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Document 32002R2341
Council Regulation (EC) No 2341/2002 of 20 December 2002 fixing for 2003 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required
Regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
Regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
GU L 356 del 31.12.2002, pp. 12–120
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrogato da 32009R0492
Regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 31/12/2002 pag. 0012 - 0120
Regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96(2), in particolare l'articolo 21, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, ad adottare le misure necessarie ai fini di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile. (2) In base all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio, a norma dell'articolo 4 di detto regolamento, fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca debbono essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, punti ii) e vi), di detto regolamento. (3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti suddetti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca. (4) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera. (5) Secondo quanto disposto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti(3), è necessario indicare quali stock siano soggetti alle varie misure ivi definite. (6) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con il Regno di Norvegia(4), con il governo della Danimarca, il governo locale delle isole Faerøer(5) e il governo locale della Groenlandia(6), con la Repubblica d'Islanda(7), con la Repubblica lettone(8), con la Repubblica lituana(9) e con la Repubblica estone(10). (7) A norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia e dalla Repubblica di Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. Conformemente a tali accordi, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Repubblica di Polonia. (8) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità attui tali raccomandazioni. (9) L'utilizzazione delle possibilità di pesca deve essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(11), al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo(12), al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali(13), al regolamento (CE) n. 66/98, al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund(14) e al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame(15). (10) Il periodo di applicazione di alcune disposizioni è limitato, in modo da consentire alla Commissione di adottare le modalità di applicazione dell'articolo 28 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93. (11) I TAC relativi agli stock che formano oggetto di piani di ricostituzione per il 2003 dovrebbero corrispondere alla strategia di ricostituzione prevista in un regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e nasello. In attesa dell'adozione di tale regolamento è necessario continuare ad applicare temporaneamente talune misure tecniche per la protezione degli esemplari adulti del merluzzo bianco durante la stagione riproduttiva 2002 nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) di cui al regolamento (CE) n. 254/2002, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002(16). (12) È necessario limitare nel presente regolamento lo sforzo di pesca per il merluzzo bianco nel mare del Nord, nello Skagerrak, nel Kattegat e ad ovest della Scozia. (13) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2003 vengano attuate talune misure complementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca. (14) Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e, di conseguenza, all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, le pertinenti date di applicazione sono quelle corrispondenti all'inizio dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC specificati nell'allegato I G. (15) Inoltre, nel corso della riunione annuale, l'ICCAT ha approvato una serie di tabelle che mostrano la sotto- e sovrautilizzazione delle rispettive possibilità di pesca da parte delle sue parti contraenti. In questo contesto, l'ICCAT ha adottato una decisione che mostra come nel 2001 la Comunità europea non abbia sfruttato completamente i contingenti relativi a diversi stock. (16) Per rispettare gli adeguamenti dei contingenti comunitari stabiliti dall'ICCAT, è necessario che la sottoutilizzazione venga ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima senza modificare i criteri di ripartizione fissati ai sensi del presente regolamento relativo all'assegnazione annua dei TAC. (17) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2003. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I-3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 1. Il presente regolamento fissa per il 2003 le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili: a) alle navi battenti bandiera degli Stati membri e registrate in detti Stati, in seguito denominate "navi comunitarie" o "navi CE", in zone dove sono imposti limiti di cattura, e b) alle navi battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi, in seguito denominate "navi dei paesi terzi", in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, in seguito denominate "acque comunitarie" o "acque CE", nonché le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate. Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici le possibilità di pesca vengono fissate per il periodo specificato all'allegato I G. 2. Ai fini del presente regolamento, le possibilità di pesca sono espresse sotto forma di: a) TAC o numero di navi autorizzate a pescare e/o durata di tali autorizzazioni; b) parti dei TAC disponibili per la Comunità; c) contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi; d) attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di cui alle lettere b) e c) sotto forma di contingenti; e) attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque comunitarie. Articolo 2 1. Le definizioni delle zone CIEM(17), COPACE(18) (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), NAFO(19) e CCAMRL(20) figurano rispettivamente nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale(21), nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale(22), nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale(23) e nel regolamento (CE) n. 66/98. 2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) le acque internazionali sono quelle non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato; b) la zona di regolamentazione NAFO corrisponde alla parte della zona della convenzione NAFO non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri; c) lo Skagerrak è limitato, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese; d) il Kattegat è limitato, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen; e) il mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak contenuta nella lettera c); f) l'unità di gestione 3 comprende le sottodivisioni CIEM 30 e 31 e la parte della sottodivisione 29 situata a nord di 59° 30' di latitudine nord. CAPITOLO II POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE Articolo 3 1. Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali possibilità tra gli Stati membri sono fissate negli allegati I e II. 2. Le navi comunitarie sono autorizzate ad effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Faerøer, della Groenlandia, dell'Islanda, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Norvegia - compresa la zona di pesca intorno a Jan Mayen - e della Federazione russa, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 7 e 13. 3. >SPAZIO PER TABELLA> Il suddetto contributo è versato su conti designati dalle autorità degli Stati interessati. Articolo 4 La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca non pregiudica: a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3760/92; b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93; c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. Articolo 5 Flessibilità dei contingenti Gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui non si applicano le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sono fissati per il 2003 nell'allegato III. Articolo 6 Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie 1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi: i) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro o di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure ii) se la parte del TAC disponibile per la Comunità non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta parte non è ancora esaurita, oppure iii) per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco, oppure iv) per le aringhe, se le catture rispettano le condizioni stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto(24), oppure v) per gli sgombri, se le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise, oppure vi) se le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche svolte in base al regolamento (CE) n. 850/98. Tutti gli sbarchi vengono dedotti dal contingente oppure dalla parte della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in base a quanto dispongono i punti iii), iv), v) e vi). 2. In deroga al paragrafo 1, qualora venga esaurita una delle possibilità di pesca di cui all'allegato II, è fatto divieto alle navi che effettuano attività di pesca oggetto del relativo limite di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe. 3. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98. Articolo 7 Limiti di accesso 1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia dalle linee di base della Norvegia. 2. Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti: Zona sud-occidentale 1. 63°12'N e 23°05'O attraverso 62°00'N e 26°00'O 2. 62°58'N e 22°25'O 3. 63°06'N e 21°30'O 4. 63°03'N e 21°00'O di lì 180°00'S Zona sud-orientale 1. 63°14'N e 10°40'O 2. 63°14'N e 11°23'O 3. 63°35'N e 12°21'O 4. 64°00'N e 12°30'O 5. 63°53'N e 13°30'O 6. 63°36'N e 14°30'O 7. 63°10'N e 17°00'O di lì 180°00'S. Articolo 8 Condizioni particolari per l'aringa del mare del Nord Le misure di cui all'allegato IV si applicano alla cattura, alla cernita e allo sbarco di aringhe del mare del Nord, dello Skagerrak e del Kattegat. Articolo 9 Altre misure tecniche e di controllo Le misure tecniche di cui all'allegato V si applicano nel 2003 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98, (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 973/2001. Articolo 10 Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock di merluzzo bianco Per la gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nello Skagerrak, nel mare del Nord e ad ovest della Scozia si applicano le limitazioni dello sforzo e le condizioni ad esse associate di cui all'allegato XVII. CAPITOLO III POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI Articolo 11 Le navi battenti bandiera di Barbados, dell'Estonia, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Lettonia, della Lituania, della Norvegia, della Polonia, della Federazione russa, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 12 e 14. Articolo 12 Fatte salve le restrizioni di accesso stabilite dalla normativa comunitaria, le attività di pesca delle navi battenti bandiera: i) della Norvegia o registrate nelle Isole Faerøer sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat, nel mar Baltico e nell'oceano Atlantico a nord di 43°00' di latitudine nord; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia; ii) dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mar Baltico a sud di 59° 30' di latitudine nord; iii) della Polonia o della Federazione russa sono limitate alle parti della parte svedese della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base della Svezia nel mar Baltico a sud di 59°30' di latitudine nord; iv) di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, di Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana. CAPITOLO IV REGIME DI LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE Articolo 13 1. In deroga alle norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato. Tuttavia, le suddette disposizioni non si applicano alle attività di pesca nelle acque norvegesi del mare del Nord effettuate da: a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT, b) navi che pescano specie destinate al consumo umano e diverse dallo sgombro, c) navi svedesi, secondo la prassi abituale. 2. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati nell'allegato VI. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette le domande alle autorità del paese terzo interessato. 3. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività. 4. Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta ad una determinata specie nelle acque delle Isole Færøer possono praticare la pesca diretta ad un'altra specie previa notifica del cambiamento alle autorità delle Isole Færøer. CAPITOLO V REGIME DI LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI Articolo 14 1. In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi norvegesi di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca. 2. La domanda di licenza o di un permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione dev'essere corredata dei seguenti dati: a) nome della nave; b) numero di iscrizione; c) lettere e cifre esterne di identificazione; d) porto di iscrizione; e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore; f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto; g) potenza del motore; h) indicativo di chiamata e frequenza radio; i) metodo di pesca previsto; j) zona di pesca prevista; k) specie di pesci che si intendono catturare; l) periodo per il quale è richiesta la licenza. 3. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Le navi registrate nelle Isole Faerøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo. 4. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all'obbligo per l'armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo. 5. Il numero di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nell'allegato VI, parte II. 6. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2002 possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno 2003 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare. 7. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati. 8. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione. 9. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento. 10. Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento. 11. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti. Articolo 15 1. Le navi dei paesi terzi devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare il regolamento (CE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1627/94, il regolamento (CE) n. 88/98, il regolamento (CE) n. 850/98, il regolamento (CE) n. 1434/98 e il regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca(25). 2. Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana presenta alle autorità francesi una dichiarazione della cui veridicità è l'unico responsabile, nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario il cui modello figura nell'allegato VI, parte III. Le autorità francesi prendono i provvedimenti necessari per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui al paragrafo 3. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente. 3. Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato VII, parte I. Tuttavia, il giornale di bordo da utilizzare durante l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana deve essere conforme al modello che figura nell'allegato VII, parte II. Una copia di detto giornale di bordo è trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascuna bordata. 4. Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi norvegesi che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VIII secondo le disposizioni ivi previste. Se durante un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative ad una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata. CAPITOLO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI COMUNITARIE CHE PESCANO IN ZONE REGOLAMENTATE DA ORGANIZZAZIONI REGIONALI PER LA PESCA Articolo 16 ZONA della NAFO - Partecipazione comunitaria 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tutte le navi da pesca battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità che intendono partecipare alle attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO non oltre il 20 gennaio 2003 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni: a) nome della nave; b) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti; c) porto di origine della nave; d) nome dell'armatore o del noleggiatore; e) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO; f) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO; g) sottozone in cui il peschereccio intende operare. 2. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni: a) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro; b) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro ad esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO; c) Stato nel quale la nave è registrata o era precedentemente registrata e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato; d) nome della nave; e) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti; f) porto di origine della nave dopo il trasferimento; g) nome dell'armatore o del noleggiatore; h) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO; i) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO; j) sottozone in cui il peschereccio intende operare. Articolo 17 Pesca dell'ippoglosso nero Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rispettivi piani di pesca delle loro navi che effettuano la pesca dell'ippoglosso nero della zona di regolamentazione NAFO non oltre il 20 gennaio 2003 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Nel piano di pesca si deve indicare, tra l'altro, il peschereccio o i pescherecci che inizieranno la pesca di questa specie. Il piano di pesca indicherà inoltre lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per questa specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, nella quale vanno indicati il numero di pescherecci che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca. Articolo 18 Misure tecniche nella zona di regolamentazione NAFO 1. Dimensione delle maglie delle reti È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie elencate nell'allegato IX; tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae), tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete. Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm. 2. Attacco di dispositivi alle reti È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente paragrafo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione. Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura. Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli descritti nell'allegato X. I pescherecci che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. 3. Catture accessorie I comandanti dei pescherecci non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso delle specie catturate in una retata. Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato I E per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione in cui sia vietata la pesca di talune specie, le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato I E non devono superare rispettivamente 1250 kg o il 5 %. Se nel corso di un'operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui sopra applicabili alla specie in questione, le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se si prevede che nel corso di una futura operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superi i suddetti limiti, le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis), nel caso che la totalità delle catture accessorie di tutte le specie elencate nell'allegato I E superi il 5 % del peso per ogni cala, cambiano immediatamente zona (minimo a 5 miglia nautiche) al fine di evitare ulteriori catture accessorie di tali specie. Le catture di gamberelli boreali non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali. 4. Taglia minima dei pesci I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato XI non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in taluni luoghi di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave deve spostarsi di almeno 5 miglia nautiche prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente ad una specie per la quale è fissata una taglia minima nell'allegato XI e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato XII è considerato proveniente da un pesce sotto misura. Articolo 19 Misure di controllo 1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XIII del presente regolamento. 2. Durante la pesca selettiva di una o più specie elencate nell'allegato IX, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 18, paragrafo 1. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè: a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico; e b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura. 3. I comandanti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità tengono, per le catture delle specie elencate nell'allegato I E: a) un giornale di bordo in cui è riportata la produzione cumulativa, per specie e per prodotto trasformato; oppure b) un piano di magazzinaggio dei prodotti trasformati recante l'ubicazione, per specie, dei prodotti che si trovano nella stiva. I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo. 4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di cui battono bandiera o in cui sono registrate. 5. Gli Stati membri comunicano giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberelli boreali (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione della NAFO da navi battenti la bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità. Articolo 20 Pesca dello scorfano 1. I comandanti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità che pescano lo scorfano nella divisione 3M della zona di regolamentazione NAFO notificano un lunedì su due alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata i quantitativi di scorfano pescati nella divisione 3M nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 24.00 della domenica precedente. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 24.00 della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità. Articolo 21 Dati scientifici e statistici 1. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità che pescano la limanda nella divisione 3LNO della zona di regolamentazione NAFO: a) sulla base dei dati pertinenti registrati nel giornale di bordo a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, i dati statistici mensili relativi alle catture nominali e ai quantitativi rigettati in mare, ripartiti per zone unitarie di estensione non superiore a 1° di latitudine e a 1° di longitudine; b) campionamenti per taglia, effettuati sulla stessa scala di cui alla lettera a) e riepilogati per mese, sia per le catture nominali che per i rigetti. 2. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità e che pescano scorfani e pleuronettiformi presso il Flemish Cap nella zona di regolamentazione NAFO: a) oltre alle normali comunicazioni, i dati statistici mensili sui quantitativi rigettati in mare di merluzzi bianchi, sulla base dei dati pertinenti registrati nel giornale di bordo a norma dell'articolo 19, paragrafo 1; b) separatamente per ciascuno dei due tipi di pesca, campionamenti per taglia dei merluzzi bianchi catturati, assieme a dati sulla profondità per ciascun campione, riepilogati per mese. 3. I campioni per taglia sono prelevati da tutte le parti delle catture di ciascuna specie considerata in modo che venga prelevato dalla prima retata ogni giorno almeno un campione statistico significativo. La taglia del pesce è misurata dalla parte anteriore della testa all'estremità della pinna caudale. I campioni per taglia prelevati secondo quanto disposto al primo comma sono considerati rappresentativi di tutte le catture della specie considerata. Articolo 22 Zona CCAMLR La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XIV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati. CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 23 Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93, i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione in formato elettronico utilizzando i codici degli stock di cui all'allegato XVI. Articolo 24 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003. Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1o gennaio 2003, l'articolo 22 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002. Per il Consiglio La Presidente M. Fischer Boel (1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1). (2) GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2742/1999 (GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1). (3) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3. (4) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48. (5) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12. (6) GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9. (7) GU L 161 del 2.7.1993, pag. 1. (8) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 1. (9) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 6. (10) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 16. (11) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23). (12) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1). (13) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7. (14) GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1520/98 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 1). (15) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1). (16) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1. (17) Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare. (18) Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale. (19) Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale. (20) Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico. (21) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20). (22) GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29). (23) GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 1). (24) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10. (25) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9. ALLEGATO I POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA) Tutte le limitazioni di cattura stabilite nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15. >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO I A MAR BALTICO Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera, sono adottati nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO I B MARE DEL NORD, SKAGERRAK E KATTEGAT >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IC ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO I D ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI Zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque CE) e Guiana francese >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Nelle comunicazioni alla Commissione relativamente al consumo dei contingenti, i Paesi Membri dovranno specificare le quantità prese in VIIa. Gli sbarcati di eglefino catturati nella Divisione VIIa saranno proibiti quando l'insieme di questi sbarcati supera le 585 tonnellate. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Condizioni particolari: Qualsiasi parte dei contingenti di cui sopra può essere pescata nella divisione CIEM Vb (acque CE), sottozone VI, VII, XII e XIV. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IE ATLANTICO NORDOCCIDENTALE Zona NAFO Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO I F SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE Tutte le zone I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IG ANTARTICO Zona CCAMLR Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la parte spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2003 DI ARINGHE DA SBARCARE SENZA CERNITA PER SCOPI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO (IN TONNELLATE DI PESO VIVO) Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III STOCK CUI SI APPLICANO LE VARIE MISURE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 847/96 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV MISURE SPECIALI RELATIVE ALLE ARINGHE DEL MARE DEL NORD Gli Stati membri adottano misure speciali in materia di cattura, cernita e sbarco di aringhe del mare del Nord o dello Skagerrak e del Kattegat al fine di garantire il rispetto dei limiti di cattura, in particolare di quelli di cui all'allegato II. Tali misure comprendono segnatamente: - programmi speciali di controllo e di ispezione, - piani dello sforzo di pesca, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati e, se necessario quando il contingente è stato utilizzato oltre il 70 %, limitazioni delle attività dei pescherecci autorizzati, - controlli sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti in mare, - se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone per le quali si è a conoscenza di forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in particolare di novellame. 1. Nel caso in cui vengano sbarcate aringhe non separate dal resto delle catture, gli Stati membri provvedono ad istituire programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace di tutti gli sbarchi di catture accessorie di aringhe. È proibito sbarcare catture contenenti aringhe non separate dagli altri pesci in porti che non dispongono di programmi di campionamento. 2. Ispettori della Commissione effettuano, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e se la Commissione lo ritiene necessario per gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2, ispezioni indipendenti per verificare l'applicazione di programmi di campionamento e delle misure particolareggiate di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti. 3. La Commissione vieta gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non consenta di garantire un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe in tutti i tipi di pesca. 4. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette aree, tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato I del presente regolamento. 5. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette zone, tengono a bordo reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato II del presente regolamento. Le aringhe sbarcate da pescherecci che operano in tali condizioni non possono essere messe in vendita per il consumo umano. ALLEGATO V MISURE TECNICHE TRANSITORIE 1. Tipo di attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo bianco nel mar Baltico 1.1 Reti da traino 1.1.1 Senza finestre di fuga In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98, che fissa a 120 mm la dimensione minima delle maglie per le reti da traino, le sciabiche danesi e reti analoghe, la dimensione minima delle maglie è fissata a 130 mm fino al 31 agosto 2003. A partire dal 1o settembre 2003, la dimensione minima delle maglie è di 140 mm e si applica all'intero sacco e almeno agli ultimi otto metri della rete misurata a partire dal sacco con le maglie stirate nel senso della lunghezza. Lo spessore massimo del filo ritorto è di 6 mm per il filo unico e 4 mm per il filo doppio. Tale dimensione e tale spessore del filo ritorto si applicano a qualsiasi sacco o avansacco che si trovi a bordo del peschereccio e che sia fissato o atto ad essere fissato a qualsiasi rete da traino. 1.1.2 Con finestre di fuga In deroga alle disposizioni sui dispositivi speciali di selettività di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 88/98 si applicano le disposizioni di cui all'appendice 1 del presente allegato. 1.2 Reti da imbrocco In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 110 mm. Le reti non devono superare la lunghezza massima di 12 km per le navi di lunghezza complessiva fino a 12 metri. Le reti non devono superare la lunghezza massima di 24 km per le navi di lunghezza complessiva superiore a 12 metri. Il tempo di immersione delle reti non deve superare le 48 ore a decorrere dal momento in cui esse vengono immesse per la prima volta nell'acqua fino al momento in cui vengono completamente issate a bordo del peschereccio. 2. Catture accessorie di merluzzo bianco nel mar Baltico In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n 88/98 non può essere tenuto a bordo il merluzzo bianco di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie. Tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dello stesso regolamento, nella pesca delle aringhe e degli spratti con reti aventi maglie di dimensioni non superiori a 32 mm, la percentuale delle catture accessorie di merluzzi bianchi non può superare il 3 % in peso. Di tale percentuale di catture accessorie può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzi bianchi di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie. Le catture accessorie di merluzzo bianco non possono superare il 10 % qualora la pesca interessi specie diverse dall'aringa e dello spratto e sia effettuata con reti da traino e sciabiche danesi con maglie di dimensioni inferiori a quelle di cui al punto 1.1.1 e prive della finestra di fuga di cui al punto 1.1.2. 3. Taglia minima per il merluzzo bianco In deroga alle disposizioni relative alla taglia minima per il merluzzo bianco, di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 88/98, la taglia minima è 38 cm. 4. Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Baltico La pesca del merluzzo bianco è proibita nel Baltico, nei Belts e nel Sound dal 1o giugno al 31 agosto 2003 incluso. 5. Chiusura della zona al largo di Bornholm Tutti i tipi di pesca sono vietati dal 15 maggio al 31 agosto 2003 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate: - 55° 30' latitudine nord e 15° 30' longitudine est - 55° 30' latitudine nord e 16° 10' longitudine est - 55° 15' latitudine nord e 16° 10' longitudine est - 55° 15' latitudine nord e 15° 30' longitudine est 6. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e Kattegat In deroga alle condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98, nel 2003 si applicano le seguenti disposizioni: a) è utilizzata una rete con maglie di 35 mm nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis); b) è utilizzata una rete con maglie di 30 mm nella pesca delle argentine (Argentina spp.); c) nella pesca del merlano con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 30 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, limanda, merluzzo carbonaro, astice; d) nella pesca degli scampi con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 60 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodoto, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice; e) nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis) con reti aventi maglie da 35 a 69 mm, le catture accessorie non devono superare il 50 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice; f) nei tipi di pesca diversi da quelli contemplati alle lettere c), d) ed e) con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 90 mm, le catture accessorie non devono superare il 10 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice. 7. Zona di protezione dell'eglefino >SPAZIO PER TABELLA> 8. Pesca dell'aringa nella zona IIa (acque CE) La pesca con attrezzi trainati con maglie di dimensioni inferiori a 54 mm o con ciancioli nella zona IIa (acque CE) è consentita unicamente tra il 1o marzo e il 15 maggio. 9. Misure techniche di conservazione in Mediterraneo Le attività di pesca che attualmente operano in regime di deroga in base all'articolo 3, paragrafi 1 e 1bis e all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis del regolamento (CE) n. 1626/94 possono temporaneamente continuare la loro attività nel 2003. 10. Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli E' proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e da una linea che unisce in sequenza le seguenti coordinate: - la costa orientale dell'Inghilterra alla latitudine 55° 30' N, - latitudine 55° 30' N, longitudine 1° 00' O, - latitudine 58° 00' N, longitudine 1° 00' O, - latitudine 58° 00' N, longitudine 2° 00' O, - la costa orientale della Scozia alla longitudine 2° 00' O, - la costa orientale della Scozia alla longitudine 2° 00' O. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerelli nella zona e degli effetti della chiusura. 11. Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda Le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002 si applicano temporaneamente nel 2003. Appendice 1 all'allegato V Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore "BACOMA" Finestra a maglie quadrate di 120 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe. La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco. Dimensioni del sacco, dell'avansacco e dell'estremità posteriore della rete da traino Il sacco è composto da due pannelli di rete della stessa dimensione, congiunti da ralinghe su entrambi i lati. È proibito tenere a bordo una rete con più di 100 maglie a diamante aperte su una qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe. Il numero di maglie a diamante aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell'avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco strictu sensu e sull'estremità posteriore della sezione conica della rete da traino, escluse quelle delle ralinghe (figura 1). Collocazione della finestra La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco e termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 2). Dimensioni della finestra La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a diamante aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, può essere autorizzato il mantenimento di un massimo del 20 % del numero di maglie a diamante aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 3). La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri. Pezza di rete della finestra Le maglie della finestra hanno un'apertura minima di 120 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 millimetri. Altre caratteristiche Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle figure 4a-c. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 4 metri. Figura 1 >PIC FILE= "L_2002356IT.008701.TIF"> Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione. Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L'avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all'usura. La lunghezza del sacco è in genere di 49,5 maglie, pari a circa 6 metri, benché in pescherecci di piccole dimensioni esso possa essere più corto (2-4 metri). La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento. Figura 2 >PIC FILE= "L_2002356IT.008702.TIF"> La distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura è di 4 maglie. Il pannello superiore presenta 3,5 maglie a diamante e una fila intrecciata a mano di una profondità di 0,5 maglie all'altezza della sagola. Figura 3 >PIC FILE= "L_2002356IT.008801.TIF"> È possibile mantenere il 20 % di maglie a diamante nel pannello superiore lungo una fila perpendicolare che va da una ralinga all'altra. Ad esempio (come nella figura 3), in un pannello superiore avente larghezza di 30 maglie aperte, il 20 % sarebbe costituito da 6 maglie. Si dovrebbero dunque ripartire tre maglie aperte su ciascun lato del pannello della finestra. La larghezza di tale pannello sarebbe quindi di 12 lati di maglia (30 - 6 = 24 maglie a diamante, diviso 2 è uguale a 12 lati di maglia). Figura 4a >PIC FILE= "L_2002356IT.008901.TIF"> Struttura del pannello inferiore, formata da una pezza di rete con profondità di 49,5 maglie Figura 4b >PIC FILE= "L_2002356IT.009001.TIF"> Struttura del pannello superiore, dimensioni e posizione del pannello della finestra nei casi in cui il dispositivo di fuga vada da relinga a relinga Figura 4c >PIC FILE= "L_2002356IT.009101.TIF"> Struttura del pannello superiore nel caso in cui il 20 % di maglie a diamante venga mantenuto nel pannello suddetto, ripartito equamente su entrambi i lati della finestra ALLEGATO VI PARTE I LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI COMUNITARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI >SPAZIO PER TABELLA> PARTE II LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE COMUNITARIE. >SPAZIO PER TABELLA> PARTE III DICHIARAZIONE PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2 >PIC FILE= "L_2002356IT.009501.TIF"> ALLEGATO VII PARTE I INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEL GIORNALE DI BORDO Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate. Dopo ogni operazione di pesca: 1.1. quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo; 1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca; 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture; 1.4. il metodo di pesca utilizzato. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra: 2.1. l'indicazione "ricevuto da" o "trasbordato su"; 2.2. i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo; 2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo; 2.4. l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità: 3.1. il nome del porto; 3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee: 4.1. la data e l'ora della comunicazione; 4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL; 4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio. PARTE II LOG-BOOK MODEL >PIC FILE= "L_2002356IT.009701.TIF"> ALLEGATO VIII CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE 1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti: 1.1 Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca: a) gli elementi indicati al punto 1.5; b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie; c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca. Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata. 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1: a) gli elementi indicati al punto 1.5; b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture; e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo; f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona. Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita. 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie: a) gli elementi indicati al punto 1.5; b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture. 1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra: a) gli elementi indicati al punto 1.5; b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture. 1.5. a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave ed il nome del comandante; b) il numero della licenza se la nave pesca con licenza; c) il numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi; d) l'identificazione del tipo di messaggio; e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave. 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4. 2.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima. 3. >SPAZIO PER TABELLA> 4. Forma delle comunicazioni Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine: - nome della nave, - indicativo di chiamata, - lettere e cifre esterne di identificazione, - numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi, - indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice: - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: "IN", - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: "OUT", - messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: "ICES", - messaggio settimanale: "WKL", - messaggio ogni tre giorni: "2 WKL"; - data, ora e posizione geografica; - divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca; - data in cui si prevede di cominciare la pesca; - quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5; - quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5; - divisione/sottodivisione CIEM in cui sono state effettuate le catture; - quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; - nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo; - quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; - nome del comandante. 5. >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IX ELENCO DI SPECIE DELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO X FODERONI SUPERIORI AUTORIZZATI PER LE RETI A STRASCICO Rinforzo superiore tipo ICNAF Una pezza di rete rettangolare fissata al cielo del sacco per ridurne o impedirne l'usura, rispondente ai requisiti seguenti: a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per la rete vera e propria; b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco; c) il numero di maglie nella larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza il numero di maglie nella larghezza della parte di sacco che risulta coperta. Entrambe le larghezze sono misurate ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco. Foderone superiore a fascia multipla Pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle delle maglie della rete cui le pezze sono fissate, a condizione che: i) ogni pezza: a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco; b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco); c) non sia più lunga di dieci maglie; ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso. Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato) Una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso materiale ritorto del sacco o di un materiale ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, quelli laterali e quello posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco. ALLEGATO XI TAGLIE MINIME ALLO SBARCO >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO XII TAGLIE MINIME ALLO SBARCO DEL PESCE TRASFORMATO >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO XIII INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL GIORNALE DI BORDO >SPAZIO PER TABELLA> ABBREVIAZIONI STANDARD RELATIVE ALLE PRINCIPALI SPECIE NELLA ZONA NAFO >SPAZIO PER TABELLA> ABBREVIAZIONI STANDARD RELATIVE AGLI ATTREZZI DA PESCA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO XIV DIVIETO DI PESCA NELLA ZONA DELLA CCAMLR >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO XV LIMITI DELLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE O SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2002/2003 >SPAZIO PER TABELLA> Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie: >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO XVI >SPAZIO PER TABELLA> 1 Acque CE. 2 Acque non comunitarie. ALLEGATO XVII SFORZO DI PESCA E ULTERIORI CONDIZIONI PER IL CONTROLLO, L'ISPEZIONE E LA SORVEGLIANZA NEL QUADRO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO SFORZO DI PESCA 1. Dal 1o febbraio 2003 al 31 dicembre 2003, ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva pari o inferiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. 2. Ai fini del presente allegato, si applicano le seguenti definizioni di zone geografiche: a) La parte della divisione CIEM IIIa limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da capo Hasenøre a capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da capo Gilbjerg Hoved a Kullen; b) la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nella zona specificata alla lettera a), nonché la sottozona CIEM IV esclusi i seguenti rettangoli statistici CIEM: 52E6, 52E7, 52E8, 52E9, 52F0, 52F1, 52F2 51E6, 51E7, 51E8, 51E9, 51F0, 51F1, 51F2 50E6, 50E7(1), 50E8(2), 50F2(3) 49E6(4), 49E7(5), 49F3, 48F3 47F3(6) 6F3, 46F4, 46F5 45F3, 45F4, 45F5, 45F6 44F5, 44F6. c) la divisione CIEM VIa esclusa la parte che si trova a ovest di una line tracciata unendo di seguito con linee rette le seguenti coordinate geografiche: 60°00'N, 04°00'O 59°45'N, 05°00'O 59°30'N, 06°00'O 59°00'N, 07°00'O 58°30'N, 08°00'O 58°00'N, 08°00'O 58°00'N, 08°30'O 56°00'N, 08°30'O 56°00'N, 09°00'O 55°00'N, 09°00'O 55°00'N, 10°00'O 54°30'N, 10°00'O. 3. Ai fini del presente allegato, per giornata s'intende un periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario. 4. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni di attrezzi da pesca: a) reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm; b) sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm; c) reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti; d) palangari demersali; e) reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni tra 70 mm e 99 mm; f) reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni tra 16 mm e 31 mm. 5. Ciascuno Stato membro provvede affinché, nell'ambito di ognuna delle zone specificate al punto 2, i singoli pescherecci battenti la sua bandiera o immatricolati nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al paragrafo 4, siano fuori dal porto solo per un numero di giornate specificato al paragrafo 6. 6. a) >SPAZIO PER TABELLA> b) La Commissione può assegnare agli Stati membri giorni aggiuntivi per compensare il tempo di percorrenza tra il porto di origine e le zone di pesca e per compensare l'adeguamento al regime di gestione dello sforzo di recente applicazione. c) La Commissione può assegnare provvisoriamente agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al paragrafo 4 lettera a), sulla base dei risultati acquisiti o previsti dei programmi di smantellamento nel 2002 e 2003 per navi interessate dalle disposizioni del presente allegato. d) Gli Stati membri che beneficiano dell'assegnazione di cui al punto 6b riferiscono alla Commissione, rispettivamente prima della fine di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, dei progressi compiuti nell'attuazione dei loro programmi di smantellamento. Sulla base di tali relazioni la Commissione può modificare il numero dei giorni definiti al punto 6 lettera b). 7. Una nave fuori dal porto mentre detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 non può contemporaneamente detenere a bordo un altro degli attrezzi da pesca di cui al punto 4. 8. Un peschereccio che abbia impiegato uno degli attrezzi specificati in una delle zone specificate non può impiegare lo stesso attrezzo in una zona diversa per un numero di giornate superiore a quello indicato al punto 6, per un mese o per un periodo alternativo determinato alle condizioni di cui al punto 11, dedotto il totale delle giornate in cui tale attrezzo è già stato impiegato in una delle altre zone specificate in tale mese o in tale periodo alternativo. 9. In un mese o in un periodo di due mesi determinato alle condizioni di cui al punto 11, una nave può impiegare soltanto due degli attrezzi definiti al paragrafo 4. Tali attrezzi possono essere impiegati solo in giorni diversi e il numero totale di giorni disponibili per tali navi non può superare la metà della somma dei giorni assegnati per ciascun attrezzo. 10. a) Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire fino a un massimo del 20 % dei giorni ai quali è ammissibile da un mese al mese successivo o da un periodo alternativo determinato alle condizioni di cui al punto 11 al successivo mese o periodo alternativo. b) Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire giorni ai quali è ammissibile per un mese determinato o per un periodo alternativo determinato alle condizioni di cui al punto 11 a un altro dei suoi pescherecci unicamente quando il peschereccio che riceve i giorni ha un motore installato pari o inferiore a quello del peschereccio che trasferisce i giorni. 11. Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di cumulare i giorni fuori dal porto a) nel limite di un qualsiasi periodo di non più di due mesi consecutivi, e b) nel limite di un periodo di non più di quattro mesi consecutivi quando è stato deciso che le navi di detto Stato membro rimarranno in porto per una parte di tale periodo per evitare la cattura di pesce in fase di riproduzione. CONTROLLO E SORVEGLIANZA 12. Le disposizioni del titolo IIA del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 4 e operanti nelle zone specificate al punto 2. 13. Il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante che desideri sbarcare in uno Stato membro oltre 1 t di merluzzo bianco comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima dello sbarco: - il luogo di sbarco, - l'ora prevista di arrivo nel luogo suddetto, - i quantitativi di merluzzo detenuti a bordo, - i quantitativi di merluzzo da sbarcare. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a 1 t di merluzzo bianco possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione. 14. Qualora un peschereccio debba sbarcare oltre 2 t di merluzzo bianco, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati. 15. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di merluzzo bianco superiori a 2 t. 16. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e comunica, nei 30 giorni successivi, le relative procedure di ispezione e sorveglianza, compresi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di merluzzo di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri. 17. È vietato detenere a bordo di un peschereccio quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini in un'unica cassa o altro recipiente. 18. I comandanti dei pescherecci prestano l'assistenza necessaria agli ispettori degli Stati membri per consentire loro di procedere, a fini di verifica, ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di merluzzo bianco. 19. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone specificate al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. 20. In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, tutti i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone specificate al punto 2 c trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento precitato, indicante i quantitativi trasportati di queste specie. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica. (1) A nord di una linea retta tracciata tra 60°00'N, 04°03'O e 61°00'N, 01°43'O. (2) A nord di una linea retta tracciata tra 60°00'N, 04°03'O e 61°00'N, 01°43'O. (3) A nord di una linea retta tracciata tra 61°00'N, 02°00'E e 60°30'N 03°00'E. (4) A nord di una linea retta tracciata tra 60°00'N, 04°03'O e 61°00'N, 01°43'O. (5) A nord di una linea retta tracciata tra 60°00'N, 04°03'O e 61°00'N, 01°43'O. (6) A est di una linea retta tracciata tra 59°30'N, 03°00'E e 59°00'N, 03°30'E.