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Document 32002R2252

Regolamento (CE) n. 2252/2002 della Commissione, del 17 dicembre 2002, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

GU L 343 del 18.12.2002, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2252/oj

32002R2252

Regolamento (CE) n. 2252/2002 della Commissione, del 17 dicembre 2002, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

Gazzetta ufficiale n. L 343 del 18/12/2002 pag. 0010 - 0010


Regolamento (CE) n. 2252/2002 della Commissione

del 17 dicembre 2002

relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2),

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 2216/2002 della Commissione(5) ha fissato a 1000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per la destinazione R01 definita nell'allegato al suddetto regolamento.

(2) Per la destinazione R01 i quantitativi chiesti il 13 dicembre 2002 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 13 dicembre 2002.

(3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 2216/2002, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 13 dicembre 2002, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 27,34 %.

Articolo 2

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 2216/2002, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 14 dicembre 2002, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

(3) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

(4) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

(5) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 38.

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