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Document 32002R2212

    Regolamento (CE) n. 2212/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo al rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

    GU L 337 del 13.12.2002, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2212/oj

    32002R2212

    Regolamento (CE) n. 2212/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo al rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 337 del 13/12/2002 pag. 0034 - 0034


    Regolamento (CE) n. 2212/2002 della Commissione

    del 12 dicembre 2002

    relativo al rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) 509/2002 della Commissione(2),

    visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/2002(4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari. È necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori. Occorre respingere le domande dei titoli per i prodotti suddetti.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0402 10, 0402 21, 0402 29, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 e 0404 90 83 depositate dal 6 all'11 dicembre 2002 incluso, sono respinte.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'agricoltura

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    (2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

    (3) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

    (4) GU L 219 del 14.8.2002, pag. 4.

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