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Document 32003D0533
2003/533/EC: Commission Decision of 17 July 2003 amending Decision 98/371/EC concerning the animal health conditions and veterinary certifications for import of fresh meat from certain European countries to take into account some aspects in relation with Estonia and Lithuania (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 2561)
2003/533/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la decisione 98/371/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti l'Estonia e la Lituania (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2561]
2003/533/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la decisione 98/371/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti l'Estonia e la Lituania (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2561]
GU L 184 del 23.7.2003, p. 33–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32004D0212
2003/533/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la decisione 98/371/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti l'Estonia e la Lituania (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2561]
Gazzetta ufficiale n. L 184 del 23/07/2003 pag. 0033 - 0034
Decisione della Commissione del 17 luglio 2003 che modifica la decisione 98/371/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti l'Estonia e la Lituania [notificata con il numero C(2003) 2561] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/533/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(2), in particolare gli articoli 14, 15 e 16, considerando quanto segue: (1) La decisione 98/371/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/940/CE(4), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei. (2) L'importazione di carni fresche di animali domestici della specie suina provenienti dall'Estonia e dalla Lituania destinate al consumo umano non era consentita per ragioni zoosanitarie, relative in particolare alla lotta contro la peste suina classica. (3) Le competenti autorità veterinarie estoni e lituane hanno chiesto l'autorizzazione di esportare carni suine nella Comunità sostanziando la loro richiesta con informazioni sullo stato sanitario dei suini in Estonia e Lituania e sulla lotta contro la peste suina classica. (4) Nel febbraio 2003 esperti veterinari della Comunità hanno effettuato missioni volte a verificare la situazione zoosanitaria nei due paesi. (5) Sulla base dei rendiconto delle suddette missioni e degli ulteriori ragguagli forniti dalle competenti autorità veterinarie estoni e lituane, lo stato sanitario dei suini in Estonia e Lituania può ritenersi soddisfacente per quanto concerne la peste suina classica. (6) È pertanto opportuno autorizzare l'esportazione di carni suine estoni e lituane nella Comunità, nel rispetto di determinate condizioni sull'impiego dei residui della ristorazione nell'alimentazione dei suini. Le competenti autorità veterinarie estoni e lituane si sono impegnate, ai fini dell'esportazione di carni suine, a stilare un elenco degli allevamenti suini sottoposti a regolare sorveglianza veterinaria ed a idonei controlli, in modo da escludere qualsiasi impiego di residui della ristorazione nell'alimentazione dei suini. (7) La decisione 98/371/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato II della decisione 98/371/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. (2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. (3) GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16. (4) GU L 325 del 30.11.2002, pag. 40. ALLEGATO "" ALLEGATO II Garanzie di polizia sanitaria richieste per la certificazione di carni fresche >SPAZIO PER TABELLA> N.B. Le importazioni di carni fresche destinate al consumo non sono consentite se la Commissione europea non ha approvato un programma di controllo dei residui nel paese terzo esportatore.