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Document 32002R2007

Regolamento (CE) n. 2007/2002 della Commissione, dell'11 novembre 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

GU L 309 del 12.11.2002, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2007/oj

32002R2007

Regolamento (CE) n. 2007/2002 della Commissione, dell'11 novembre 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 12/11/2002 pag. 0005 - 0005


Regolamento (CE) n. 2007/2002 della Commissione

dell'11 novembre 2002

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1109/2002 della Commissione(3), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1961/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1.

(3) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1961/2001, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dall'8 novembre 2002 per le nocciole con guscio. Di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste l'8 novembre 2002 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per le nocciole con guscio, la cui domanda è stata presentata l'8 novembre 2002 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1109/2002, sono rilasciati nei limiti del 52,9 % da applicare alle quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dall'8 novembre 2002 all'8 gennaio 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(2) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

(3) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 5.

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