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Document 32003D0174

2003/174/CE: Decisione del Consiglio, del 6 marzo 2003, che istituisce un Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione

GU L 70 del 14.3.2003, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2016; abrogato da 32016D1859

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/174(1)/oj

32003D0174

2003/174/CE: Decisione del Consiglio, del 6 marzo 2003, che istituisce un Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 14/03/2003 pag. 0031 - 0033


Decisione del Consiglio

del 6 marzo 2003

che istituisce un Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione

(2003/174/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le parti sociali sono state associate all'attuazione della strategia coordinata per l'occupazione definita dal Consiglio europeo di Lussemburgo del 20 e 21 novembre 1997 nell'ambito del comitato permanente dell'occupazione istituito dalla decisione 70/532/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1970, relativa all'istituzione del comitato permanente dell'occupazione delle Comunità europee(1).

(2) Il Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 ha istituito un dialogo macroeconomico tra i rappresentanti del Consiglio, della Commissione, della Banca centrale europea e delle parti sociali.

(3) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha formulato un nuovo obiettivo strategico per il prossimo decennio e ha convenuto che la realizzazione di tale obiettivo necessita di una strategia complessiva intesa a integrare le riforme strutturali, una strategia europea coordinata per l'occupazione, la protezione sociale e le politiche macroeconomiche, nell'ambito del coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri. Nella comunicazione "Il dialogo sociale europeo, forza di modernizzazione e cambiamento" la Commissione ha sottolineato che il Vertice sociale trilaterale potrebbe contribuire al dibattito su questi temi.

(4) Nel loro contributo comune al Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, le parti sociali hanno indicato che il comitato permanente dell'occupazione non aveva dato luogo a tale integrazione della concertazione e non rispondeva alle esigenze di coerenza e sinergia tra i diversi processi cui sono associate. Pertanto esse hanno proposto che dovrebbe essere abolito e che dovrebbe essere istituita una nuova forma di consultazione trilaterale.

(5) Nello stesso contributo comune le parti sociali hanno proposto di formalizzare le loro riunioni con la Troika a livello dei capi di Stato e di governo e la Commissione che, nell'ambito del processo di Lussemburgo, si svolgono dal 1997 alla vigilia dei Consigli europei. Dal dicembre 2000 tali riunioni sono note come "Vertici sociali", ai quali partecipano il presidente della Commissione, la Troika dei capi di Stato e di governo in presenza dei ministri dell'occupazione e degli affari sociali nonché delle parti sociali rappresentate dall'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE), dal Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di interesse economico generale (CEEP), dall'Unione europea artigianato e piccole e medie imprese (UEAPME), dalla Confederazione europea dei sindacati (CES), dall'Eurocadres e dalla Confederazione europea dei quadri (CEC).

(6) Il Consiglio europeo di Laeken ha preso atto della volontà delle parti sociali di sviluppare e organizzare meglio la concertazione sui diversi aspetti della strategia di Lisbona. Esso ha convenuto che d'ora in poi prima di ogni Consiglio europeo di primavera si svolgerà un siffatto Vertice sociale. Quanto sopra è stato confermato dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002.

(7) La presente decisione lascia impregiudicata l'organizzazione e il funzionamento del dialogo sociale nei diversi Stati membri.

(8) Nell'ambito dell'allargamento e dello sviluppo di un dialogo sociale autonomo, la rappresentatività più ampia possibile e la legittimità e l'efficacia della consultazione delle parti sociali rivestono la massima importanza. È necessario a tal fine prendere in considerazione lo studio della Commissione sulla rappresentatività delle parti sociali, nonché l'elenco riveduto delle organizzazioni coinvolte in tutte le dimensioni del dialogo sociale a livello europeo e tale elenco dovrebbe essere aggiornato,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione

È istituito un Vertice sociale trilaterale per la crescita e lo sviluppo (in seguito denominato "il Vertice").

Articolo 2

Funzione

Il Vertice ha il compito di assicurare, su base permanente e nel rispetto del trattato e delle competenze delle istituzioni e degli organi della Comunità, la concertazione tra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali. Esso consente alle parti sociali a livello europeo di contribuire, nell'ambito del dialogo sociale, alle diverse componenti della strategia economica e sociale integrata, anche nella dimensione legata allo sviluppo sostenibile, avviata dal Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000 e completata dal Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001. A tal fine, esso si basa sui lavori e le discussioni fra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali che si tengono a monte nelle diverse sedi della concertazione sulle questioni economiche, sociali e relative all'occupazione.

Articolo 3

Composizione

1. Il Vertice è composto da rappresentanti al massimo livello della presidenza in carica del Consiglio, dalle due presidenze successive, dalla Commissione e dalle parti sociali.

È assicurata anche la presenza dei ministri delle tre presidenze suddette e del commissario responsabile delle questioni dell'occupazione e degli affari sociali.

In base all'ordine del giorno potranno essere invitati a partecipare anche altri ministri delle tre presidenze suddette nonché altri commissari.

2. I rappresentanti delle parti sociali sono ripartiti in due delegazioni uguali comprendenti dieci rappresentanti dei lavoratori e dieci rappresentanti dei datori di lavoro, tenendo conto della necessità di assicurare una partecipazione equilibrata di uomini e donne.

Ciascuna delegazione è composta di rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali europee a vocazione generale o categoriale che rappresentano i dirigenti e le piccole e medie imprese a livello europeo.

Il coordinamento tecnico della delegazione dei lavoratori è garantito dalla Confederazione europea dei sindacati (CES), e quello della delegazione dei datori di lavoro dall'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE). La CES e l'UNICE vigilano affinché nei loro contributi siano tenuti in debito conto i pareri delle organizzazioni specifiche e settoriali e, ove opportuno, integrano rappresentanti di talune di esse nelle proprie delegazioni.

Articolo 4

Preparazione

1. L'ordine del giorno del Vertice è definito in comune dalla presidenza del Consiglio, dalla Commissione e dalle organizzazioni interprofessionali dei lavoratori e dei datori di lavoro che partecipano ai lavori del Vertice durante riunioni preparatorie.

2. I temi all'ordine del giorno formano oggetto di uno scambio di opinioni in sede di Consiglio nella composizione "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori".

3. Il segretariato del Vertice è assicurato dalla Commissione che, in particolare, provvede alla diffusione dei documenti in tempo utile. Ai fini della preparazione e dell'organizzazione delle riunioni, il segretariato del Vertice instaura i contatti appropriati con la CES e l'UNICE che garantiscono il coordinamento delle rispettive delegazioni

Articolo 5

Funzionamento

1. Il Vertice si riunisce almeno una volta all'anno. Una riunione deve tenersi prima del Consiglio europeo di primavera.

2. Il Vertice è presieduto congiuntamente dal presidente del Consiglio e dal presidente della Commissione.

3. Le riunioni del Vertice sono convocate dai copresidenti su iniziativa degli stessi, in concertazione con le parti sociali.

Articolo 6

Informazione

I copresidenti elaborano una sintesi delle discussioni del Vertice affinché le pertinenti composizioni del Consiglio e il pubblico ne siano informati.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 1999/207/CE è abrogata, con effetto a partire dalla data della prima riunione del Vertice.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 6 marzo 2003.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Reppas

(1) GU L 273 del 17.12.1970, pag. 25. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1999/207/CE (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 33).

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