Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0533

    2003/533/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la decisione 98/371/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti l'Estonia e la Lituania (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2561]

    GU L 184 del 23.7.2003, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32004D0212

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/533/oj

    32003D0533

    2003/533/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la decisione 98/371/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti l'Estonia e la Lituania (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2561]

    Gazzetta ufficiale n. L 184 del 23/07/2003 pag. 0033 - 0034


    Decisione della Commissione

    del 17 luglio 2003

    che modifica la decisione 98/371/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti l'Estonia e la Lituania

    [notificata con il numero C(2003) 2561]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/533/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(2), in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 98/371/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/940/CE(4), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei.

    (2) L'importazione di carni fresche di animali domestici della specie suina provenienti dall'Estonia e dalla Lituania destinate al consumo umano non era consentita per ragioni zoosanitarie, relative in particolare alla lotta contro la peste suina classica.

    (3) Le competenti autorità veterinarie estoni e lituane hanno chiesto l'autorizzazione di esportare carni suine nella Comunità sostanziando la loro richiesta con informazioni sullo stato sanitario dei suini in Estonia e Lituania e sulla lotta contro la peste suina classica.

    (4) Nel febbraio 2003 esperti veterinari della Comunità hanno effettuato missioni volte a verificare la situazione zoosanitaria nei due paesi.

    (5) Sulla base dei rendiconto delle suddette missioni e degli ulteriori ragguagli forniti dalle competenti autorità veterinarie estoni e lituane, lo stato sanitario dei suini in Estonia e Lituania può ritenersi soddisfacente per quanto concerne la peste suina classica.

    (6) È pertanto opportuno autorizzare l'esportazione di carni suine estoni e lituane nella Comunità, nel rispetto di determinate condizioni sull'impiego dei residui della ristorazione nell'alimentazione dei suini. Le competenti autorità veterinarie estoni e lituane si sono impegnate, ai fini dell'esportazione di carni suine, a stilare un elenco degli allevamenti suini sottoposti a regolare sorveglianza veterinaria ed a idonei controlli, in modo da escludere qualsiasi impiego di residui della ristorazione nell'alimentazione dei suini.

    (7) La decisione 98/371/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

    (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato II della decisione 98/371/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

    (2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

    (3) GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.

    (4) GU L 325 del 30.11.2002, pag. 40.

    ALLEGATO

    ""

    ALLEGATO II

    Garanzie di polizia sanitaria richieste per la certificazione di carni fresche

    >SPAZIO PER TABELLA>

    N.B.

    Le importazioni di carni fresche destinate al consumo non sono consentite se la Commissione europea non ha approvato un programma di controllo dei residui nel paese terzo esportatore.

    Top