Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1899

    Regolamento (CE) n. 1899/2002 della Commissione, del 24 ottobre 2002, che applica coefficienti di riduzione ai certificati di perfezionamento attivo relativi a taluni prodotti di base conformemente al regolamento (CE) n. 1488/2001

    GU L 287 del 25.10.2002, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1899/oj

    32002R1899

    Regolamento (CE) n. 1899/2002 della Commissione, del 24 ottobre 2002, che applica coefficienti di riduzione ai certificati di perfezionamento attivo relativi a taluni prodotti di base conformemente al regolamento (CE) n. 1488/2001

    Gazzetta ufficiale n. L 287 del 25/10/2002 pag. 0014 - 0014


    Regolamento (CE) n. 1899/2002 della Commissione

    del 24 ottobre 2002

    che applica coefficienti di riduzione ai certificati di perfezionamento attivo relativi a taluni prodotti di base conformemente al regolamento (CE) n. 1488/2001

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000(2),

    visto il regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione, del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato(3), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1) Le quantità totali di ogni prodotto di base sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1488/2001 ed erano pari a:

    - 38500 tonnellate per il latte scremato in polvere - codice NC ex 0402 10 19,

    - 16300 tonnellate per il burro - codice NC ex 0405 10 19,

    - 89800 tonnellate per lo zucchero - codice NC 1701 99 10.

    (2) Il totale delle quantità per cui sono stati richiesti certificati di perfezionamento attivo relativi a latte scremato, burro e zucchero notificate dagli Stati membri entro il 21 ottobre 2002, è pari a:

    - 29870 tonnellate per il latte scremato in polvere - codice NC ex 0402 10 19,

    - 15080 tonnellate per il burro - codice NC ex 0405 10 19,

    - 101020 tonnellate per lo zucchero - codice NC 1701 99 10.

    (3) Il totale delle quantità notificate alla Commissione è ammissibile.

    (4) Le quantità totali ammissibili richieste superano le quantità di quei prodotti di base che sono disponibili ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1488/2001.

    (5) Vanno pertanto applicati coefficienti di riduzione alle quantità di latte scremato in polvere, burro e zucchero richieste per il periodo che inizia il 2 ottobre 2002 e termina il 14 ottobre 2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I certificati di perfezionamento attivo richiesti durante il periodo che inizia il 2 ottobre 2002 e termina il 14 ottobre 2002 sono soggetti ai seguenti coefficienti di riduzione:

    - 77,30 % per il latte scremato in polvere - codice NC ex 0402 10 19,

    - 64,90 % per il burro - codice NC ex 0405 10 19,

    - 53,30 % per lo zucchero - codice NC 1701 99 10.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2002.

    Per la Commissione

    Erkki Liikanen

    Membro della Commissione

    (1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

    (2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

    (3) GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9.

    Top