (n. IMO 8401444) alle disposizioni della direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999 [notificata con il numero C(2003) 2819]
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 06/08/2003 pag. 0017 - 0018
Decisione della Commissione del 5 agosto 2003 relativa alla conformità dell'impianto di estinzione incendi utilizzato a bordo del traghetto roll-on/roll-off "Finnsailor" (n. IMO 8401444) alle disposizioni della direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999 [notificata con il numero C(2003) 2819] (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede) (2003/587/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8, considerando quanto segue: (1) La direttiva 1999/35/CE del Consiglio istituisce un sistema di visite obbligatorie sui traghetti roll-on/roll-off che effettuano servizi di linea a destinazione di e in provenienza da porti degli Stati membri per accertare che le navi dispongano di certificati validi e prevede una cooperazione tra le amministrazioni dei due o più Stati ospiti interessati alla visita specifica di una stessa nave o unità veloce. (2) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 1999/35/CE del Consiglio, in caso di persistente disaccordo tra Stati ospiti in merito all'esito di una visita specifica, l'amministrazione di uno degli Stati interessati a tale visita notifica immediatamente alla Commissione i motivi del disaccordo. (3) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 1999/35/CE del Consiglio, in caso di disaccordo persistente tra le amministrazioni interessate, la Commissione prende una decisione sulla base del parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 16 della direttiva. (4) Il 3 luglio 2002 il Regno di Svezia, nella propria qualità di Stato ospite, ha notificato alla Commissione l'esistenza di un persistente disaccordo con la Repubblica di Finlandia in merito all'impianto di estinzione incendi utilizzato sul ponte destinato agli autoveicoli del traghetto roll-on/roll-off "Finnsailor" [n. IMO(3) N8401444](4) battente bandiera finlandese, precisando che, secondo le autorità svedesi, la nave non soddisfa i requisiti della convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare (convenzione SOLAS) per quanto riguarda le parti della nave a cui hanno accesso i passeggeri durante il viaggio e durante le operazioni di carico e scarico. (5) La regola II-2/3.18 della convenzione SOLAS definisce i locali di categoria speciale di una nave come locali chiusi situati sopra o sotto il ponte delle paratie adibiti al trasporto di autoveicoli con serbatoio pieno di carburante necessario per la loro propulsione, verso i quali e dai quali tali veicoli possono essere guidati e ai quali i passeggeri hanno accesso. Il ponte degli autoveicoli a cui i passeggeri hanno accesso almeno durante le operazioni di carico e scarico deve essere considerato "locale di categoria speciale" e "locale per passeggeri". (6) La convenzione SOLAS prevede che i locali di categoria speciale debbano essere muniti di impianti di estinzione incendi fissi, conformemente alla regola II-2/37.1.3, quali gli impianti fissi di acqua spruzzata sotto pressione o impianti almeno altrettanto efficaci, conformemente alla risoluzione IMO A.123(V), per far fronte ad incendi che potrebbero svilupparsi in qualsiasi momento in tali locali. (7) Gli impianti di estinzione incendi fissi a gas, come i sistemi ad anidride carbonica, non sono considerati sufficientemente efficaci per far fronte agli incendi che possono svilupparsi nei locali di categoria speciale, in particolare durante le operazioni di carico e di scarico, quando il locale non è chiuso e quindi stagno al gas. Inoltre, è vietato utilizzare impianti di estinzione che sprigionano gas tossici in quantità tali da costituire un pericolo per le persone; pertanto le tubature del gas devono essere chiuse nei locali di carico quando questi vengono utilizzati come locali per passeggeri, ad esempio durante il carico e lo scarico. (8) Perché i pertinenti certificati siano validi è necessario che i locali di categoria speciale siano muniti di impianti fissi di estinzione incendi ad acqua. (9) Le misure disposte nella presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I ponti adibiti al trasporto di autoveicoli del traghetto roll-on/roll-off "Finnsailor" (n. IMO 8401444) devono essere considerati locali di categoria speciale e, di conseguenza, essere equipaggiati di un impianto di estinzione incendi fisso ad acqua, conformemente al capitolo II-2 della convenzione SOLAS. Articolo 2 La presente decisione è applicabile a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla sua data di adozione. Articolo 3 La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2003. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente (1) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1. (2) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53. (3) Organizzazione marittima internazionale. (4) In caso di cambiamento di nome della nave, questa verrà identificata grazie al numero IMO. (5) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.