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Document 32002R2273

Regolamento (CE) n. 2273/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità

GU L 347 del 20.12.2002, p. 15–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014; abrogato da 32013R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2273/oj

32002R2273

Regolamento (CE) n. 2273/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 347 del 20/12/2002 pag. 0015 - 0022


Regolamento (CE) n. 2273/2002 della Commissione

del 19 dicembre 2002

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2705/98 della Commissione, del 14 dicembre 1998, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1156/2000(4), stabilisce disposizioni concernenti il rilevamento dei prezzi sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini al fine di determinare l'andamento dei prezzi sul mercato. Tenuto conto della recente evoluzione del mercato e in particolare del fatto che la commercializzazione dei bovini adulti vivi ha perso gran parte della sua importanza e che pertanto la maggior parte degli Stati membri non ha più mercati rappresentativi per questi animali, non è più necessario comunicare alla Commissione i prezzi dei bovini adulti per seguire l'andamento del mercato delle carni bovine. Gli Stati membri potranno tuttavia comunicare i prezzi suddetti constatati nei rispettivi mercati rappresentativi.

(2) Al fine di sorvegliare l'andamento del mercato comunitario per le categorie di bovini diversi dai bovini adulti, è opportuno prevedere il rilevamento dei prezzi relativi ai vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, ai bovini magri e ai vitelli da macello. Occorre istituire disposizioni dettagliate per quanto riguarda gli elementi da prevedere per il rilevamento dei prezzi di ciascuna delle suddette categorie.

(3) Può considerarsi come prezzo rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi dei bovini in oggetto constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro. Tale media deve essere ponderata mediante i coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio bovino di ogni Stato membro per ciascuna categoria commercializzata durante un periodo di riferimento.

(4) È necessario designare il mercato o i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni. Per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, è opportuno prendere in considerazione la media aritmetica dei corsi registrati sui vari mercati.

(5) A seguito soprattutto di disposizioni di ordine veterinario o sanitario, gli Stati membri interessati potrebbero essere indotti ad adottare misure aventi ripercussioni sui corsi. In tale ipotesi, non è sempre giustificato, in sede di rilevamento del prezzo sul mercato, prendere in considerazione i corsi che non rispecchiano la normale tendenza del mercato. È quindi opportuno prevedere taluni criteri che consentono alla Commissione di tener conto di tale situazione.

(6) Occorre prevedere che la comunicazione dei prezzi settimanali alla Commissione sia effettuata mediante sistemi elettronici di trasmissione da concordare con la medesima.

(7) Il regolamento (CE) n. 2705/98 deve essere pertanto abrogato.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo medio comunitario, espresso per capo, dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato I, parte A, dei prezzi dei bovini suddetti constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione. Tali coefficienti sono fissati in base al patrimonio di vacche lattiere esistente nella Comunità.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna razza o qualità, dei prezzi constatati, al netto dell'IVA, per tali bovini durante un periodo di sette giorni nello Stato membro interessato nella stessa fase del commercio all'ingrosso. I coefficienti di ponderazione sono indicati nell'allegato I, parti da B a H.

3. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni dei bovini di cui al paragrafo 1 registrate sui rispettivi mercati durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 2

1. Il prezzo medio comunitario, espresso per chilogrammi di peso vivo, dei bovini magri di età media compresa tra sei e dodici mesi, di sesso maschile, di peso medio pari o inferiore a 300 kg, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato II, parte A, dei prezzi dei bovini suddetti constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione. Tali coefficienti sono fissati in base al patrimonio di vacche nutrici esistente nella Comunità.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna razza o qualità, dei prezzi constatati, al netto dell'IVA, per tali bovini durante un periodo di sette giorni nello Stato membro interessato nella stessa fase del commercio all'ingrosso. I coefficienti di ponderazione sono indicati nell'allegato II, parti da B a F.

3. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni dei bovini di cui al paragrafo 1 registrate sui rispettivi mercati durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 3

1. Il prezzo medio comunitario, espresso per 100 kg di peso carcassa, dei vitelli da macello allevati principalmente con latte o preparazioni a base di latte e macellati verso l'età di sei mesi, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato III, parte A, dei prezzi dei bovini suddetti constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione. Tali coefficienti sono fissati in base alla produzione netta (macellazioni) di vitelli nella Comunità.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati nel centro o nei centri di quotazione di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, eventualmente ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna qualità, dei prezzi constatati, al netto dell'IVA, per tali bovini nella fase di entrata nel macello durante un periodo di sette giorni. Tali coefficienti sono indicati nell'allegato III, parti da B a E.

3. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni delle carcasse di bovini di cui al paragrafo 1 constatate nei rispettivi centri di quotazione durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 4

Qualora uno Stato membro adotti, per motivi di ordine veterinario o sanitario, misure che incidono sulla normale evoluzione dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può autorizzare lo Stato membro a non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in questione oppure a prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati sul mercato o sui mercati suddetti prima dell'applicazione di tali misure.

Articolo 5

Per effettuare le comunicazioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 2, paragrafo 3 e all'articolo 3, paragrafo 3, entro il 30 giugno 2003, gli Stati membri si avvalgono di sistemi di trasmissione elettronica concordati con la Commissione.

Articolo 6

Qualora esistano nel loro territorio mercati rappresentativi per i bovini adulti, gli Stati membri possono comunicare i prezzi di questi bovini secondo le disposizioni seguenti:

- il prezzo dei bovini adulti sul mercato o sui mercati rappresentativi è pari alla media, ponderata con l'applicazione di coefficienti correlati all'importanza relativa di ciascuna categoria e qualità, dei prezzi constatati per le categorie e qualità di bovini adulti e le carni di questi animali durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione nello Stato membro nella stessa fase di commercio all'ingrosso,

- per gli Stati membri che hanno più mercati rappresentativi, il prezzo di ogni categoria è pari alla media aritmetica dei corsi rilevati in ciascuno dei mercati. Per i mercati che si svolgono più volte nel corso del periodo di sette giorni di cui al primo trattino, il prezzo di ciascuna categoria è pari alla media aritmetica dei corsi rilevati in ogni giorno di mercato, nello stesso mercato fisico. Se nel corso di una determinata settimana non è stato rilevato il prezzo su un particolare mercato e per una categoria specifica, il prezzo di questa categoria nello Stato membro è il prezzo della media aritmetica degli altri mercati.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 2705/98 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2003.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai prezzi registrati a decorrere dalla settimana che ha inizio il 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

(3) GU L 340 del 16.12.1998, pag. 3.

(4) GU L 130 del 31.5.2000, pag. 23.

ALLEGATO I

Rilevamento dei prezzi dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

B. GERMANIA

1. Mercati rappresentativi

Mancando mercati pubblici, i prezzi vengono rilevati dagli organi ufficiali presso le camere dell'agricoltura, le cooperative e i sindacati agricoli

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

C. SPAGNA

1. Mercati rappresentativi

Torrelavega (Cantabria), Santiago de Compostela (Galicia), Pola de Siero (Asturias), León (Castilla y León)

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

D. FRANCIA

1. Mercati rappresentativi

Rethel, Dijon, Rabastens, Lezay, Lyon, Agen, Le Cateau, Sancoins, Château-Gonthier, Saint Étienne

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

E. IRLANDA

1. Mercati rappresentativi

Bandon, Blessington

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

F. ITALIA

1. Mercati rappresentativi

a) Modena, Vicenza

b) Prezzi rilevati sui mercati d'importazione

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

G. PAESI BASSI

1. Mercati rappresentativi

Leeuwarden, Purmerend, Utrecht

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

H. REGNO UNITO

1. Mercati rappresentativi

35 mercati circa (England and Wales)

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Rilevamento dei prezzi dei bovini magri di età compresa tra sei e dodici mesi e di peso vivo pari o inferiore a 300 kg

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

B. SPAGNA

1. Mercati rappresentativi

Salamanca (Castilla y León)

Talavera (Castilla-La Mancha)

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

C. FRANCIA

1. Mercati rappresentativi

Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

D. IRLANDA

1. Mercati rappresentativi

Bandon, Blessington, Kilkenny

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

E. ITALIA

1. Mercati rappresentativi

a) Modena

b) Prezzi rilevati sui mercati d'importazione

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

F. REGNO UNITO

1. Mercati rappresentativi

35 mercati circa (England and Wales)

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Rilevamento dei prezzi dei vitelli da macello macellati verso i sei mesi di età

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

B. BELGIO

1. Centri di quotazione (macelli)

Province di Antwerp e Limburg

2. Qualità

Vitelli da carne (carne bianca), classi di conformazione E, U e R

C. FRANCIA

1. Centri di quotazione

Commissioni paritetiche delle regioni Sud-Ouest, Centre, Centre-Est/Est, Nord/Nord-Ouest, Ouest

2. Qualità

Vitelli da carne (carne bianca), tutte le classi di conformazione E, U, R ed O

D. ITALIA

1. Centri di quotazione (macelli)

Modena

2. Qualità

Carne bianca

E. PAESI BASSI

1. Centri di quotazione (macelli)

Apeldoorn, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Den Bosch, Aalten, Leeuwarden

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

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