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Document 32003D0313

    2003/313/CE: Decisione della Commissione, del 7 maggio 2003, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2002 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2003) 1519]

    GU L 114 del 8.5.2003, p. 55–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/313/oj

    32003D0313

    2003/313/CE: Decisione della Commissione, del 7 maggio 2003, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2002 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2003) 1519]

    Gazzetta ufficiale n. L 114 del 08/05/2003 pag. 0055 - 0058


    Decisione della Commissione

    del 7 maggio 2003

    relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2002 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

    [notificata con il numero C(2003) 1519]

    (2003/313/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    previa consultazione del comitato del Fondo,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1258/1999, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché della certificazione relativa alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi e delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

    (2) In base all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/2002(3), le spese prese in considerazione per l'esercizio 2002 sono le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2001 al 15 ottobre 2002.

    (3) Sono scaduti i termini accordati agli Stati membri per trasmettere alla Commissione i documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1258/1999 ed all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia(4), modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 2025/2001(5).

    (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ha comunicato agli Stati membri, entro il 31 marzo 2003, il risultato delle sue verifiche relative a tali informazioni, corredate delle modifiche necessarie.

    (5) Secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, la decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999 determina, fatte salve le decisioni adottate successivamente a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei conti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 e delle riduzioni e sospensioni di anticipi per l'esercizio in questione, comprese le riduzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 296/96. Secondo il disposto dell'articolo 154 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), il risultato della decisione di liquidazione che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti dell'esercizio in questione, in applicazione degli articoli 151 paragrafo 1 e 152, ed il totale delle spese liquidate dalla Commissione nella presente decisione, è imputato ad un unico articolo come spesa in più o in meno.

    (6) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, tenuto conto delle verifiche effettuate. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno degli Stati membri. Il dettaglio di tali importi è stato descritto nella relazione di sintesi presentata al comitato del Fondo allo stesso tempo della presente decisione.

    (7) Alla luce delle verifiche effettuate, le informazioni trasmesse da alcuni organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell'allegato II.

    (8) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, in combinato disposto con l'articolo 14 del regolamento del Consiglio (CE) n. 2040/2000 del Consiglio del 26 settembre 2000, concernente la disciplina di bilancio(7), prevede che il pagamento da parte degli Stati membri di spese effettuate al di là dei termini o delle scadenze prescritti comporta la riduzione degli anticipi sulle spese imputate. Tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96, i superamenti che si verificano nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre vengono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione dei conti, tranne qualora possano essere constatati prima dell'ultima decisione di anticipo dell'esercizio. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso del suindicato periodo e per le misure per le quali la Commissione non ha accettato circostanze attenuanti è stata effettuata al di là dei termini o delle scadenze regolamentari. Occorre quindi che la presente decisione stabilisca le relative riduzioni. Tali riduzioni e qualsiasi altra spesa identificata come effettuata al di là dei termini o delle scadenze regolamentari saranno successivamente oggetto di una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999, che stabilirà in modo definitivo le spese non ammesse al finanziamento comunitario.

    (9) La Commissione, in applicazione dell'articolo 14 del regolamento del Consiglio (CE) n. 2040/2000 e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, ha ridotto o sospeso taluni anticipi mensili sulla contabilizzazione delle spese per l'esercizio 2002 e procede, nella presente decisione, alle riduzioni previste all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96. Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o soltanto temporaneo degli importi in questione, è opportuno di non riconoscerli nella presente decisione, con la riserva di esaminarli ulteriormente a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

    (10) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, prevede che gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a, ciascuno Stato membro conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui al primo comma sono determinati detraendo l'importo degli anticipi versati durante l'esercizio finanziario in causa, nella fattispecie il 2002, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi del primo comma. Gli importi da percepire o da pagare sono detratti o aggiunti agli anticipi relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti.

    (11) In base all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione, presa sulla base di informazioni contabili, non pregiudica l'adozione di decisioni successive della Commissione in base alle quali non sono ammesse al finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità con le norme comunitarie,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Con l'eccezione degli organismi pagatori riferiti all'articolo 2, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2002 sono liquidati dalla presente decisione. Gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a, ciascuno Stato membro a norma della presente liquidazione dei conti sono indicati nell'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    Per l'esercizio finanziario 2002, i conti degli organismi pagatori indicati nell'allegato II sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.

    Articolo 3

    Gli Stati membri della Comunità sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    (2) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

    (3) GU L 308 del 9.11.2002, pag. 9.

    (4) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

    (5) GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.

    (6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (7) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

    ALLEGATO I

    Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

    Esercizio 2002

    Importo da recuperare o da pagare allo Stato Membro

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Per il calcolo dell'importo da recuperare o da pagare allo Stato membro, l'importo in questione è, o il totale della dichiarazione annuale delle spese appurate (colonna a), o il cumulo delle dichiarazioni mensili delle spese disgiunte (colonna b).

    (2) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in conto nel sistema degli anticipi, alle quali si aggiungono in particolare le correzioni per il non rispetto dei termini di pagamento costatato nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2002.

    ALLEGATO II

    Liquidazione dei conti degli Organismi pagatori

    Esercizio 2002

    Lista degli Organismi pagatori presso i quali i conti sono stati disgiunti e saranno oggetto di una ulteriore decisione

    >SPAZIO PER TABELLA>

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