Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1799

    Regolamento (CE) n. 1799/2002 del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia

    GU L 274 del 11.10.2002, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1799/oj

    32002R1799

    Regolamento (CE) n. 1799/2002 del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia

    Gazzetta ufficiale n. L 274 del 11/10/2002 pag. 0001 - 0016


    Regolamento (CE) n. 1799/2002 del Consiglio

    dell'8 ottobre 2002

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (in seguito denominato "regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 13,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDURA

    1. Inchieste precedenti

    (1) Nel luglio 1996 con il regolamento (CE) n. 1490/96(2), è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco (PSF) originarie della Bielorussia. Nel 1997 con il regolamento (CE) n. 2513/97(3), le misure sono state estese per includere le importazioni di fasci di filamenti di poliesteri (PFT) originari della Bielorussia, che eludevano le misure iniziali.

    2. Inchieste relative ad altri paesi

    (2) Sono attualmente in vigore misure antidumping definitive sulle importazioni di PSF originarie di Taiwan [regolamento (CE) n. 1728/1999 del Consiglio(4)], dell'Australia, dell'Indonesia e della Tailandia [regolamento (CE) n. 1522/2000 del Consiglio(5)], nonché della Corea del Sud e dell'India [regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio(6)].

    (3) Con il regolamento (CE) n. 902/2001(7) sono stati istituiti dazi compensativi definitivi sulle importazioni di PSF originarie dell'Australia e dell'Indonesia.

    3. Presente inchiesta

    3.1. Domande di riesame intermedio e di riesame in previsione della scadenza

    (4) Nell'ottobre 1999 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio dei dazi antidumping definitivi in vigore [regolamento (CE) n. 1490/96] per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di PSF originarie della Bielorussia. A tale domanda ha fatto seguito, il 27 aprile 2001, una domanda di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili a tali importazioni.

    (5) La domanda di riesame intermedio è stata presentata dall'unico esportatore bielorusso, ovvero la Khimvolokno Industrial Group VSV Trading Co. (in seguito denominata "Khimvolokno"). La domanda di riesame intermedio si basa su elementi di prova trasmessi dal richiedente, da cui risulta a prima vista che le circostanze, tra cui i prezzi sul mercato interno del paese analogo, che hanno portato ad adottare le misure in questione sono cambiate e che tali cambiamenti sono definitivi.

    (6) La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata dal Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (CIRFS) per conto dei produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di PSF. La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

    3.2. Avvisi di apertura

    (7) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio, e previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha annunciato con un avviso ("avviso di apertura") pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(8) l'apertura, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, di un'inchiesta relativa alle importazioni nella Comunità di PSF originarie della Bielorussia, limitatamente alla questione del dumping.

    (8) Sentito il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(9) l'apertura, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, di un'inchiesta relativa alle importazioni nella Comunità di PSF originarie della Bielorussia.

    3.3. Periodo d'inchiesta

    (9) Il periodo dell'inchiesta antidumping per il riesame intermedio va dal 1o ottobre 1999 al 30 settembre 2000. Il periodo dell'inchiesta antidumping per il riesame in previsione della scadenza va dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001. Il periodo preso in considerazione nel riesame in previsione della scadenza per valutare la situazione dell'industria comunitaria va dal 1o gennaio 1997 alla fine di tale riesame (in seguito denominato "periodo considerato").

    Poiché il periodo dell'inchiesta intermedio e quello della sua scadenza coincidevano in parte, per ragioni di efficienza amministrativa si è ritenuto opportuno predisporre un'unica inchiesta.

    4. Parti interessate dall'inchiesta

    (10) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio dei riesami il produttore esportatore richiedente della Bielorussia, il CIRFS e i produttori, produttori esportatori e importatori comunitari richiedenti notoriamente interessati, le autorità del paese esportatore e i loro rappresentanti, nonché le associazioni e gli utilizzatori comunitari notoriamente interessati. Alle parti direttamente interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

    (11) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti interessate, ricevendo risposte da quattro produttori comunitari richiedenti, dall'unico produttore esportatore bielorusso, da un produttore del paese analogo (Polonia) e da due importatori.

    (12) Il produttore esportatore bielorusso, i produttori comunitari richiedenti, nonché gli utilizzatori e gli importatori comunitari hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state concesse audizioni a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

    (13) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento del persistere o della reiterazione del dumping e pregiudizio, nonché dell'interesse comunitario, e ha effettuato controlli presso le sedi delle seguenti società:

    a) Produttori comunitari:

    - Wellman International Ltd, Co Meath, Irlanda,

    - Trevira GmbH & Co., Francoforte sul Meno, Germania,

    - Trevira Fibras, SA, Portalegre, Portogallo,

    - Montefibre SpA, Milano, Italia.

    b) Importatore non collegato nella Comunità:

    - Barnett Europe, Aquisgrana, Germania.

    c) Produttore del paese analogo:

    - Elana SA, Torun, Polonia.

    B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1. Prodotto in esame

    (14) Il prodotto in esame sono le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00. Tale prodotto è comunemente denominato "fibre di poliesteri in fiocco", abbreviato PSF. Si ricorda che, per motivi di elusione, le misure sono state estese ai fasci di filamenti di poliesteri (PFT), rientranti nel codice NC 5501 20 00, utilizzati per essere trasformati nella Comunità in PSF.

    (15) Si tratta di un materiale di base utilizzato in diverse fasi del processo di fabbricazione dei tessili. Il consumo comunitario di PSF riguarda la filatura, ovvero la fabbricazione di filamenti per la produzione di tessili, eventualmente previa mescolatura con altre fibre, quali cotone o lana, oppure per la realizzazione di articoli non tessuti, come le lavorazioni di riempimento (fibrefill), ovvero l'imbottitura di alcuni prodotti tessili, quali cuscini, sedili per automobili, giacche.

    (16) Il prodotto viene commercializzato in diversi tipi, identificabili attraverso varie caratteristiche, come spessore, lunghezza, tenacità, restringimento, brillantezza e trattamento al silicone, oppure attraverso la loro appartenenza a diverse categorie, come le fibre regolari, cave, a spirale e a due componenti, o a tipi speciali, quali le fibre colorate, di qualità e trilobate.

    (17) Ai fini dell'inchiesta, i diversi tipi di prodotto sono considerati un'unica categoria, poiché le caratteristiche fisiche di base dei diversi tipi non comportano differenze significative, anche se l'utilizzo e la qualità delle PSF commercializzate possono variare. Non esistono demarcazioni nette tra i vari tipi, che tendono infatti ad avere alcune caratteristiche in comune e quindi a entrare in concorrenza tra loro.

    (18) Come è avvenuto in precedenti inchieste antidumping sulle PSF, alcune parti, in particolare l'industria utilizzatrice, hanno affermato che occorre operare una distinzione a seconda che le PSF vengano utilizzate per la filatura o per altri scopi, poiché la determinazione del prezzo nei due casi è totalmente differente. Hanno proposto di suddividere il codice NC per le PSF in 3 o 4 diversi sottocodici, per denari (spessore), e che il confronto tra le PSF prodotte nella Comunità e quelle importate venga condotto in modo distinto all'interno di ciascun sottocodice.

    (19) Al considerando 9 del regolamento (CE) n. 2852/2000 si indica che è stato constatato un notevole grado di sovrapposizione tra i vari tipi di PSF in termini di sostituzione e concorrenza tra i vari tipi. La presente inchiesta ha confermato tale conclusione. Ha inoltre confermato il fatto che non esiste una chiara linea di demarcazione tra i tipi, in base alla quale si possa stabilire un collegamento univoco tra le caratteristiche fisiche del prodotto e il suo uso. Pertanto, gli elementi attualmente disponibili non consentono una differenziazione del prodotto. Va infine ricordato che analisi di laboratorio non sono in grado di determinare con certezza l'impiego finale del prodotto.

    (20) Va inoltre segnalato che in questo caso nessuna parte ha presentato argomenti o criteri convincenti che possano consentire una riclassificazione delle PSF in sottocodici. Come già affermato sopra, le caratteristiche fisiche non determinano necessariamente l'uso finale del prodotto e lo spessore (misurato in denari) costituisce soltanto una delle sue caratteristiche.

    (21) Sulla base dei suddetti fatti e considerazioni, si conferma che i vari tipi di PSF interessati costituiscono un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

    2. Prodotto simile

    (22) Nel corso dell'inchiesta iniziale [considerando 6 del regolamento (CE) n. 1490/96], si è concluso che sia le PSF prodotte e vendute dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità, sia le PSF prodotte e vendute sul mercato del paese analogo erano simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, a quelle importate nella Comunità dalla Bielorussia. In effetti, non vi sono differenze tra le caratteristiche fisiche e applicazioni fondamentali delle PSF importate nella Comunità dalla Bielorussia e delle PSF fabbricate dai produttori comunitari richiedenti e vendute sul mercato della Comunità. Le PSF originarie della Bielorussia hanno inoltre caratteristiche e applicazioni fondamentali simili a quelle dei prodotti fabbricati e venduti nel paese analogo. Non sono state presentate nuove argomentazioni contrastanti con tali conclusioni, che vengono pertanto confermate.

    C. PERSISTENZA O RISCHIO DI PERSISTENZA E DI REITERAZIONE DEL DUMPING

    1. Riesame intermedio

    1.1. Paese analogo

    (23) Poiché la Bielorussia non è un paese ad economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale va calcolato sulla base delle informazioni raccolte in un paese terzo ad economia di mercato in cui il prodotto è stato fabbricato e commercializzato. Nell'avviso di apertura del riesame intermedio, la Commissione ha suggerito che Taiwan potesse fungere da valido paese analogo, dal momento che la domanda di riesame si basava, tra l'altro, sul fatto che i prezzi sul mercato interno del paese analogo (Taiwan), utilizzati nelle inchieste precedenti per determinare il valore normale, avevano subito una forte flessione.

    (24) Questionari sono stati inviati a produttori noti di Taiwan, ma nonostante tutti gli sforzi compiuti dalla Commissione, non vi è stato alcun riscontro. La Commissione ha quindi ricercato la collaborazione di fabbricanti noti del prodotto in esame in sei altri paesi ad economia di mercato. Soltanto un produttore polacco si è dichiarato disposto a collaborare pienamente, fornendo le informazioni richieste, che sono poi state sottoposte a verifica.

    (25) Le informazioni fornite dall'impresa polacca hanno evidenziato come la Polonia costituisse un valido paese analogo per i motivi seguenti:

    - il processo produttivo e l'accesso alle materie prime erano, in larga misura, simili in Polonia e in Bielorussia,

    - il produttore polacco fabbricava e vendeva ingenti quantitativi del prodotto,

    - nonostante la presenza di un unico produttore in Polonia e l'esistenza di dazi all'importazione del prodotto da una serie di paesi, il mercato interno polacco presentava per tale prodotto normali condizioni di concorrenza ed elevati quantitativi importati da diversi paesi in esenzione da dazio doganale.

    1.2. Valore normale

    (26) Come affermato sopra, il valore normale è stato calcolato sulla base dei dati verificati presso la sede del produttore polacco che ha prestato la sua piena collaborazione durante l'inchiesta.

    (27) Si è innanzitutto esaminato se le vendite complessive di PSF e PFT del produttore polacco fossero sufficienti per costituire una base attendibile per la determinazione del valore normale. Visti gli ingenti quantitativi venduti sul mercato interno polacco, il giudizio è stato positivo.

    (28) Si è quindi analizzato se le PSF e PFT prodotte e commercializzate in Polonia potessero essere considerate identiche o direttamente paragonabili alle PSF e PFT vendute per l'esportazione nella Comunità da parte dell'esportatore bielorusso. I prodotti polacchi e bielorussi sono stati considerati paragonabili poiché, per ciascun tipo, presentano le stesse proprietà e caratteristiche fisiche.

    (29) Per ogni tipo di prodotto venduto dal produttore polacco sul mercato nazionale si è determinato se tali vendite fossero sufficienti per costituire una base attendibile per la determinazione del valore normale. Le conclusioni sono state affermative.

    (30) Si è infine esaminato se le vendite del produttore polacco sul mercato nazionale potessero essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite redditizie per il tipo di prodotto in questione.

    (31) Nei casi in cui le vendite redditizie di ogni tipo di prodotto rappresentavano l'80 % o più del volume totale delle vendite, il valore normale è stato basato sul prezzo interno effettivo, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite nazionali di tale tipo di prodotto effettuate nei rispettivi periodi d'inchiesta (periodo dell'inchiesta intermedio e scadenze del periodo dell'inchiesta), indipendentemente dal fatto che fossero o meno redditizie. Quando le vendite redditizie rappresentavano meno dell'80 %, ma più del 10 %, del volume complessivo delle vendite per tipo di prodotto, il valore normale è stato determinato in base al prezzo interno effettivo, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati unicamente alle vendite redditizie.

    (32) Nei casi in cui il volume delle vendite redditizie di un tipo di prodotto risultava inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, si è considerato che questo particolare tipo di prodotto fosse venduto in quantità insufficienti per consentire l'uso del prezzo praticato sul mercato interno quale base adeguata per la determinazione del valore normale.

    (33) Per i tipi di prodotto per cui non è stato possibile basare il valore normale sui prezzi interni, tale valore è stato determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, vale a dire aggiungendo al costo di produzione di ogni tipo di prodotto realizzato in Polonia un importo adeguato per le spese di vendita, generali e amministrative e per i profitti. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, l'importo di tali spese e profitti è stato basato sulla vendita del prodotto simile da parte del produttore polacco nel corso di normali operazioni commerciali.

    1.3. Prezzo all'esportazione

    (34) La Khimvolokno, unico produttore esportatore bielorusso, ha affermato di aver esportato nella Comunità notevoli quantitativi del prodotto durante il periodo dell'inchiesta intermedio. Tali "prodotti esportati" sono stati venduti tuttavia ad una società comunitaria non collegata mediante accordi di scambio attraverso una società commerciale svizzera che ha beneficiato di un margine ridotto. La parte restante è stata venduta a tre altri commercianti non collegati della Comunità. I prezzi stabiliti nell'ambito di accordi di scambio vengono generalmente considerati poco attendibili. In tali casi, il prezzo all'esportazione va determinato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, tenendo conto della prima vendita effettuata a prezzi attendibili. Nel presente caso, è stato possibile ricostruire il prezzo all'esportazione esaminando le operazioni effettuate tra la Khimvolokno e la società comunitaria non collegata attraverso la società commerciale svizzera. Si è infatti potuto stabilire il prezzo all'esportazione nella Comunità deducendo il margine dell'intermediario svizzero dal prezzo fatturato alla società comunitaria non collegata. Tale prezzo corrispondeva a quello fatturato dalla Khimvolokno alla società svizzera e poteva essere considerato il prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    (35) Sia l'intermediario svizzero sia l'impresa comunitaria non collegata hanno collaborato nel procedimento e risposto ai questionari inviati dalla Commissione. Dalla verifica dei locali dell'impresa comunitaria non collegata è emerso che tutti i quantitativi acquistati da tale impresa durante il periodo dell'inchiesta intermedio erano destinati a mercati diversi da quello comunitario, essenzialmente agli Stati Uniti, e non erano stati effettivamente importati nella Comunità. Secondo i dati Eurostat, nessun tipo di PSF o PFT originari della Bielorussia è stato importato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta intermedio. Si deduce pertanto che anche il resto dei quantitativi che la Khimvolokno ha affermato di aver venduto nella Comunità non sia stato effettivamente importato nella CE. Va tuttavia rilevato che la Khimvolokno avrebbe dichiarato in buona fede che queste vendite corrispondevano a esportazioni nella Comunità, senza essere a conoscenza del fatto che tali prodotti non sono stati effettivamente importati nella Comunità.

    (36) In considerazione di quanto sopra, in assenza di esportazioni nella Comunità, non è stato possibile fissare alcun prezzo all'esportazione per le vendite della Khimvolokno nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta intermedio.

    (37) Risulta tuttavia che se il produttore esportatore bielorusso avesse effettivamente esportando il prodotto in esame nella CE, i prezzi praticati avrebbero comportato un margine di dumping inferiore al dazio del 43,5 % attualmente in vigore. Infatti, i prezzi dei quantitativi che la Khimvolokno afferma di aver esportato nella Comunità nel periodo dell'inchiesta intermedio indicano un margine di dumping sensibilmente inferiore al dazio effettivamente in vigore. Inoltre, anche le domande di rimborso di dazi antidumping pagati da un importatore tedesco su importazioni effettuate prima del periodo dell'inchiesta intermedio, ossia tra aprile e ottobre 1997 hanno evidenziato che il dumping effettivamente praticato in tale periodo è stato inferiore alla metà del dazio effettivamente applicato.

    (38) Si è pertanto deciso di utilizzare i prezzi del prodotto che si sostiene essere stato esportato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta intermedio per determinare il prezzo all'esportazione nella Comunità, dal momento che tali prezzi rappresentano nella fattispecie il dato più attendibile ed evidenziano come le circostanze relative al dumping siano cambiate in misura significativa, come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (39) Poiché la Bielorussia non è considerata un paese ad economia di mercato, occorre in genere stabilire un unico prezzo all'esportazione per tutto il paese. Inoltre, essendo la Khimvolokno l'unico produttore esportatore noto del prodotto bielorusso, le esportazioni dell'impresa sono state considerate rappresentative di tutte le esportazioni del paese nella Comunità, per cui le informazioni fornite dall'impresa sono state utilizzate per determinare il prezzo all'esportazione del prodotto dalla Bielorussia.

    1.4. Confronto

    (40) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Si è proceduto agli opportuni adeguamenti ogniqualvolta essi siano risultati ragionevoli, precisi e suffragati da prove, come nel caso dei costi di trasporto e di credito.

    1.5. Margine di dumping

    (41) Il margine di dumping è stato stabilito mediante il confronto tra il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto e il prezzo medio ponderato all'esportazione per tipo di prodotto. In questo caso il metodo riflette pienamente l'entità del dumping praticato. Il margine di dumping, stabilito alla scadenza del periodo dell'inchiesta e calcolato in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 21,0 %.

    1.6. Modifica delle misure oggetto di riesame

    (42) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, i dazi non devono superare il margine di dumping accertato, ma essere inferiori a tale margine qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria. Poiché il riesame si limita alla questione del dumping, il livello dei dazi imposti non dovrebbe superare i margini di pregiudizio riscontrati nell'inchiesta iniziale.

    (43) Dal momento che l'entità del pregiudizio accertato nell'inchiesta iniziale è superiore al margine di dumping riscontrato nel presente riesame, il livello dei dazi va fissato a quello del margine di dumping riscontrato, vale a dire al 21,0 %.

    2. Riesame in previsione della scadenza

    2.1. Paese analogo

    (44) Per le motivazioni indicate ai considerando 23-25, anche nel riesame in previsione della scadenza la Polonia è stata utilizzata come paese terzo ad economia di mercato valido ai fini della determinazione del valore normale.

    2.2. Valore normale

    (45) Nel riesame in previsione della scadenza il valore normale è stato calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato nel riesame intermedio, di cui ai considerando 26-33.

    2.3. Prezzo all'esportazione

    (46) La Khimvolokno, unico produttore esportatore bielorusso, ha affermato di aver esportato nella Comunità notevoli quantitativi del prodotto alla scadenza del periodo dell'inchiesta.

    (47) Dalla verifica dei locali dell'impresa comunitaria non collegata che avrebbe importato la maggior parte del prodotto bielorusso è emerso che nessuno dei quantitativi acquistati da tale impresa sono stati effettivamente importati nella CE alla scadenza del periodo dell'inchiesta. Tuttavia, secondo i dati Eurostat, in tale periodo sono state importate nella Comunità meno di 10 tonnellate di PFT, ovvero meno dell'1 % della quantità indicata dal produttore esportatore.

    (48) Meno di 10 tonnellate potrebbero corrispondere ad una transazione tra il richiedente ed uno degli importatori non collegati della Comunità. Il prezzo all'esportazione di tale transazione è stato considerato il prezzo all'esportazione nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    (49) Poiché la Bielorussia non è considerata un paese ad economia di mercato, occorre in genere stabilire un unico prezzo all'esportazione per tutto il paese. Inoltre, essendo la Khimvolokno l'unico produttore esportatore noto del prodotto bielorusso, le esportazioni dell'impresa sono state considerate rappresentative di tutte le esportazioni del paese nella Comunità, per cui le informazioni fornite dall'impresa sono state utilizzate per determinare il prezzo all'esportazione del prodotto dalla Bielorussia.

    2.4. Confronto

    (50) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Si è proceduto ad opportuni adeguamenti in tutti i casi in cui essi siano risultati giustificati, precisi e suffragati da prove, come nel caso dei costi relativi a credito e trasporto.

    2.5. Margine di dumping

    (51) Il margine di dumping è stato stabilito mediante il confronto tra il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto e il prezzo medio ponderato all'esportazione per tipo di prodotto. Il metodo riflette pienamente l'entità del dumping praticato. Il margine di dumping stabilito alla scadenza del periodo dell'inchiesta, calcolato in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 6,2 %.

    2.6. Rischio di reiterazione del dumping

    (52) Si è valutato il rischio di reiterazione del dumping su ingenti quantitativi in caso di abolizione delle misure in questione. Del resto, la domanda di riesame in previsione della scadenza si basava soprattutto sul fatto che le esportazioni bielorusse a paesi terzi venivano effettuate a prezzi di dumping e che il produttore esportatore aveva una notevole capacità produttiva inutilizzata.

    (53) L'inchiesta ha confermato le suddette affermazioni, rilevando in particolare l'esistenza di:

    - un forte dumping dovuto a prezzi all'esportazione in paesi terzi inferiori ai valori normali del paese analogo,

    - una notevole capacità di riserva dell'unico produttore esportatore.

    (54) Le vendite del produttore esportatore richiedente nei paesi terzi comprendono:

    - le vendite nella Comunità, che però non sono risultate effettivamente importate nella Comunità. Il margine di dumping calcolato per tali esportazioni applicando la metodologia descritta ai considerando 40-46 risulta cospicuo, ovvero del 20 % circa, calcolato in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto,

    - le vendite destinate all'esportazione, che si dichiarano effettuate in paesi terzi, in particolare nei cinque principali mercati di esportazione al di fuori della CE. Tali vendite si attestano a livelli che non si discostano notevolmente dai presunti prezzi all'esportazione nella Comunità e vengono anch'esse effettuate a prezzi di dumping, ad eccezione delle vendite alla Turchia, dove sono in vigore misure antidumping per PSF originarie della Bielorussia.

    (55) Per quanto riguarda la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti, l'inchiesta ha dimostrato che alla scadenza del periodo di detta inchiesta il produttore esportatore che ha prestato la sua collaborazione ha utilizzato meno del 60 % della sua capacità produttiva.

    (56) Si può quindi concludere che, in caso di scadenza delle misure, vi è un rischio di reiterazione del dumping su ingenti quantitativi esportati nella Comunità.

    D. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

    (57) La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata a nome di 7 dei 13 produttori comunitari che risultano fabbricare PSF nella Comunità. Due dei produttori richiedenti non hanno risposto al questionario della Commissione e non sono pertanto stati considerati parte dell'industria comunitaria. Un terzo produttore non ha fornito le informazioni richieste entro il termine prorogato prestabilito, per cui anch'esso non può essere considerato parte dell'industria comunitaria.

    (58) I restanti quattro produttori comunitari richiedenti hanno risposto al questionario della Commissione e collaborato all'inchiesta. Essi rappresentano più del 52 % della produzione comunitaria di PSF e pertanto rappresentano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

    E. IL MERCATO COMUNITARIO DI PSF

    1. Consumo comunitario

    (59) Il consumo comunitario di PSF è stato determinato in base al volume effettivo delle vendite dell'industria comunitaria e dei produttori richiedenti non inclusi nella definizione di industria comunitaria, su una stima delle vendite dei restanti produttori comunitari e su informazioni Eurostat relative al volume delle importazioni da tutti i paesi terzi. Va rilevato che nel corso della presente inchiesta i dati relativi al consumo per gli anni 1997 e 1998, pubblicati nel regolamento (CE) n. 2852/2000, sono stati leggermente modificati per l'aggiornamento di alcuni valori. Queste lievi correzioni non alterano le conclusioni del regolamento.

    (60) Su tale base, il consumo comunitario ha registrato nel periodo in esame la seguente evoluzione:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (61) Nel periodo considerato il consumo globale è aumentato del 16 %. L'incremento principale si è registrato tra il 1997 e 1998, quando il consumo è cresciuto da circa 524000 t a 599000 t. Il consumo ha raggiunto l'apice nel 1999 con circa 649000 t, dopodiché è sceso a 607000 t alla scadenza del periodo dell'inchiesta.

    2. Importazioni di PSF dalla Bielorussia

    Osservazione preliminare

    (62) Come indicato al considerando 47, il volume delle esportazioni della Bielorussia nella Comunità alla scadenza del periodo dell'inchiesta è risultato trascurabile.

    Volume e quota di mercato

    (63) A seguito dell'istituzione nel 1996 di misure antidumping, il volume delle importazioni nel periodo considerato è stato contenuto. Eludendo le misure, il produttore esportatore bielorusso ha comunque potuto esportare nel 1997 oltre 9000 t nella Comunità, ma dopo l'inchiesta antielusione di cui al considerando 1 e l'estensione dei dazi, i quantitativi hanno subito una flessione, per cui alla scadenza del periodo dell'inchiesta sono stati importati nella Comunità dalla Bielorussia soltanto volumi irrilevanti di PSF.

    Dinamica dei prezzi del produttore esportatore

    (64) Poiché alla scadenza del periodo dell'inchiesta il volume delle esportazioni dalla Bielorussia è risultato trascurabile, in questo caso non si è proceduto al calcolo del margine di sottoquotazione. Tuttavia, si è osservato che il prezzo medio delle PSF originarie della Bielorussia era molto inferiore al prezzo medio praticato dall'industria comunitaria. Analogamente, anche i prezzi delle PSF esportate dalla Bielorussia in altri paesi terzi erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

    (65) È pertanto chiaro che se alla scadenza del periodo dell'inchiesta il produttore esportatore della Bielorussia avesse esportato le proprie PSF nella Comunità, lo avrebbe fatto ad elevati livelli di sottoquotazione.

    3. Importazione dagli altri paesi terzi

    (66) Alla scadenza del periodo dell'inchiesta le importazioni di PSF nella Comunità provenivano soprattutto, in ordine decrescente, dalla Repubblica di Corea, da Taiwan e dagli Stati Uniti, ammontando a circa il 70 % delle importazioni totali, ossia il 25,4 % del consumo comunitario complessivo. Le importazioni complessive provenienti dagli altri paesi terzi rappresentavano nello stesso periodo circa il 36,3 % del consumo comunitario, registrando l'andamento seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (67) Le importazioni di PSF da tutti gli altri paesi terzi sono aumentate da circa 153000 t nel 1997 a 220000 t nel periodo dell'inchiesta, con una crescita del 44 %. La tabella riportata sopra illustra come le importazioni abbiano registrato un'impennata del 72 % tra il 1997 e il 1999, per poi subire una flessione del 16 % fino alla scadenza del periodo dell'inchiesta. Tale calo coincide con l'istituzione nel 2000 delle misure antidumping contro taluni paesi terzi, di cui ai considerando 2 e 3.

    (68) I prezzi delle PSF importate da altri paesi terzi sono cresciuti dal 1997 alla scadenza del periodo dell'inchiesta, anche se hanno registrato una flessione nel 1998 e 1999. Il prezzo medio delle PSF originarie di altri paesi terzi era del 12 % superiore durante il periodo dell'inchiesta rispetto al 1997. Tenendo debitamente conto dei dazi doganali e antidumping, i prezzi medi all'importazione sono tuttavia rimasti leggermente al di sotto dei prezzi applicati dall'industria comunitaria.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. Situazione dell'industria comunitaria

    Osservazione preliminare

    (69) Si ricorda che l'esame dell'evoluzione della situazione economica dell'industria comunitaria riguarda il periodo che va dal 1997 alla scadenza del periodo, vale a dire giugno 2001. Come menzionato ai considerando 2 e 3, nel 2000 sono state istituite misure antidumping definitive contro Australia, India, Indonesia, Corea del Sud, Taiwan e Tailandia, le quali erano pertanto in vigore durante il periodo dell'inchiesta. Occorre tener conto di tale situazione per capire gli sviluppi descritti qui di seguito.

    Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

    (70) La produzione dell'industria comunitaria si è sviluppata nel modo seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (71) Nel complesso, la produzione dell'industria comunitaria ha segnato un lieve incremento dell'1 % nel periodo considerato. Nel 1997 l'industria comunitaria produceva 213000 t di PSF, per poi subire una leggera flessione negli anni successivi. Alla scadenza del periodo dell'inchiesta il volume della produzione è leggermente cresciuto fino a raggiungere le 214000 t, a fronte di un incremento del 16 % registrato dal consumo comunitario nello stesso periodo.

    (72) Parallelamente l'inchiesta ha evidenziato come la capacità produttiva sia calata dal 1997 al 1998. La flessione globale della capacità è avvenuta soprattutto nel 1998, quando è scesa dalle 264000 t prodotte nel 1997 a 247000 t. Ciò spiega come mai dopo il 1997 si sia registrato un tasso maggiore di utilizzazione degli impianti. Nel 1999 l'industria comunitaria ha riacquisito parte della sua capacità (254000 t), raggiungendo un valore complessivo di 256000 t durante il periodo dell'inchiesta per il riesame in previsione della scadenza. Dall'inchiesta è emerso che, quando ne avevano la possibilità, la maggior parte dei produttori inclusi nella definizione di industria comunitaria tendevano piuttosto a chiudere determinati impianti o linee di produzione di PSF oppure a convertirli in altre linee per la fabbricazione di altri prodotti più redditizi, non oggetto della presente inchiesta. Un produttore comunitario ha invece deciso di espandere la propria capacità produttiva per meglio soddisfare il fabbisogno dei clienti comunitari in termini di quantità e tipi di PSF. Ciò spiega l'incremento di capacità registrato tra il 1998 e la scadenza del periodo dell'inchiesta.

    Scorte

    (73) L'inchiesta ha evidenziato che alla scadenza del periodo dell'inchiesta (giugno 2001) le scorte di PSF raggiungevano le 25000 t, con un incremento del 24 % rispetto al mese di dicembre 1997 (20000 t). Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che il livello delle scorte alla fine di giugno tende ad essere più elevato rispetto alla fine dell'esercizio finanziario, ovvero dicembre. Ciò è dovuto al fatto che prima del periodo di luglio/agosto, quando si verifica un arresto della manutenzione dei macchinari, l'industria comunitaria è tenuta ad accumulare scorte per riuscire a soddisfare la clientela. Il dato paragonabile per la fine del 2000 indicava un incremento del 4 % delle scorte rispetto al 1997.

    Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (74) Nel periodo considerato l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare del 4 % il volume delle vendite sul mercato interno, perdendo però un volume analogo sui mercati di esportazione. Ciò è in linea con l'andamento regolare dei volumi di produzione e delle scorte rilevato nello stesso periodo.

    (75) Fino al 2000 le vendite dell'industria comunitaria sono state generalmente stabili, per poi registrare un incremento del 3 % tra il 2000 e la scadenza del periodo dell'inchiesta. Tale incremento ha coinciso con l'istituzione nel 2000 di dazi antidumping sulle importazione da alcuni paesi terzi. Va segnalato che l'andamento del volume delle vendite si è discostato da quello seguito dal consumo comunitario, di cui ai considerando 59 e 61. Il contrasto con la dinamica del consumo è considerevole, essendo questo aumentato tra il 1997 e 1999 (+ 24 %) e diminuito (- 7,0 %) tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta.

    (76) La quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa tuttavia dal 37,8 % nel 1997 al 33,4 % alla scadenza del periodo dell'inchiesta. È calata costantemente tra il 1997 e 1999, comportando una perdita di oltre 7 punti percentuali. Con l'istituzione di misure antidumping nel 2000 si è avuta una ripresa di 2,8 punti percentuali alla scadenza del periodo dell'inchiesta. Tuttavia, la riduzione complessiva della quota di mercato registrata dall'industria comunitaria è stata di ben 4,4 punti percentuali nel periodo considerato. Tale diminuzione è in linea con le conclusioni di cui ai considerando 59, 61, 74 e 75.

    (77) Dall'inchiesta emerge che l'industria comunitaria non ha beneficiato dell'espansione registrata dal mercato nel periodo considerato. Sebbene tra il 1997 e 1999 il consumo sia aumentato del 16 %, la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria ha subito una flessione di oltre 7 punti percentuali. Viceversa, tra il 2000 e la scadenza del periodo dell'inchiesta, ovvero dopo l'istituzione delle misure antidumping di cui ai considerando 2 e 3, il consumo è calato del 6 %, mentre l'industria comunitaria ha aumentato il volume delle vendite del 3 %, determinando un incremento di 2,8 punti percentuali della quota di mercato. Nonostante tale ripresa, l'industria comunitaria ha registrato un'evoluzione molto negativa nel periodo considerato rispetto all'andamento del consumo.

    Evoluzione dei prezzi e costi di produzione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (78) La tabella riportata sopra indica come nel periodo considerato i prezzi medi di vendita per tonnellata dell'industria comunitaria a clienti non collegati siano cresciuti mediamente del 10 % sul mercato comunitario. Dal 1997 al 1999 i prezzi medi sono scesi del 12 %. Successivamente, nel 2000 e durante il periodo dell'inchiesta per il riesame in previsione della scadenza, i prezzi sono notevolmente risaliti. Dall'inchiesta è tuttavia emerso come l'incremento dei prezzi di vendita fosse legato all'incremento dei costi illustrato oltre. L'industria comunitaria ha affermato che l'andamento insoddisfacente dei prezzi rispetto ai costi era dovuto ad una forte concorrenza sui prezzi presente sul mercato comunitario, specie prima dell'istituzione nel 2000 delle misure antidumping.

    (79) L'inchiesta ha evidenziato che il mercato comunitario per le PSF è sensibile ai prezzi e che, come indicato al considerando 68, i prezzi delle importazioni sono rimasti inferiori a quelli dell'industria comunitaria, nonostante un incremento dei prezzi proporzionale equivalente.

    (80) Durante il periodo considerato il costo medio per tonnellata delle vendite di PSF prodotte dall'industria comunitaria è aumentato del 23 %. Tra il 1997 e 1999 il costo di produzione è restato generalmente stabile. Tuttavia, tra il 1999 e la scadenza del periodo dell'inchiesta è aumento considerevolmente (23 %). L'inchiesta ha rilevato come il notevole incremento dei costi di produzione sia collegato alla fluttuazione dei prezzi di alcune materie prime, quali paraxilene e glicole etilenico, direttamente influenzati dal prezzo del petrolio.

    Redditività e flusso di cassa

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (81) Poiché uno dei produttori inclusi nella definizione di industria comunitaria ha avviato l'attività nel 1998 e non poteva quindi fornire dati sulla redditività relativi al 1997, l'analisi della redditività e del flusso di cassa va dal 1998 alla fine del periodo dell'inchiesta per il riesame in previsione della scadenza. Si segnala tuttavia che le tendenze osservate sulla base dei dati disponibili per il periodo considerato sono in linea con quelle risultanti dalla tabella di cui sopra.

    (82) La redditività dell'industria comunitaria è stata molto buona nel 1998. Ciò deriva in particolare dal prezzo eccezionalmente basso registrato in quell'anno dal petrolio grezzo. Successivamente la redditività si è deteriorata perché l'aumento del prezzo del petrolio e quindi dei costi di produzione non ha potuto essere compensata da un incremento proporzionale dei prezzi di vendita. Ciononostante, la redditività conseguita nel 2000 e alla scadenza del periodo dell'inchiesta è stata consistente se si considera il notevole aumento dei costi di produzione (fino al 20 %). Ciò indica che l'industria comunitaria è stata capace di contenere i costi per stabilizzare i profitti al 5 % circa.

    (83) Il flusso di cassa ha seguito un andamento analogo alla redditività dal 1998 alla scadenza del periodo dell'inchiesta. Le liquidità generate dalle operazioni legate alle PSF sono calate del 44 % nel periodo considerato, ovvero da 44,5 milioni di EUR nel 1998 a 24,8 milioni di EUR alla scadenza del periodo dell'inchiesta. Ciò è dovuto principalmente al calo di redditività osservato nello stesso periodo.

    Capacità di reperire capitali

    (84) Data la difficile situazione del mercato comunitario delle PSF, descritta nella presente analisi e in particolare al considerando 89, la maggior parte delle imprese incluse nella definizione di industria comunitaria hanno avuto difficoltà a reperire i capitali necessari per finanziare gli investimenti e le opere di ristrutturazione. La flessione degli utili registrata nel 1999 e 2000 ha impedito alla maggior parte delle imprese di proseguire il proprio programma di investimenti, avviato per lo più nel 1998. Come menzionato oltre al considerando 88, soltanto un produttore comunitario è riuscito a raccogliere i fondi necessari, assumendosi il rischio di completare gli investimenti programmati durante il periodo considerato.

    Occupazione e produttività

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (85) Nel complesso, il numero degli addetti alla produzione di PSF è calato del 3 % a seguito del programma di ridimensionamento e ristrutturazione intrapreso dall'industria comunitaria. L'occupazione è calata ben il 7 % nel 1998, anche se l'industria comunitaria ha ricominciato ad assumere nel 1999.

    (86) Con lo sviluppo del volume della produzione di PSF, menzionato al considerando 70, la produttività dell'industria comunitaria è migliorata nel periodo considerato.

    Investimenti e rendimento del capitale investito

    (87) Come illustrato nella seguente tabella, nel periodo considerato gli investimenti nel prodotto in esame sono aumentati considerevolmente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (88) Dopo essere stato molto basso nel 1997, il livello degli investimenti è cresciuto notevolmente nel 1998, un anno positivo per l'industria che ha indotto alcuni produttori ad investire nel prodotto in esame. Tuttavia, come indicato ai considerando 82 e 89, la redditività dell'industria comunitaria e la situazione del mercato delle PSF si sono deteriorate negli anni seguenti. Per questo motivo gli investimenti non sono aumentati nel 1999 e hanno subito una battuta d'arresto nel 2000. Alla scadenza del periodo dell'inchiesta gli investimenti sono notevolmente cresciuti, specie perché uno dei produttori ha assunto il rischio di completare il proprio programma di investimenti. Va, tuttavia, sottolineato che alla scadenza del periodo dell'inchiesta il livello degli investimenti rappresentava il 6 % del fatturato totale dell'industria comunitaria.

    (89) A tale riguardo, va rilevato che per diversi anni il mercato comunitario ha risentito della presenza o possibile presenza di importazioni oggetto di dumping provenienti da determinati paesi terzi. Le fluttuazioni del prezzo del petrolio durante il periodo considerato hanno aggravato le difficoltà incontrate dagli operatori addetti alla produzione, all'acquisto o all'utilizzo delle PSF e, in particolare, dall'industria comunitaria, che non sapeva se, in presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, poteva ragionevolmente ripercuotere l'aumento del prezzo delle materie prime sui prezzi di vendita. Il comportamento dell'industria comunitaria nel campo degli investimenti è stato inoltre influenzato dall'incertezza che per diversi anni ha caratterizzato il mercato.

    (90) Il rendimento del capitale investito ha seguito un andamento analogo a quello osservato per la redditività.

    Entità del margine di dumping, ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, elusione

    (91) La situazione dell'industria comunitaria è in parte migliorata con l'istituzione di misure antidumping nel periodo considerato, anche se l'industria non si è ripresa totalmente dagli effetti di precedenti pratiche di dumping da parte di paesi terzi, tra cui la Bielorussia, e dell'elusione riscontrata per le importazioni di PFT originarie della Bielorussia nel 1997. Lo conferma in particolare l'insoddisfacente situazione economica dell'industria comunitaria, soprattutto nel 1998 e nel 1999. Benché il consumo sia notevolmente aumentato in tali anni, la produzione, la capacità di produzione, la quota di mercato, i prezzi di vendita e i profitti hanno registrato una tendenza al ribasso.

    (92) Per quanto riguarda l'impatto che l'entità dell'effettivo margine di dumping ha avuto sulla situazione dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta, si tratta di un elemento che non viene giudicato rilevante nelle presenti inchieste di riesame, poiché l'istituzione di dazi antidumping nel 1997 e le successive misure antielusione hanno praticamente arrestato le importazioni dalla Bielorussia.

    5. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

    (93) Come già menzionato al considerando 69, la situazione economica dell'industria comunitaria va vista alla luce delle inchieste antidumping in corso durante il periodo considerato e dell'istituzione di misure antidumping nel 2000.

    (94) Nel periodo considerato la produzione dell'industria comunitaria ha segnato un lieve incremento dell'1 %. L'utilizzazione degli impianti e la produttività sono però aumentati a seguito di una contrazione della capacità produttiva e dell'occupazione.

    (95) Dall'inchiesta è inoltre emerso che nel periodo considerato il mercato comunitario ha avuto un andamento positivo in termini di volume, specie fino al 2000. Alla scadenza del periodo dell'inchiesta il consumo è calato rispetto al 2000, ma nel complesso è aumentato del 16 % nel periodo considerato. Tuttavia, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare pienamente della crescita del mercato. Al contrario, ha perso 3 punti percentuali della quota di mercato nonostante l'incremento del volume delle vendite.

    (96) Le esportazioni della Bielorussia si sono praticamente azzerate nel periodo considerato ma, come dimostra il tentativo di eludere le misure vigenti, il mercato comunitario è estremamente allettante per queste importazioni. Dal considerando 54 risulta chiaramente che i prezzi all'esportazione praticati dalla Bielorussia a paesi terzi sono nettamente inferiori al prezzo medio dell'industria comunitaria. Va inoltre ricordato che fino al 2000 il mercato comunitario delle PSF era caratterizzato dalla presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping che hanno determinato un calo del 12 % dei prezzi di vendita nonostante l'incremento dei costi.

    (97) Durante il 2000 e alla scadenza del periodo dell'inchiesta, sono aumentati per l'industria comunitaria sia il prezzo di vendita sia i costi di produzione delle PSF. Il fatto che i prezzi siano cresciuti ad un ritmo ben inferiore rispetto ai costi ha determinato una situazione di utili decrescenti che ha danneggiato gravemente la capacità dell'industria comunitaria di reperire capitali. A ciò vanno ad aggiungersi i problemi incontrati dall'industria comunitaria ad operare in condizioni di mercato particolarmente difficili nel periodo considerato. La redditività e i flussi di cassa registrati durante il periodo dell'inchiesta non sono stati sufficienti per sostenere gli investimenti a medio termine.

    (98) Tenuto conto di quanto sopra, in particolare della flessione della quota di mercato e del livello insoddisfacente dei prezzi di vendita e dei profitti, si ritiene che l'industria comunitaria si trovi ancora in una situazione di vulnerabilità.

    F. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    (99) Si ribadisce che il considerando 56 conferma l'esistenza di un rischio di reiterazione del dumping su ingenti quantitativi di PSF originarie della Bielorussia.

    (100) Il considerando 98 conclude inoltre che alla scadenza del periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria si trovava ancora in una situazione di vulnerabilità.

    (101) Occorre peraltro ribadire che alla scadenza del periodo dell'inchiesta non vi sono praticamente state importazione dalla Bielorussia nella Comunità. Ciò contrasta con la situazione riscontrata nel periodo dell'inchiesta iniziale, quando oltre 32000 t di PSF a basso prezzo oggetto di dumping originarie della Bielorussia erano entrate nel mercato comunitario. Contemporaneamente l'industria comunitaria ha perso il 4 % del volume delle vendite e 5,6 punti percentuali della quota di mercato, mentre i costi di produzione sono aumentati notevolmente. Di conseguenza, la redditività è stata fortemente negativa e il 25 % del personale occupato nel settore PSF è stato licenziato.

    (102) Il mercato comunitario delle PSF riveste notevole interesse per i produttori esportatori, di cui molti sono risultati praticare il dumping per conquistare quote di mercato. La presente inchiesta ha dimostrato che dopo l'istituzione nel 2000 di misure antidumping la situazione del mercato comunitario è migliorata. Si ritiene che, in caso di scadenza delle misure vigenti contro le importazioni di PSF dalla Bielorussia, tali importazioni rischierebbero di arrestare gli sviluppi positivi osservati sul mercato comunitario, conquistando ulteriori quote di mercato a scapito dell'industria comunitaria.

    (103) In effetti, come indicato ai considerando 64 e 65, risulta che anche se il produttore esportatore bielorusso tenderà ad aumentare i prezzi all'esportazione, riducendo il livello di dumping, i prezzi praticati saranno comunque oggetto di dumping e inferiori a quelli dell'industria comunitaria. È chiaro che per riconquistare quote di mercato il produttore esportatore dovrà sottoquotare i propri prezzi rispetto a quelli dell'industria comunitaria.

    (104) In tali circostanze e poiché, come indicato al considerando 78, il mercato comunitario è sensibile ai prezzi, l'industria comunitaria non sarebbe in grado di competere con PSF a basso prezzo oggetto di dumping importate dalla Bielorussia. L'entità delle capacità produttive disponibili in Bielorussia e la sottoquotazione dei prezzi cui il produttore esportatore probabilmente ricorrerà comportano il forte rischio di pregiudicare gravemente l'industria comunitaria. Infatti, si ritiene che, dovendo fronteggiare importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla Bielorussia, l'industria comunitaria avrebbe soltanto la scelta fra abbassare i prezzi per conservare la propria quota di mercato, oppure non toccare i prezzi e perdere quote di mercato. Entrambi gli interventi avrebbero un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria e in particolare sulla redditività, il rendimento del capitale investito, il flusso di cassa e la capacità di reperire capitali.

    (105) Ciò risulterebbe particolarmente pregiudizievole per l'industria comunitaria, che è riuscita a sopravvivere e ristrutturarsi, nonostante la presenza di alcune importazioni oggetto di dumping - sebbene inferiori a quelle che giungerebbero sul mercato in caso di scadenza delle misure in vigore - e di forti fluttuazioni del prezzo del petrolio. L'industria comunitaria sta completando la sua ristrutturazione e ha modernizzato le proprie linee di produzione chiudendo quelle non redditizie. È pertanto evidente che l'industria comunitaria non dispone di molto altro spazio per affrontare una nuova ondata di importazioni a basso prezzo e oggetto di dumping, che arrecherebbero un notevole pregiudizio.

    (106) Alla luce di quanto sopra si conclude che la scadenza delle misure adottate per fronteggiare le importazioni dalla Bielorussia comporterebbe per l'industria comunitaria il rischio di reiterazione di un notevole pregiudizio derivante da tali importazioni.

    G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1. Considerazioni generali

    (107) Si è inoltre esaminato se il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni di PSF dalla Bielorussia sarebbe stato contrario all'interesse della Comunità. Essendo stato accertato il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole, l'inchiesta ha anche considerato se vi fossero o meno interessi preponderanti contro il mantenimento delle misure, tenendo conto degli effetti esercitati in passato dalle misure antidumping su tutti i vari interessi coinvolti, in particolare quelli degli utilizzatori e degli importatori/commercianti.

    (108) Per valutare nella fattispecie l'interesse della Comunità, sono state richieste informazioni a tutte le parti interessate, note o che si sono manifestate per far conoscere il loro coinvolgimento. La Commissione ha inviato questionari all'industria comunitaria, nove altri produttori della Comunità, dieci importatori/commercianti (di cui uno situato al di fuori della Comunità, ma che rifornisce un commerciante con sede nella Comunità) non collegati al produttore esportatore bielorusso, tre imprese utilizzatrici del prodotto in esame e tre associazioni di utilizzatori.

    (109) Oltre all'industria comunitaria, hanno risposto al questionario della Commissione il suddetto importatore con sede al di fuori della Comunità, un commerciante e un produttore non incluso nella definizione di industria comunitaria. Nessun utilizzatore e nessuna delle relative associazioni hanno fornito una risposta al questionario, anche se due associazioni hanno formulato osservazioni generali.

    (110) Occorre ricordare che nella precedente inchiesta si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità.

    2. Interesse dell'industria comunitaria

    (111) Per diversi anni l'industria comunitaria ha risentito di importazioni di PSF a basso prezzo oggetto di dumping, che hanno intaccato la redditività delle vendite dei prodotti standard. Sebbene l'industria comunitaria abbia continuato a sviluppare il settore delle fibre PSF a maggiore valore aggiunto, come le fibre a due componenti e trilobate, le fibre colorate, le fibre speciali, quali le fibre ignifughe e le fibre di qualità, la percentuale che tali fibre rappresentano nel volume totale delle vendite resta piuttosto limitata. Per le PSF le attività continuano pertanto a concentrarsi sulle fibre standard destinate o meno alla tessitura. Tali settori devono affrontare la concorrenza diretta delle importazioni oggetto di dumping.

    (112) L'industria comunitaria è quindi tenuta a produrre l'intera gamma di fibre PSF per restare operativa. Gli stessi clienti richiedono la disponibilità di una serie completa di fibre per garantire la consegna. Per questo motivo l'industria comunitaria non è disposta o in grado di abbandonare la produzione di PSF standard.

    (113) Come indicato al considerando 85, l'industria comunitaria è stata capace di migliorare l'utilizzazione degli impianti e la produttività attraverso una strategia di ridimensionamento. Al tempo stesso, con la ristrutturazione e la specializzazione produttiva è riuscita a mantenere negli ultimi anni la redditività, anche se a livelli insoddisfacenti. Va ricordato che l'industria comunitaria rifornisce circa il 33 % del mercato comunitario.

    (114) Tenuto conto della situazione illustrata sopra, si ritiene che in assenza di misure contro le PSF originarie della Bielorussia, vi sia il rischio di reiterazione di un notevole pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria, la quale potrebbe registrare un grave deterioramento della situazione finanziaria, con la concreta possibilità di un'ulteriore riduzione del livello occupazionale e la chiusura di impianti produttivi.

    3. Interesse degli importatori/commercianti

    (115) Come menzionato al considerando 64, le importazioni di PSF originarie della Bielorussia erano pressoché nulle nel periodo dell'inchiesta per il riesame in vista della scadenza. Dall'inchiesta è emerso che soltanto un commerciante con sede nella Comunità ha acquistato attraverso un importatore di un paese terzo ingenti quantitativi di PSF originarie della Bielorussia, che però sono state riesportate immediatamente al di fuori della Comunità. L'inchiesta ha evidenziato come tale commerciante abbia trovato mercati alternativi per le PSF di origine bielorussa, nonché fonti alternative di importazione.

    (116) In considerazione di quanto sopra e della mancanza di collaborazione da parte di otto altri importatori/commercianti che avevano ricevuto il questionario, pare che le misure vigenti sulle importazioni dalla Bielorussia non abbiano avuto un impatto significativo sulla situazione degli importatori/commercianti della Comunità.

    4. Interesse degli utenti

    (117) Nessuna impresa utilizzatrice o associazione di utilizzatori ha risposto al questionario inteso a valutare l'interesse della Comunità. Due associazioni hanno comunque mandato osservazioni, una sul punto di vista degli operatori dell'industria della filatura e l'altra a nome degli utilizzatori dell'industria di articoli non tessuti, specie delle lavorazioni di riempimento.

    (118) Entrambe le associazioni si sono espresse contro il mantenimento del dazio antidumping nei confronti della Bielorussia, sostenendo che la natura punitiva di tali misure ha di fatto chiuso una fonte di approvvigionamento per gli utilizzatori della Comunità. Inoltre hanno affermato che poiché non tutti i tipi di PSF vengono forniti o forniti in quantitativi sufficienti dall'industria comunitaria, gli utilizzatori della Comunità sono stati lesi da una crescente concorrenza sul prodotto finale da parte di paesi terzi. Al tempo stesso, gli utilizzatori sono diventati meno competitivi a causa degli elevati costi delle materie prime. Tale argomento è stato particolarmente evidenziato dall'industria dei filati.

    (119) Per quanto riguarda la disponibilità di tutte le fibre PSF, l'inchiesta ha confermato che la modifica degli impianti produttivi per passare da un tipo di PSF ad un altro comporta soltanto piccoli adattamenti, come l'aggiunta di una filiera. Tale osservazione è stata avanzata dalle stesse associazioni degli utilizzatori durante le precedenti inchieste. L'inchiesta ha evidenziato come i produttori inclusi nella definizione di industria comunitaria dispongano dei mezzi tecnici necessari per produrre qualsiasi tipo di PSF. In compenso, l'industria comunitaria ha affermato di non essere in grado di fornire PSF a prezzi altrettanto bassi quanto quelli menzionati da potenziali acquirenti.

    (120) L'inchiesta ha inoltre rilevato che l'abolizione dei dazi antidumping in vigore nei confronti della Bielorussia rischierebbe di perturbare gravemente il mercato e potrebbe portare alla chiusura di impianti produttivi nella Comunità. A lungo termine, ciò non sarebbe nell'interesse degli utilizzatori, che comunque acquistano dall'industria comunitaria oltre il 33 % delle PSF, e il cui fabbisogno consiste in alcuni tipi speciali che non vengono forniti da paesi terzi.

    (121) A causa della mancanza di collaborazione da parte degli utilizzatori, non è stato possibile calcolare con precisione l'eventuale impatto delle misure proposte nell'ambito della presente inchiesta, né quello delle misure attualmente in vigore. Tuttavia, come menzionato al considerando 63, durante il periodo dell'inchiesta per il riesame in previsione della scadenza sono stati venduti alla Comunità soltanto quantitativi insignificanti di PSF.

    (122) Si ritiene inoltre che il dazio istituito inizialmente sulle PSF provenienti dalla Bielorussia si stato fissato al livello necessario per eliminare il dumping causa di pregiudizio. Il mercato comunitario non è rimasto chiuso a tali esportazioni, ma è molto probabile che il produttore esportatore bielorusso abbia trovato mercati più allettanti, in particolare gli USA e la Russia. In considerazione del minor dazio antidumping proposto, è molto probabile che le importazioni dalla Bielorussia diventino più interessanti per alcuni utilizzatori comunitari rispetto ad altre fonti di approvvigionamento. Ne conseguirebbe pertanto una riduzione dei costi.

    (123) Sulla base di quanto precede, si ritiene che, prevenendo gravi perturbazioni dovute alla presenza costante di elevati volumi di importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia, le misure proposte potrebbero aumentare la concorrenza sul mercato comunitario.

    5. Conclusioni

    (124) In considerazione di quanto sopra, si è concluso che, in relazione all'interesse della Comunità, non esistono ragioni valide avverso il mantenimento delle misure.

    H. DAZI

    (125) Sulla base delle conclusioni del riesame in previsione della scadenza e a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia vanno mantenute.

    (126) Visto che il dazio antidumping in vigore per le PSF è stato esteso dal regolamento (CE) n. 2513/97 alle importazioni di PFT originarie della Bielorussia, vengono mantenute anche tali misure.

    (127) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende modificare il livello delle misure esistenti, concedendo loro un periodo di tempo entro il quale presentare eventuali osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni di natura tale da modificare le suddette conclusioni.

    (128) Ne consegue che, sulla base delle conclusioni del riesame intermedio (considerando 42 e 43) e a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, i dazi antidumping istituiti con il regolamento (CE) n. 1490/96 ed estesi con il regolamento (CE) n. 2513/1997, vanno ridotti al 21,0 %, quale percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, fissato nel corso del riesame intermedio durante il periodo dell'inchiesta per il riesame intermedio. Questo livello del dazio si applica ad entrambe le importazioni di PSF e PFT originarie della Bielorussia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, di cui al codice NC 5503 20 00, originarie della Bielorussia.

    2. Il dazio antidumping definitivo è esteso alle importazioni di fasci di filamenti di poliesteri di cui al codice NC 5501 20 00, originari della Bielorussia, all'aliquota fissata al paragrafo 3 del presente articolo.

    3. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, dazio non corrisposto, è del 21,0 %.

    Articolo 2

    Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    T. Pedersen

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

    (2) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 13.

    (3) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 1.

    (4) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 3.

    (5) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 10.

    (6) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17.

    (7) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 20.

    (8) GU C 352 dell'8.12.2000, pag. 6.

    (9) GU C 211 del 28.7.2001, pag. 51.

    Top