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Document 32002R1921

Regolamento (CE) n. 1921/2002 della Commissione, del 28 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

GU L 293 del 29.10.2002, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; abrog. impl. da 32010R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1921/oj

32002R1921

Regolamento (CE) n. 1921/2002 della Commissione, del 28 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 29/10/2002 pag. 0009 - 0010


Regolamento (CE) n. 1921/2002 della Commissione

del 28 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95(2), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2001(4), dispone che il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione delle derrate alimentari a favore degli indigenti va dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Ai fini di una corretta gestione delle scorte d'intervento, è opportuno prevedere che i prodotti da distribuire in tale ambito devono essere ritirati dalle scorte entro il 31 agosto dell'anno di esecuzione.

(2) L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3149/92 fissa il valore di contabilizzazione dei prodotti mobilitati. È opportuno correggere tale disposizione per tener conto delle modifiche apportate al regime d'intervento nel quadro dell'organizzazione comune del mercato delle carni bovine.

(3) Occorre abrogare l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3149/92, che non è più applicabile in quanto i costi di trasporto in questione sono rimborsati sulla base delle spese sostenute.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:"Le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d'intervento sono effettuate a partire dal 1o ottobre sino al 31 agosto dell'anno successivo.";

2) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1. Ai fini della contabilizzazione da parte del FEAOG, sezione garanzia, e fatto salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78(5), il valore contabile dei prodotti d'intervento mobilitati nel quadro del presente regolamento corrisponde, per ogni esercizio, al prezzo d'intervento in vigore il 1o ottobre.

Per le carni bovine, il valore contabile dei prodotti d'intervento mobilitati è il prezzo d'intervento applicabile il 30 giugno 2002. A tale prezzo si applicano i coefficienti indicati nell'allegato.

Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, il valore contabile dei prodotti d'intervento è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di cambio applicabile il 1o ottobre.

2. Qualora i prodotti d'intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero, mentre lo Stato membro destinatario lo contabilizza come entrata relativa al mese di uscita, al prezzo determinato conformemente al paragrafo 1.";

3) l'articolo 8 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1.

(2) GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3.

(3) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50.

(4) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 37.

(5) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.

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